Corte di Cassazione, Sez. III pen., Sentenza n. 20565 del 2010,dep. Il 1/06/2010

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RILEVA

Con ordinanza in data 13 Marzo 2009 il Tribunale di Ancona in sede di incidente di esecuzione ha disposto la revoca dell’ordine di demolizione dell’immobile di proprietà del Sig. […] emesso con la sentenza di applicazione della pena pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), sentenza emessa in data 13 maggio 2004 (e non 2005 come erroneamente indicato nella memoria della Difesa, di seguito indicata) e quindi oggetto di sentenza di annullamento senza rinvio emessa dalla corte di Cassazione in data 22 Aprile 2005 con riferimento all’omessa applicazione della sanzione amministrativa, che disponeva.
Con successivo provvedimento in data 28 Maggio 2009 lo stesso Tribunale ha dichiarato non luogo a deliberare rispetto all’istanza del Pubblico Ministero che in data 18 Aprile 2009 aveva chiesto determinarsi le modalità di esecuzione dell’ordine di demolizione ed ha ritenuto di “rimettere in termini” il Pubblico Ministero stesso al fine di proporre impugnazione avverso l’ordinanza del 13 Marzo sopra citata, mai comunicata all’ufficio requirente.
Con l’atto di ricorso in esame il Pubblico Ministero lamenta l’esistenza di violazione di legge per avere erroneamente il Tribunale ritenuto che la procedura L. n. 47 del 1985, ex art. 12 (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 34) applicata dal Comune competente possa costituire presupposto per la revoca dell’ordine di demolizione disposta con sentenza passata in giudicato. Nel caso in esame, infatti, si versa in ipotesi di applicazione della citata legge, art. 7 (oggi, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31) per essere le opere abusive non sanate e non sanabili in quanto eseguite in “totale difformità” rispetto a quanto assentito.
Con le proprie conclusioni ex art. 611 c.p.p., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto rigettarsi il ricorso in quanto il Tribunale ha accertato la impossibilità di procedere alla demolizione delle parti illegittimamente edificate e non soggette a sanatoria senza compromettere la stabilità delle altri parti dell’immobile medesimo, con conseguente legittima revoca dell’ordine di demolizione atteso il completamento della procedura prevista dal citato art. 12.
Con memoria depositata in data 7 Aprile 2010 e corredata di documentazione la Difesa del […] ha ribadito quanto dimostrato all’udienza del 3 Giugno 2004 mediante deposito documentale, e cioè che il ricorrente ha provveduto a versare al Comune competente la somma corrispondente alla sanzione pecuniaria inflitta in sostituzione dell’avancorpo realizzato in difformità parziale dal permesso a costruire; quindi, dopo un’ampia esposizione della vicenda processuale, contesta la fondatezza del ricorso proposto dal Pubblico ministero e ne chiede il rigetto.

OSSERVA

La procedura avviata dalla parte privata e perfezionata dall’ente comunale ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12, ha come presupposto l’esistenza di una parte di immobile che deve ritenersi beneficiaria di sanatoria, restando non sanato e non sanabile esclusivamente l’intervento consistente nella realizzazione di un avancorpo che non rispetta l’obbligo di distanza dal confine stradale. Per le opere non sanate l’ente comunale ha condiviso i pareri tecnici che escludono la possibilità di demolizione senza compromettere la stabilità dell’intero immobile, ed ha quindi rinunciato ad eseguire la demolizione previa applicazione delle sanzioni previsti dal citato art. 12 (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, art. 34).
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, i presupposti normativi ed ermeneutici dell’istituto della fiscalizzazione dell’illecito edilizio si pongono su un piano ontologicamente diverso da quelli della sanatoria (Terza Sezione Penale, sentenza n. 13978 del 25 febbraio 2004, rv 228451) ed esso trova il proprio fondamento nella impossibilità di rimuovere le conseguenze dell’illecito senza creare danni irreparabili alla parte di edificio eseguita in conformità al permesso a costruire.
Rileva a questo proposito la Corte che dal provvedimento impugnato emerge la valutazione del Tribunale che le opere abusivamente realizzate comportino una difformità rispetto a quanto assentito limitata ad una parte soltanto dell’edificio, e che questa parte non possa essere demolita senza compromettere la stabilità della parte legittimamente edificata. Tale giudizio è stato operato dal Tribunale esaminando la documentazione in atti e costituisce una valutazione di fatto sottratta al sindacato di questa Corte una volta che, come nel caso di specie, essa risulti supportata da idonea motivazione.
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