[…]
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 16 luglio 2014 (avente ad oggetto il rigetto dell’appello presentato dagli imputati e dal Pubblico Ministero e l’accoglimento parziale dell’appello incidentale proposto dalle parti civili), ha confermato la sentenza 15/07/2011 con la quale il Tribunale di Torino aveva dichiarato […] colpevoli dei reati di disastro ferroviario colposo e di omicidio colposo, occorsi in […]1’11 maggio 2006, mentre aveva assolto […] dalle imputazioni allo stesso ascritte per non aver commesso il fatto. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado anche in punto di trattamento sanzionatorio, laddove i predetti imputati […] erano stati tutti condannati, ritenuto il concorso formale dei reati e riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei doppi benefici di legge. In punto di statuizioni civili, la Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assegnato alla parte civile costituita […] una somma a titolo provvisionale pari ad euro 300 mila ed alla parte civile […] una somma a titolo provvisionale pari ad euro 100.000 ed ha condannato gli imputati […], in solido tra loro, a rimborsare alle parti civili le spese di costituzione e di rappresentanza in giudizio.
2.In sintesi, il procedimento riguarda il disastro ferroviario occorso in data 11 maggio 2006 a […], nell’ambito dei lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria internazionale […] (lavori che interessavano la galleria […] ed altre 4 gallerie), nel corso dei quali si è verificata la fuga di un convoglio composto da mezzi di cantiere e la morte del conducente[…]. L’appalto per l’esecuzione dei lavori era stato aggiudicato ad una associazione temporanea di imprese (ATI), la cui capogruppo e mandataria era la società […]. Dopo l’aggiudicazione le imprese partecipanti all’ATI avevano costituito una società consortile, denominata […], con sede in Bologna, a cui era stata demandata l’esecuzione dei lavori appaltati. Per l’esecuzione dei lavori di appalto la società consortile si avvaleva principalmente del personale comandato dalle imprese consorziate e delle attrezzature dalle stesse poste a disposizione, anche se nel tempo aveva provveduto a reclutare direttamente proprio personale. Il lavoratore infortunato e deceduto, […], lavorava alle dipendenze della […] ed era uno dei lavoratori distaccati dalla stessa […] presso la […]. Il locomotore che lo stesso conduceva al momento dell’infortunio era di proprietà della […]. […] (quanto alla […]), nonché […] (quanto a […]) sono stati dichiarati responsabili per avere cagionato – in concorso con […], dirigente […], con funzioni di capo tronco nella tratta […] (nel cui ambito erano in corso i lavori di ammodernamento della linea […] – luogo di lavoro stazione di […]); ed in concorso con […], operatore mezzi della ditta […], che operava in cantiere; nei confronti dei quali si è proceduto separatamente – un disastro ferroviario nel quale decedeva […]. In particolare risulta già passata in giudicato la sentenza penale affermativa della penale responsabilità di […], ritenuto responsabile per non aver effettuato (nella sua contestata qualità) il collegamento necessario ad assicurare l’impianto frenante del carro pianale e del carro cisterna, in violazione dell’art. 5 comma 2 del d. Igs. n. 626 del 1994.
3.Secondo la prospettazione dei fatti contenuta in imputazione, era accaduto che […] – operaio della società […], comandato allo svolgimento di una mansione non propria – conducendo il locomotore […] con due carri (un carro pianale e un carro cisterna carico di polvere di cemento) in una zona non di cantiere (accesso al binario III), in assenza di agente di scorta e di deviatore, procedeva ad una velocità sostenuta per la manovra da compiere e il mezzo utilizzato, eccedeva il franco di sicurezza dello scambio 11 B e, dirigendosi verso il tratto di forte pendenza del binario III, non riusciva ad arrestare il movimento del convoglio che proseguiva la sua corsa sul binario di sinistra, normalmente percorso dai treni diretti da […] verso […], proseguendo a velocità sempre più elevata (oltre 100 km. orari prima del deragliamento), tanto che, in prossimità della progressiva chilometrica 58 + 729, si lanciava dalla locomotiva e decedeva in conseguenza dell’urto (per politrauma con fratture multiple agli arti e sfacelo del capo), mentre il convoglio proseguiva la sua corsa. Era così altresì accaduto che, in corrispondenza della progressiva chilometrica 58 + 430, il carro cisterna si ribaltava lateralmente, si staccava dal pianale che lo precedeva e, deragliando dalla sede ferroviaria, veniva sbalzato oltre la massicciata, nel centro abitato di […], dove abbatteva il palo di sostegno della linea primaria di alimentazione, impattava contro la civile abitazione di […], sita in […] (che, di conseguenza, veniva dichiarata inagibile) e si fermava in un terreno adiacente di proprietà di […], dove rovesciava il cemento, mentre il pianale, pur restando congiunto alla locomotiva antistante, deragliava, deformava i pali di sostegno della linea elettrica, della segnaletica e dell’illuminazione e, quando il convoglio giungeva nel primo scambio della Stazione di […], danneggiava lo scambio stesso ed usciva completamente dal binario, marciando con i quattro assi sulla massicciata, provocando danni al marciapiede del primo binario della Stazione […] e la caduta di parte del carico del pianale. Locomotiva e pianale arrestavano la loro corsa alla progressiva chilometrica 56 + 900, dove il locomotore prendeva fuoco. Il disastro ferroviario ed il decesso di […] venivano imputati agli imputati a titolo di colpa generica (consistita in imprudenza, negligenza, imperizia) e a titolo di colpa specifica (consistita nella violazione di numerose norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro). In particolare, per quanto concerne gli odierni ricorrenti (vengono qui omesse le contestazioni mosse nei confronti degli altri imputati, non ricorrenti, come pure nei confronti di […], nei confronti dei quali si è proceduto separatamente).
3.1. All’imputato […], nella qualità di Responsabile del settore tecnico e produttivo e coordinatore delle risorse, nonché dirigente con delega in materia di sicurezza per […], è stata contestata la violazione degli artt. 2087 c.c., art. 4 comma 5 lett. F), 22, 35 comma 4 lett. c) in relazione all’art. 36 del D.Lgs. 626/94, piano di Sicurezza e Coordinamento punto 1.3. e punto 1.2.5.; Pos Punto.5 ultimo capoverso, art. 3 e 4 Istruzione Circolazione Carrelli, artt. 16 e 17 dell’Istruzione per il Servizio dei Deviatori, art. 2 e 17 comma 3 del Regolamento Circolazione Treni, Disposizione n. 33 del 22/11/2000:
– per avere omesso di richiedere da parte dei singoli lavoratori l’osservanza delle norme vigenti, in particolare delle norme e regolamenti predisposti da […] per la movimentazione dei mezzi in ambito ferroviario; – per avere omesso di vigilare affinché i lavoratori si attenessero a tali norme (in particolare, interessando la manovra in questione un’area non di cantiere, la stessa doveva avvenire sotto la scorta di agenti di […] ed in presenza di deviatori ed altresì le richieste di instradamenti di manovra su binari centralizzati dovevano essere avanzate da personale […]);
– per aver omesso di effettuare una idonea formazione circa l’uso del locomotore e dei mezzi di trazione (in particolare, […] non era abilitato alla guida dei mezzi facenti parte del convoglio in questione, né risultava addestrato, in particolare, sulle norme da osservare nell’uso della frenatura continua, parzialmente continua e a mano);
-per aver omesso di adottare “le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all’art. 36 (in particolare, l’impianto di frenatura del locomotore non consentiva una corretta prestazione).
3.2. All’imputato […], responsabile della manutenzione dei mezzi ferroviari per […], è stata contestata la violazione dell’art. 35 comma 4 lett. c in relazione all’art. 36 del d. Igs n. 626/1994:
– per avere omesso di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all’art. 36 del d. Igs n. 626/1994 (in particolare, l’impianto di frenatura del locomotore non consentiva una corretta prestazione).
3.3. All’imputato […], capo cantiere della ditta […], comandato presso la […], è stata contestata la violazione dell’art. 4 comma 5 lett. F) del D.Lgs. 626/94, art. 5 comma 2 del D.L.gs. 626/94, art. 3 e 4 Istruzione Circolazione Carrelli, artt. 16 e 17 dell’Istruzione per il Servizio dei Deviatori, art. 2 e 17 comma 3 del Regolamento Circolazione Treni, Disposizione n. 33 del 22/11/2000:
-per non aver osservato le norme vigenti, in particolare delle norme e regolamenti predisposti da […] per la movimentazione di mezzi in ambito ferroviario;
– per avere omesso di vigilare affinché i lavoratori si attenessero a tali norme (in particolare, interessando la manovra in questione un’area non di cantiere, la stessa doveva avvenire sotto la scorta di agenti di […] ed in presenza di deviatori ed altresì le richieste di instradamento di manovra su binari centralizzati dovevano essere avanzate da personale […]).
4. Avverso la sentenza emessa in data 16 luglio 2014 dalla Corte di appello di Torino propongono ricorsi gli imputati […], a mezzo del comune difensore, nonché l’imputato […], sempre a mezzo di difensore di fiducia.
Le costituite parti civili resistono con memoria difensiva
5.11 ricorso presentato nell’interesse degli imputati […] è affidato a 5 motivi di ricorso (al quale è allegata documentazione in punto di risarcimento danni).
