Corte di Cassazione, Sez. 7, Ordinanza n. 51343 del 2014, dep. 10/12/2014

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OSSERVA

1) Con sentenza del 14.10.2013 il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, condannava […], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di euro 12.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt.110 c.p., 44 comma 1 lett.a) DPR 380/2001 (capo a), 110 c.p, 64 e 71 DPR 380/2001 (capo b), 110 c.p., 65 e 72 DPR 380/2001 (capo c), 110 c.p. e 95 DPR 380/2001 (capo d), unificati sotto il vincolo della continuazione.
2) Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’affermazione di responsabilità..
3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) Il Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha accertato, sulla base delle esaustive risultanze processuali, che il […], nominato direttore dei lavori, aveva dato le sue dimissioni soltanto in data 14.7.2009, vale a dire in data coincidente con l’accertamento dell’abuso edilizio. Correttamente ha, pertanto, ritenuto che delle violazioni commesse in precedenza, e di cui alle contestazioni, l’imputato dovesse rispondere in ragione della posizione di garanzia su di lui gravante.
3.2) Le censure sollevate dal ricorrente, con le quali si richiede sostanzialmente una rivisitazione delle risultanze processuali, non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006; Cass.pen.sez.2 n.23419/2007-Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012).
3.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile […]