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RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Enna, ha subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla condizione della demolizione delle opere abusive. Il ricorrente era stato condannato dal tribunale di Enna per reati edilizi ed urbanistici alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni sei di arresto ed euro 6000 di ammenda.
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, il ricorrente articola, tramite il difensore, due motivi di impugnazione, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, sul rilievo che non è previsto un automatismo tra la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per i reati urbanistici ed edilizi e la posizione della condizione della demolizione delle opere abusive per la fruibilità del beneficio concesso.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), sul rilievo che la corte di appello avrebbe assolto al proprio obbligo motivazionale dedicando poche righe alle ragioni poste a sostegno dell’accoglimento del motivo di gravame avanzato dal procuratore generale, incorrendo nel vizio di carenza e l’insufficienza della motivazione quanto alla subordinazione del beneficio di cui all’articolo 163 del codice penale alla demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico, manifestamente infondato e sollevato nei casi non consentiti.
I motivi, essendo tra loro connessi, possono essere congiuntamente esaminati.
La Corte di appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, in tema di violazioni urbanistiche, il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena inflitta alla demolizione delle opere eseguite, avendo tale ordine, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 165 del codice penale, la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato ed ha osservato che, nel caso di specie, tale condizione apparisse quanto mai opportuna anche in considerazione della inottemperanza da parte del ricorrente all’accordo cui era condizionata la concessione in sanatoria, inottemperanza che, oltre a non realizzare l’effetto estintivo del reato, impediva il realizzarsi dell’effetto ripristinatorio, anche se per equivalente, dell’area interessata all’abuso edilizio sotto il profilo della sicurezza e dell’estetica.
Il ricorrente non si è minimamente curato di tale motivazione e non ha preso alcuna specifica posizione rispetto ad essa, confezionando un ricorso fondato su motivi di impugnazione del tutto generici, oltre che manifestamente infondato e presentato nei casi non consentiti, perché il giudice di secondo grado è pervenuto alla conclusione di condizionare il beneficio alla demolizione delle opere abusive sulla base di una motivazione giuridicamente corretta, nei confronti della quale il ricorrente ha sollevato anche censure tipicamente fattuali inidonee a fondare il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, […]