5.1. Nel primo viene denunciato vizio di motivazione in punto di ritenuta omessa manutenzione del mezzo (sia sotto il profilo della ritenuta ridotta capacità frenante del freno diretto del locomotore Mak che del correlato difetto di manutenzione del sistema frenante) e in punto di conseguente ritenuta sussistenza del nesso causale. Al riguardo, viene contestato che il mancato arresto dei tre rotabili fosse attribuibile alla ridotta capacità di frenatura del freno diretto del locomotore Mak e che la scarsa capacità di frenatura implichi un difetto di manutenzione del sistema frenante, come invece ritenuto nella sentenza impugnata. In particolare, viene sottolineato che il mezzo era stato revisionato dalla commissione di […] (struttura interna ad […] alla quale competono in Italia i controlli in materia di sicurezza dei rotabili) soltanto due mesi prima dell’accaduto.
5.2. Nel secondo viene denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla posizione di garanzia dell’imputato […], in quanto la Corte, alla quale era stato eccepito in atto di appello anche la violazione (da parte del giudice di primo grado) del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.), non aveva considerato che dall’istruzione dibattimentale era emerso che quest’ultimo non era il direttore tecnico del cantiere dove è avvenuto l’incidente e che la società […] (di cui l’imputato era dirigente) aveva distaccato il lavoratore deceduto presso la società […]. Secondo il ricorrente il distacco aveva fatto venire meno la posizione di garanzia da lui rivestita ed il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che l’impugnazione non riguardasse la formazione della persona offesa, in quanto il fondamentale tema degli obblighi correlati alla posizione di garanzia del distaccante coinvolge e riguarda necessariamente la formazione del lavoratore distaccato. La Corte sarebbe incorsa in “macroscopico travisamento” laddove aveva ritenuto trattarsi di un distacco fittizio e la motivazione della sentenza tradirebbe la totale incomprensione della problematica del distacco e del ruolo consortile, lasciando senza risposta le doglianze sottoposte con l’appello.
5.3. Nel terzo viene denunciata violazione di legge laddove era stato qualificato il reato di cui all’art. 449 comma 2 c.p. come ipotesi di reato autonomo (e non come una ipotesi aggravata), con conseguente preclusione del bilanciamento con le circostanze attenuanti concorrenti.
5.4. Nel quarto vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p..
Al riguardo viene dedotto che i giudici di merito avevano escluso l’attenuante considerando soltanto gli importi corrisposti alle parti civili (rispettivamente madre e sorella della persona offesa), mentre avrebbe dovuto considerare anche gli importi corrisposti agli altri danneggiati (moglie della persona offesa, figlia e proprietario dell’immobile danneggiato). Inoltre, si sostiene in ricorso, la Corte territoriale aveva affermato che gli importi relativi alle parti civili non integravano all’evidenza il risarcimento integrale, senza tuttavia esplicitare i termini economici di raffronto, il relativo percorso logico e gli elementi fattuali valutati.
5.5. Nel quinto vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte: non aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale delle parti civili, in spregio del principio devolutivo di cui all’art. 597 comma 1 c.p.p. e dei principi che presiedono all’istituto dell’appello incidentale, poiché gli appelli principali non avevano riguardato tale punto; in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la somma di 400 mila euro (in particolare la somma di euro 300 mila alla madre e quella di euro 100 mila alla sorella del lavoratore infortunato), assumendo che le somme già versate (pari ad euro 217.214, quanto alla madre, e ad euro 81.368,00, quanto alla sorella del lavoratore deceduto) non esaurivano il danno di cui era già raggiunta la prova, tenuto conto delle tabelle elaborate ed utilizzate dal Tribunale civile di Torino e del danno morale già provato, senza nulla dire sulle tabelle che sarebbero state impiegate per valutare il risarcimento e senza nulla dire sul danno morale già provato.
6. Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato […] è affidato a 3 motivi di ricorso. 6.1. Nel primo viene denunciata violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del nesso causale tra la prassi descritta nel capo di imputazione e l’infortunio mortale, in quanto le modalità di svolgimento della manovra effettuata dal lavoratore deceduto sarebbero state in quel giorno del tutto diverse rispetto alla prassi indicata in imputazione. Il ricorrente lamenta inoltre che l’imputazione a lui ascritta sarebbe del tutto incerta, in quanto non sarebbe stata individuata con certezza la sua qualifica professionale; non sarebbero state individuate le funzioni che sarebbero state delegate al preposto e non sarebbero stati individuati i poteri gerarchici e funzionali che il preposto avrebbe potuto esercitare al fine di impedire l’instaurazione della prassi illecita di cui si fa riferimento in sentenza. Il ricorrente rileva che, rispetto alla instaurazione della citata prassi, erano rimaste estranee ad ogni contestazione diverse figure professionali, tutte gerarchicamente superiori rispetto a lui: in particolare nessun rimprovero, neppure a titolo di cooperazione colposa, era stato mosso al […], direttore tecnico e responsabile della sicurezza, nonché al […], capocantiere responsabile e coordinatore di […], benché entrambi presenti in cantiere il pomeriggio dell’infortunio. Sottolinea che lui, al momento dello svolgimento della manovra effettuata dal lavoratore deceduto, si trovava sul carrello soccorso della galleria e, pertanto, non soltanto non poteva essere stato lui ad andare dal capostazione […] a chiedere di autorizzare la manovra ma soprattutto non avrebbe potuto concretamente in nessun modo impedire lo svolgimento della manovra con quelle modalità con le quali si è verificata 1’11 maggio 2006 (e cioè al di fuori dell’area di cantiere, perché era stato azionato lo scambio 113). Sottolinea che lui era stato nominato capo cantiere successivamente all’infortunio (e precisamente in data 22 settembre 2006) e non aveva mai partecipato a nessuna delle riunioni e neppure alla programmazione dei lavori giornalieri, settimanali e mensili, da effettuarsi nel cantiere. La Corte di appello aveva omesso di individuare quale tipo di intervento e con quali modalità fosse a lui consentito di impedire il verificarsi dell’evento. La sentenza impugnata sarebbe giunta a violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza laddove non aveva tenuto distinta la decisione di eseguire la manovra dalla decisione sulle modalità di effettuazione della manovra. Questa si sarebbe potuta verificare sia dentro l’area del cantiere che al di fuori, ma in tale ultimo caso sarebbe stato necessario ed indispensabile lo sblocco dello scambio 113. La Corte avrebbe motivato soltanto in relazione al nesso causale tra instaurazione della prassi e disastro ferroviario, mentre l’incidente si sarebbe verificato in modo del tutto diverso dalla prassi illecita contestata.
6.2. Nel secondo vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo. In sintesi, secondo il ricorrente, l’infortunio, come concretamente verificatosi, non era prevedibile secondo una valutazione ex ante e non era conseguentemente evitabile. La valutazione deve essere fatta ex ante perché, secondo consolidato orientamento della Corte, la violazione della regola cautelare deve essere diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi (ricorrendo altrimenti una responsabilità oggettiva). Sarebbe stato il […], agente di scorta di […], a recarsi dal […] a consegnare l’interruzione. La normativa sarebbe stata rispettata in quanto […], agente abilitato alla prova freni, aveva effettuato la prova sul convoglio del […]. Nell’infortunio si sarebbero verificati due errori umani: il mancato allacciamento della condotta da parte dell'[…] che aveva effettuato la prova freni a terra e la mancata verifica da parte del guidatore dell’effettivo allacciamento della condotta del freno continuo automatico. Tale duplice errore non poteva essere previsto ed evitato. Infine la sentenza impugnata non avrebbe motivato circa l’inefficienza del sistema frenante del locomotore, quale causa esclusiva della determinazione dell’evento, del tutto indipendente dalla violazione della normativa antinfortunistica a lui contestata.
6.3. Nel terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di un nesso teleologico tra la condotta contestata al ricorrente nel capo a) di imputazione ed il disastro ferroviario. Il ricorrente rileva che la Corte avrebbe errato laddove, dapprima, ha individuato, quali cause del disastro, la fuga del treno lungo i binari dedicati alla circolazione e la disattivazione dei meccanismi di comando automatico dei passaggi a livello e, in seguito, ha omesso di accertare in che modo la prassi contestata all’imputato (e non verificatasi in concreto il giorno dell’infortunio) aveva cagionato il disastro ferroviario. Anche in relazione a tale reato non sarebbe dato individuare quale fosse il tipo di intervento esigibile e a lui rimproverabile, che, se attuato, avrebbe impedire il verificarsi dell’evento. Non sarebbe d’altronde provato né che il disastro non si sarebbe verificato nel caso in cui la prassi non si fosse instaurata e neppure che la prassi come descritta in sentenza abbia contribuito causalmente e teleologicamente alla fuga del treno contro i binari. Lui non avrebbe in alcun modo potuto evitare che il capostazione sbloccasse lo scambio 113 e neppure avrebbe potuto evitare che il capostazione disattivasse i meccanismi di controllo automatico dei passaggi a livello.
