Corte di Cassazione, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8291 del 2020, dep. il 29/04/2020

[…]

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES-IVA-IRAP anno 2007, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. L’atto impugnato era stato emesso a seguito del PVC […] notificato al […] in qualità di ex socio della […] – medio tempore estinta/cancellata dal R.I: dal 26 maggio 2009 – […]. La CTR ha ritenuto nullo l’accertamento perché emesso nei confronti di soggetto inesistente. In particolare, la CTR ha ritenuto estinta la società; irretroattiva la disciplina sulle società estinte di cui all’art. 28, d. Igs. 175/2014 – c.d. semplificazioni fiscali – applicabile, pertanto, solo dal 13 dicembre 2014; conseguentemente, nullo l’accertamento.
La Società è rimasta intimata.

Considerato che:
Il ricorso è affidato a 4 motivi.
1. Con il primo motivo si assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, co.1, n. 5 c.p.c., per aver la CTR errato nel considerare che l’avviso di accertamento era stato non solo notificato ma anche emesso nei diretti confronti del […] quale socio della società estinta.
2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per aver la CTR ritenuto nullo l’avviso di accertamento.
3. Con il terzo motivo si assume la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 d. Igs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 28, co. 4, d.lgs. 175/2014, nonché dell’art. 36 d.P.R. 602/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la CTR attribuisce alla disposizione in esame un valore preclusivo all’attività accertativa dell’Ufficio.
5. Il terzo motivo, che censurando un error in procedendo ha priorità logica e deve essere esaminato per primo, è infondato.
Ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente” (Cass. 4882/2016). L’apparenza della motivazione, equiparabile alla motivazione inesistente, censurabile ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c., si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232). Invero, l’omessa pronuncia denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c. consiste invece nella mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad una domanda od eccezione, nulla avendo a che vedere con la mera carenza motivazionale, in una delle sue possibili manifestazioni. (Cass. 26764/2019 Ciò non toglie, restando, pertanto, impregiudicata la possibilità di dedurre la violazione di legge, che l’ulteriore ed eventuale anomalia motivazionale, può essere sindacata nei limiti e nelle forme (Cass., SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053) di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. 5.1. Ebbene, nel caso di specie, lungi dal sindacare l’illegittimità o meno della decisione, la motivazione della sentenza non contrasta con i superiori principi non essendo omessa ovvero apparente.
6. Il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, co.1, n. 5 c.p.c., per aver la CTR errato nel considerare che l’avviso di accertamento era stato non solo notificato ma anche emesso nei diretti confronti del […] quale socio della società estinta, invece, è fondato.
6.1. In linea con quanto premesso supra, pur se la sentenza è immune da vizi quali la motivazione apparente o omessa, residua l’ipotesi, diversa, dell’art. 360, co.1, n. 5 c.p.c., qualora un “fatto”, in senso storico – naturalistico (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito e che, per la sua decisività – da intendere come elevato grado logico di pregnanza – se considerato, potrebbe in sé sovvertire l’esito della pronuncia impugnata, sicché si impone la rivisitazione del giudizio, da svolgere tenendo conto anche della circostanza pretermessa: “fatto” di cui è stato omesso l’esame che è da intendere quale circostanza rilevante sia in via diretta, perché costitutiva, modificativa o impeditiva rispetto alla fattispecie legale, sia in via indiretta, quale fatto secondario, dedotto in funzione di prova (Cass. n. 17761/2016).
6.2. Il ricorso, ossequioso del principio di autosufficienza – riproducendo, per estratto, nel corpo del motivo l’avviso di accertamento – fa rilevare come l’accertamento in contestazione non sia stato soltanto notificato al socio (circostanza valutata dalla CTR), ma anche messo nei confronti del socio quale successore della società ormai estinta. Quest’ultimo “fatto”, nel caso di specie, non è stato valutato dalla CTR che, anzi, sia nella parte dedicata allo svolgimento del processo, sia nella parte in diritto, afferma che l’avviso di accertamento è stato emesso nei confronti di un soggetto estinto.
6.3. Sotto tale profilo, la pronuncia, pertanto, è errata in quanto l’avviso di accertamento non è stato soltanto notificato al socio bensì anche emesso nei suoi confronti quale successore.
7. Il secondo ed il quarto motivo sono, altresì, fondati.
7.1. Quanto al primo, va ribadito che «Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio sui generis, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013).
7.2. Ebbene, nel caso di specie, ha errato la CTR nel ritenere che l’avviso di accertamento (anno di imposta 2007), notificato al […] “quale successore” della “[…] SRL”, cancellata dal Registro delle Imprese il … maggio 2009, è stato correttamente notificato, fosse nullo ab origine, giacché all’estinzione della società non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio sui generis, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci.
8. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, infine, va osservato che la sentenza è altresì errata laddove ritiene nullo l’accertamento de qua poiché il comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, non ha efficacia retroattiva. Inoltre, l’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, non disciplina i termini dell’accertamento tributario ma reca, esclusivamente, disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società sul differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, c.c. (Cass. 6743/2015)
8.1. L’attività accertativa dell’Ufficio, pertanto, non poteva dirsi preclusa a differenza di quanto erroneamente statuito dalla CTR. […]