[…]
rilevato che, con sentenza resa in data 20/10/2016, la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto da […], e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte da […] per l’accertamento dell’invalidità e/o in ogni caso dell’inefficacia del contratto di vitalizio assistenziale concluso tra […] (sorella degli attori) e la madre di tutte le parti, […];
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha accertato come, al di là dell’età della vitaliziata al momento di conclusione del contratto (86 anni), il negozio in esame si caratterizzasse oggettivamente in termini aleatori, tenuto conto che, al momento della ridetta stipulazione, le condizioni di salute della […] non lasciavano apparire (né sicuramente, né in modo altamente probabile) l’eventuale imminenza del relativo decesso, non essendo neppure emersi elementi tali da giustificare un’eventuale connessone tra le cause della morte della […] (intervenuta tre anni dopo la conclusione del contratto) e le relative condizioni di salute all’epoca dell’accordo;
che, sotto altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato gli elementi di fatto in forza dei quali doveva ritenersi esclusa l’oggettiva sproporzione tra il valore economico dei cespiti immobiliari ceduti a […] e il prevedibile valore delle relative prestazioni assistenziali dedotte in contratto;
che, avverso la sentenza d’appello, […]i propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
che nessun intimato ha svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis la ricorrente ha presentato memoria;
considerato che, con il motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per omessa, apparente e illogica motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente ravvisato un rapporto di sufficiente proporzionalità tra la natura delle prestazioni contrattualmente poste a carico della vitaliziante e il valore dei cespiti immobiliari trasferiti in suo favore, tenuto conto dell’età (pari a 86 anni circa) nonché dello stato di salute della […] al momento della conclusione del contratto, secondo quanto emerso sulla base della documentazione acquisita agli atti del giudizio e analiticamente richiamata in ricorso;
che, sotto altro profilo, la ricorrente si duole dell’erronea individuazione, da parte della corte territoriale, del valore dei cespiti immobiliari trasferiti in favore della vitaliziante, anche in rapporto al significato economico delle prestazioni dalla stessa contrattualmente promesse;
che il motivo è inammissibile;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l’aleatorietà, che ne costituisce elemento essenziale, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (Sez. 2, Sentenza n. 14796 del 24/06/2009, Rv. 608630 – 01);
che, ciò posto, con specifico riferimento all’incidenza dell’età e allo stato di salute del vitaliziato, la qualificazione del contratto come aleatorio può escludersi unicamente nel caso in cui, al momento della conclusione, il beneficiario fosse affetto da una malattia che, per natura e gravità, ne rendesse estremamente probabile l’imminente decesso, ovvero se il medesimo beneficiario avesse un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile (Sez. 2, Sentenza n. 14796 del 2009, cit.);
che, nel caso di specie, a fronte delle argomentazioni spese dalla corte territoriale, in ordine al carattere effettivamente aleatorio del contratto oggetto d’esame alla luce dei parametri sopra indicati, le censure sollevate dall’odierna ricorrente appaiono radicalmente inammissibili;
che, sul punto, è appena il caso di rilevare come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell’art. 54, co. 1, lett. b), del d.I n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;
che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);
che, pertanto, dovendo ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza della ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio riferito all’obiettiva sproporzione tra le prestazioni originariamente dedotte in contratto, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;
che, peraltro, l’inammissibilità della censura in esame emerge altresì in ragione della mancata individuazione, da parte dell’odierna ricorrente, degli aspetti dell’asserita decisività dell’eventuale mancata considerazione delle occorrenze di fatto dedotte in ricorso e asseritamente trascurate dalla corte territoriale, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;
che osserva pertanto il Collegio come, attraverso l’odierna censura, la ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;
che, pertanto, sulla base di tali argomentazioni, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessun intimato svolto difese in questa sede […]