7. In vista dell’odierna udienza le parti civili presentano memoria nella quale chiedono il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata anche in punto di statuizioni civili. In particolare, quanto al motivo quinto di ricorso degli imputati […], le parti civili sostengono l’ammissibilità dell’appello incidentale dalle stesse proposto avverso la sentenza di primo grado, atteso che gli appelli principali avevano riguardato anche i punti relativi alle statuizioni civili in materia di risarcimento danni (come dimostrato sia dalla doglianza in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. che dalla doglianza in punto di regolamento delle spese di lite) e in ogni caso ricorre nel caso di specie una essenziale connessione dei punti denunciati in sede incidentale con quelli dell’appello principale. Rilevano inoltre che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non è ammesso ricorso per cassazione in tema di riconoscimento della condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva. Osservano che in ogni caso, quand’anche fosse accolto il quinto motivo del ricorso presentato nell’interesse degli imputati […], trattandosi di condanne di tipo solidale, il ricorrente […] e gli altri due imputati non ricorrenti non potrebbero invocare l’effetto estensivo dell’impugnazione a loro vantaggio.
8. Occorre infine dar atto che questa Sezione, ad esito della camera di consiglio svoltasi in data 8 maggio 2015, ha respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile presentata dai difensori degli odierni ricorrenti […].
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi non sono fondati e, pertanto, non possono essere accolti.
2. Non fondato è il quinto motivo di ricorso, nella parte in cui deduce l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalle parti civili, che qui viene trattato per primo per la sua natura di ordine processuale. Al riguardo, occorre osservare in via generale che l’impugnazione dell’imputato, giusta la precisazione delimitativa dell’art. 574 comma 4 c.p.p. estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni se quest’ultima dipende dal capo o dal punto gravato (impedendone la parziale irrevocabilità). Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato (Sez. 4, sent. n. 17560 del 27/7/2010, Garbetti, Rv. 247322; Sez. 3, sent. n. 10308 del 3/8/1999, Protti, Rv 214271) – che è legittimamente proponibile dalla parte civile l’appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l’azione civile e l’entità del danno risarcibile. Ciò in quanto la parte della sentenza investita dall’appello incidentale risulta logicamente collegata ai capi ed ai punti oggetto dell’impugnazione principale, potendo la parte civile, inizialmente acquiescente, subire dalla modifica di questi una diretta ed immediata influenza negativa. Tale principio di diritto è stato correttamente applicato dalla Corte territoriale laddove, riconoscendo alle parti civili una provvisionale, ha ritenuto implicitamente ammissibile l’appello incidentale delle stesse proposto. Ciò in quanto, si ribadisce, la parte civile ha impugnato con l’appello incidentale i capi della sentenza riguardanti l’azione civile e l’entità del danno, strettamente collegati alla pronuncia di condanna per effetto del riconoscimento di responsabilità degli odierni ricorrenti, riconoscimento censurato dagli appelli principali.
3. Non fondati sono i primi due motivi dei ricorsi degli imputati […], nonché i primi due motivi di ricorso dell’imputato […], che qui vengono trattati unitariamente in quanto tutti relativi al giudizio di penale responsabilità degli imputati. La disamina dei suddetti motivi impone una triplice comune premessa: a) in punto di nesso di causalità tra il sinistro e le contestate infrazioni della disciplina antinfortunistica; b) in punto di idoneità delle eventuali condotte negligenti riferibili al dipendente deceduto (o infortunato) ad interrompere, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., il nesso di causalità sussistente tra l’omissione colposa di un garante e l’evento mortale (o, più semplicemente lesivo) che ne è derivato, c) in punto di natura e limiti del sindacato che spetta a questa Corte di legittimità.
3.1. Quanto al profilo causale, è indubbio che l’applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatismo rispetto all’addebito di responsabilità e si impone la verifica, in concreto, della violazione da parte dell’imputato non solo della regola cautelare (generica o specifica), ma, soprattutto nel caso di specie, della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire (la cd. “concretizzazione” del rischio). L’individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare, cioè, non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l’evento (ciò che si risolve nell’accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (sia essa generica o specifica), ma anche se l’autore della stessa potesse prevedere, con giudizio “ex ante” quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo. In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento non sono sufficienti per fondare l’affermazione di responsabilità, giacché occorre anche chiedersi, necessariamente, se l’evento derivatone rappresenti o no la “concretizzazione” del rischio, che la regola stessa mirava a prevenire; e se l’evento dannoso fosse o meno prevedibile, da parte dell’imputato (Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526).
3.2. Quanto poi alla rilevanza delle eventuali condotte negligenti riferibili al dipendente infortunato, occorre osservare che, in tema di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’offesa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che possano considerarsi tali quelle che diano luogo a una serie causale, sebbene non del tutto autonoma rispetto a quella riferibile all’agente, che si atteggi in termini di assoluta anomalia, eccezionalità e imprevedibilità (Sez. 4, sent. n. 13939 del 30/01/2008, Bauwens, Rv. 239593).
