Corte di Cassazione, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 13207 del 2022, dep. il 27/04/2022

[…]

RILEVATO CHE

1. la Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui, accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale fra […] e […] aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a […] all’esito di una procedura di licenziamento collettivo attivata in data …2016 da […] s.p.a., formale datrice di lavoro della ricorrente, e condannato le dette società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro; in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha condannato le società al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto da quantificare in separato giudizio;

2. in estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, la Corte di merito ha confermato la valutazione di prime cure circa la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra […] s.p.a. e […] s.p.a., con la conseguenza che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da […] dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze alla (allora) società […] s.p.a. e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro, come in concreto avvenuto;

3. in accoglimento del relativo motivo di reclamo proposto dalle società, la Corte ha rilevato che erroneamente il giudice di prima istanza aveva quantificato l’indennità risarcitoria avuto riguardo all’ultima retribuzione globale di fatto esattamente determinata, atteso che, come da richiesta, avrebbe dovuto limitarsi ad una condanna generica, rimettendo la determinazione del quantum a separato giudizio; la Corte, invece, ha respinto il mezzo di impugnazione con cui le società avevano criticato la decisione del Tribunale per non aver detratto dalle 12 mensilità l’aliunde perceptum o percipiendum;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso con unico atto […] e […] sulla base di 4 motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso;

5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;

entrambe le parti hanno comunicato memorie;

CONSIDERATO CHE

1. i primi tre motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: con il primo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis della l. n. 291 del 2004, come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 134 del 2008, conv. in l. n. 166 del 2008, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., criticando la sentenza impugnata per non avere adeguatamente considerato che l’origine e la causa che aveva prodotto i licenziamenti collettivi del 2016 andava individuata nella situazione aziendale così come esistente nel …. del 2011 e, pertanto, la platea di riferimento dei soggetti da estromettere non poteva che essere cristallizzata tra coloro che all’epoca erano occupati in azienda; con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2359, 2497 e 2094 cod. civ. e dell’art. 5 l. n. 223/1991, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente un unico centro d’imputazione di interessi tra le società convenute in giudizio, anche a prescindere dall’esame della posizione individuale del singolo lavoratore in rapporto al suo inserimento nella complessiva struttura aziendale e dal concreto accertamento dell’uso promiscuo della sua prestazione; con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 776 e 779 cod. nav. nonché del Regolamento europeo n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5) e Appendice 2 dell’OPS 1.175 punti a) e b), del Regolamento europeo n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1,8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del Regolamento Europeo n. 965 del 2012 – Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO.CC.125;

2. i suddetti motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass. n. 29212 del 2021 (nonché dalle successive conf.: Cass. n. 36233 del 2021; Cass. n. 35877 del 2021; Cass. n. 35586 del 2021; Cass. n. 35585 del 2021; Cass. n. 35183 del 2021; Cass. n. 34563 del 2021; Cass. n. 34562 del 2021; Cass. n. 34561 del 2021; Cass. n. 34560 del 2021; Cass. n. 33800 del 2021; Cass. n. 33799 del 2021; Cass. n. 33798 del 2021; Cass. n. 32561 del 2021; Cass. n. 32476 del 2021; Cass. n. 32475 del 2021; Cass. n. 32474 del 2021; Cass. n. 29212 del 2021), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui princìpi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene;
invero, la sentenza impugnata, con accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ha ritenuto che gli elementi di collegamento fra le società avessero travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva ai fini per cui è causa; sulla base di plurimi dati probatori la Corte è pervenuta, in applicazione dei principi affermati in materia da questa S.C. (v. Cass. n. 1507 del 2021; n. 267 del 2019; n. 7704 del 2018; n. 19023 del 2017; n. 13809 del 2017; n. 26346 del 2016; n. 3482 del 2013; n. 6707 del 2004), alla qualificazione della sostanziale unicità della struttura aziendale, valorizzando la mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un’unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale (v. Cass. n. 7704 del 2018; Cass. n. 25270 del 2011; Cass. n. 5496 del 2006; Cass. n. 4274 del 2003); questa S.C. ha ritenuto possibile concepire un’impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità che “presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo” (Cass. n. 267 del 2019);
l’accertamento fattuale che sorregge la decisione impugnata, in merito alla compenetrazione tra le strutture aziendali formalmente facenti capo a distinte società, implica la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario; questo accertamento assorbe il requisito dell’uso promiscuo dell’attività dei lavoratori da parte delle due società e consente di superare il dato formale rappresentato dal titolo giuridico in base al quale i dipendenti di […] venivano utilizzati da […], vale a dire il distacco ed il ricorso al job posting, come peraltro imposto dal principio di effettività; l’accertamento della sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale costituita da […] – […] esclude inoltre che possa assumere rilevanza decisiva la verifica circa la concreta, effettiva, utilizzazione da parte di entrambe le società delle prestazioni rese dal singolo lavoratore, la cui attività deve comunque ritenersi prestata nell’interesse – indifferenziato – delle due società solo formalmente distinte;
conseguenza ineludibile della configurabilità in concreto di un unico soggetto datoriale è la necessità che la procedura collettiva attivata da […] coinvolgesse i lavoratori in organico non solo alla detta società ma anche alla società […], cioè tutti i lavoratori dell’unico complesso aziendale risultante dalla integrazione delle due società, non essendo ritualmente dedotti e comprovati i presupposti per la delimitazione della platea dei lavoratori da licenziare al solo organico di […], per cui la Corte di merito ha valutato l’applicazione dei criteri di scelta rispetto all’intero e unitario complesso aziendale, in aderenza al consolidato orientamento di legittimità (v. tra le altre, Cass. n. 19105 del 2017; Cass. n. 18190 del 2016; Cass. n. n. 203 del 2015; Cass. n. 9711 del 2011; Cass. n. 14612 del 2006);
la ricostruzione fattuale alla base del decisum e le conseguenze giuridiche che ne sono state tratte, in termini di necessità di estensione della platea dei lavoratori anche ai lavoratori formalmente dipendenti da […], non sono incrinate dalle doglianze intese a denunciare la violazione di normativa specifica di fonte europea e del codice della navigazione, le cui disposizioni operano sul piano, affatto diverso, inerente ai presupposti di sicurezza della navigazione aerea, come già ritenuto dai precedenti richiamati in premessa cui si rinvia;

3. con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, S.d.L., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., criticando la sentenza impugnata per avere quantificato l’indennità risarcitoria prevista da detta disposizione in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, senza poter detrarre ciò che il lavoratore ha percepito o avrebbe potuto percepire aliunde nel periodo successivo ai 12 mesi dal licenziamento;
la censura è infondata perché va condiviso il seguente principio di diritto:
“In base all’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1 comma 42, l. n. 92 del 2012, la determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo” (Cass. n. 3825 del 2022, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto);

4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; […]