In particolare, è stato chiarito (Sez. 4, sent. n. 7267 del 10/11/2009, 2010, Iglina, Rv. 246695) che la condotta colposa del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità dell’imprenditore, poiché il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possano pregiudicarne l’integrità psico-fisica: l’imprenditore è esonerato da responsabilità soltanto nel caso in cui il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile (e non anche nel caso in cui l’irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare proprio il contrario di quello che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni).
Con particolare riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ritiene che presenti efficacia interruttiva del rapporto causale esistente tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l’offesa soltanto il comportamento abnorme del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Sez. 4, sent. N. n. 14440 del 05/03/2009, Ferraro, Rv. 243881). In tale senso è abnorme soltanto la condotta del dipendente infortunato che esuli dai limiti delle attribuzioni proprie del segmento di lavoro ad esso attribuito, non insistendo nell’area di rischio della lavorazione svolta. In ogni caso, quand’anche sussista una condotta colposa del lavoratore, questa non potrà comunque spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti destinatari di obblighi di sicurezza che abbiano violato prescrizioni in materia antinfortunistica (Sez. 4, sent. n. 12115 del 03/06/1999, Grande, Rv. 214999), in quanto le disposizioni prevenzionistiche hanno la funzione primaria di eliminare o almeno ridurre i rischi per l’incolumità fisica dei lavoratori intrinsecamente connaturati ai processi produttivi dell’attività di impresa, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi derivino da condotte colpose dei prestatori di lavoro.
3.3. Quanto infine al perimetro del sindacato, ammissibile nella presente sede di legittimità, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali” (in tal senso, tra le tante, Sez. 3, sent. n. 4115 del 27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 203272).
Sotto altro profilo è stato precisato che la Corte di cassazione, nel momento del controllo di legittimità, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, sent. n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745).
Si deve infine ribadire, per condivise ragioni, l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; ed il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non potendosi il giudice di legittimità sostituirsi ad esso (Sez. 5, Sent. n. 16959 del 12/04/2006, Strano, Rv. 233464).
3.4. Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente […], è opportuno ricordare anche quale sia la disciplina degli obblighi in materia prevenzionistica ricadenti sui datori di lavoro interessati qualora si dia corso al distacco di un lavoratore. Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30, prende in considerazione l’istituto del distacco, che si realizza quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. In tal caso il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore ed il distacco, se comporta un mutamento di mansioni, non può avvenire senza il consenso del lavoratore interessato. Inoltre, il distacco, se comporta un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. La costante giurisprudenza di questa Corte richiede, ai fini della legittimità del distacco, che sussista uno specifico interesse del datore di lavoro che consenta di qualificare il distacco come atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, in una col carattere essenzialmente temporaneo del distacco (Cass., Sez. L. n. 9694/2009, RV. 608185). Quanto al requisito della temporaneità, non è richiesta una durata predeterminata sin dall’inizio nè che essa sia più o meno lunga, ma che “la durata del distacco coincida con quella dell’interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore di un terzo” (Cass., Sez. L. n. 17748/2004 RV. 576656).
Per quanto attiene alla ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra
datore di lavoro distaccante e datore di lavoro distaccatario, si è affermato che
tali obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul
beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di
lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita (Sez. 4, n. 37079 del 24/06/2008, Ansaloni, Rv. 241021). In tale occasione questa Corte ha ritenuto che ciò derivi dall’appartenenza delle norme antinfortunistiche al diritto pubblico, come tali inderogabili in forza di atti privati. Pertanto, quali che siano i rapporti interni tra datore di lavoro distaccante e beneficiario della prestazione, rimane anche a carico del primo il dovere di rispettare le disposizioni prevenzionali. In tal modo la giurisprudenza ha colmato un vero e proprio vuoto normativo, a fronteggiare il quale era intervenuta, per il profilo che qui occupa, la circolare Inail n. 39/2005, la quale aveva individuato in entrambi i datori di lavoro i destinatari dell’azione di regresso D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 11, ed aveva dato indicazioni per la verifica delle concrete condizioni di fatto entro le quali si svolge la prestazione. Come questa Sezione ha più di recente osservato (cfr. sent. n. 31300 del 19/04/2013, Farinotti ed altro), il ricordato principio giurisprudenziale è stato però posto prima che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 3, comma 6, specificasse e riducesse il significato della ritenuta persistenza della posizione di garante del distaccante rispetto al “trattamento normativo” del lavoratore distaccato. Se la locuzione qui virgolettata ha permesso interpretazioni quanto mai estese, esse non trovano più ancoraggio nel dato normativo, atteso che il citato art. 3, comma 6, esplicitamente prevede che rimangono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, salvo l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questi viene distaccato; tal ultimo obbligo, infatti, viene posto in capo al datore di lavoro distaccante. Quanto precede, si intende, salvo il caso di distacco fittizio.
3.5. Orbene, il Tribunale di Torino – dopo aver premesso che, nonostante la mancanza di testimoni, era stato possibile ricostruire con previsione il comportamento tenuto dal conducente del convoglio deragliato, la manovra dallo stesso eseguita all’interno della Stazione di […] e gli accadimenti successivi alla luce degli accertamenti effettuati a seguito del deragliamento, delle consulenze disposte dalle parti, dei verbali delle dichiarazioni rese da […] (acquisiti nell’accordo delle parti) e dell’ulteriore documentazione acquisita nel corso dell’istruzione dibattimentale – si è in primo luogo fatto carico di inquadrare il sinistro (pp. 16-19), osservando in particolare che: – il cantiere principale per i lavori nella galleria del […] interessava in particolare due aree: nella prima, ubicata nella stazione di […], veniva depositato il materiale di scavo prelevato nella galleria, destinato allo smaltimento, mentre la seconda, ubicata nella stazione di […], serviva di fatto come parcheggio dei mezzi su rotaia dell’appaltatore; da tale area partivano quotidianamente i convogli che si dirigevano all’interno della galleria […] per l’esecuzione dei lavori; la circolazione dei treni di lavoro dall’una all’altra stazione avveniva sui binari ordinariamente destinati al transito dei treni; -il cantiere ferroviario situato all’interno della stazione di […] comprendeva un’area delimitata dal binario VI, dal binario V, dal deviatoio n. 113 e da un tratto di binario di dimensioni ridotte (c.d. tronchino) che arrivava fino al deviatoio 10 e che veniva utilizzato per lo spostamento dei treni lavoro all’interno dell’area di cantiere. Le linee destinate alla circolazione dei treni esterne al cantiere ferroviario erano la II e la III, rispettivamente per i treni provenienti da, e diretti a, […]. L’area di cantiere interna alla stazione di […] era stata “consegnata” da […] alla ditta esecutrice dei lavori: in tale area i mezzi dell’impresa potevano transitare autonomamente, senza necessità di scorta da parte del personale di […], in quanto si trattava di binari sottratti alla circolazione dei treni e resi completamente indipendenti dagli altri binari di stazione rimasti in esercizio. Al contrario, per uscire dall’area di cantiere e recarsi a svolgere i lavori nella galleria del […], i treni materiali dovevano necessariamente essere accompagnati da agenti di scorta […]; -il giorno dell’incidente, terminati i lavori di scavo all’interno della galleria, erano usciti dal traforo due treni; il secondo, giunto alla Stazione di […], era stato scomposto e ricoverato sui binari V e VI, sui quali i singoli carri avrebbero dovuto rimanere fino alla ripresa dei lavori, il giorno successivo; allorché tale secondo mezzo era giunto in stazione, il personale dell’appaltatrice aveva iniziato a predispone il convoglio per il giorno successivo; in particolare, erano stati compiuti movimenti di manovra finalizzati a spostare dal VI al V binario due carri (un carro pianale ed un carro cisterna, carico di polvere di cemento), che avrebbero dovuto essere congiunti agli ulteriori carri, già ricoverati sul V binario. Il convoglio, composto dalla motrice e dai due carri da spostare, uno di circa 6/8 tonnellate e l’altro, la cisterna, di 40 tonnellate circa, aveva una lunghezza complessiva di 42 metri (era quindi di soli quattro metri inferiore al c.d. “tronchino”); -anziché eseguire tale manovra rimanendo all’interno dell’area di cantiere (come sarebbe stato ben possibile secondo le testimonianze raccolte), il personale della ditta esecutrice aveva chiesto al Dirigente […] (nella persona di […], già coimputato degli odierni ricorrenti) di effettuare la manovra impegnando il III binario, destinato alla normale circolazione. Durante tale movimento, eseguito da […] senza controllare se la condotta del freno continuo automatico fosse allacciata (p. 34), il gruppo di rotabili era andato in fuga sul terzo binario, normalmente percorso dai treni diretti a […]. Il conducente non era riuscito ad arrestare il movimento del convoglio verso valle e il treno, per effetto della notevole pendenza della linea (pari nel tratto al 26 per mille), aveva acquistato rapidamente velocità. Tra la stazione di […] e quella di […], all’uscita della galleria […], […] aveva tentato di salvarsi, verosimilmente lanciandosi dalla locomotiva in corsa, o comunque tentando una manovra di emergenza, ma nell’impatto a terra aveva riportato lesioni mortali. Il convoglio aveva proseguito la propria corsa fino alla stazione di […], ove era avvenuto il deragliamento. Il Tribunale ha osservato (pp. 35 e ss.) che il treno si era messo in movimento senza la scorta prevista, senza allacciamento del freno continuo e senza l’ausilio del deviatore per la movimentazione degli scambi; e che tale modalità di esecuzione delle manovre in ambito stazione, benché contrastante con la normativa ferroviaria, era diventata (quanto meno da gennaio 2006) una prassi all’interno della stazione di […] al fine di accelerare i tempi di svolgimento delle manovre in cantiere. Il Tribunale ha analiticamente esaminato le problematiche connesse all’inefficienza dell’impianto frenante quale causa del deragliamento del treno condotto dal […] (pp. 19-27); alle violazioni riscontrate alla normativa che disciplina la circolazione dei mezzi delle imprese appaltatrici lungo la linea ferroviaria (pp.27-33); all’affermarsi nell’ambito della Stazione di […] della sopramenzionata prassi di esecuzione delle manovre (pp. 33-38); alle posizioni soggettive dello […] (pp. 46-49), del […] (pp.49-57) e del […] (pp. 58-63) ed al nesso causale tra le violazioni, agli stessi rispettivamente contestate, e l’evento in concreto verificatosi. In particolare, in relazione alla posizione di […], il Tribunale ha osservato che:
-lo stesso era chiamato a rispondere dei reati di cui in imputazione in qualità di responsabile della manutenzione dei mezzi ferroviari (e, specificatamente, dei locomotori) della […], per avere omesso di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione, avuto riguardo all’inefficienza dell’impianto frenante del locomotore MAK modello 1000D, condotto
dal […] il giorno dell’infortunio;
– le argomentazioni difensive in ordine al difetto di prova della ridotta capacità frenante del locomotore e in ordine al difetto di prova della carente manutenzione del veicolo non potevano essere condivise; in quanto: a) in ripetute occasioni erano stati segnalati problemi in relazione al sistema frenante dei locomotori della ditta appaltatrice; b) criticità in ordine al sistema frenante dei mezzi di proprietà dell’appaltatore erano state parimenti segnalate dal […]; c) coerenti con le risultanze di cui sopra erano le argomentate conclusioni raggiunte dai periti in ordine alla capacità frenante del locomotore Mak; -la penale responsabilità dell’imputato sarebbe indubbia (non soltanto nel caso in cui si ritenga la manutenzione del mezzo non fosse svolta in modo adeguato ed accurato, anche in considerazione della vetustà della motrice, che evidentemente richiedeva verifiche molto frequenti dell’apparato frenante, ma) quand’anche si volesse ritenere che la capacità frenante del locomotore era sistematicamente inferiore a quella dichiarata in targa: in tale caso il […], nel far effettuare la manutenzione del mezzo, avrebbe dovuto comunque pretendere una verifica sulla conformità tra i dati di targa e le effettive prestazioni del locomotore, preoccupandosi, in caso di riscontrata divergenza, di segnalare la ridotta capacità frenante del veicolo; – la mancata attivazione del freno continuo da parte del conducente del locomotore non poteva intendersi come causa da sola sufficiente a determinare l’evento, in quanto, se è vero che l’attivazione del freno continuo avrebbe impedito il verificarsi dell’evento, è altrettanto vero che il pieno funzionamento del freno diretto del locomotore avrebbe parimenti consentito l’arresto del convoglio.
3.6. E la Corte di appello territoriale – dopo aver analiticamente ripercorso il contenuto della sentenza di primo grado (pp. 13- 20) e degli atti di appello avverso la stessa proposti dagli imputati […] (pp. 20- 22) e dall’imputato […] (pp. 30-31) – ha preso in esame tutti i principali nodi problematici, che avevano formato oggetto di doglianza difensiva. In particolare:
3.6.1. Quanto alla omessa manutenzione dell’impianto frenante, contestata al […], la Corte (con espresso richiamo alle pagine 49-54 e 56 della sentenza di primo grado) ha osservato: -la mancata attivazione del freno continuo (già ascritta, con sentenza definitiva della Corte d’Appello di Torino in data 25.11.2011, ad […], dipendente della ditta […] onerato di tale operazione) e la omessa od insufficiente manutenzione del freno diretto, impianti di cui il locomotore incriminato era contestualmente dotato, avevano concorso alla determinazione dell’evento secondo il principio del concorso di cause colpose indipendenti, di cui all’art. 41 c.p.;
-la mancata attivazione del freno continuo da parte del conducente del locomotore non poteva essere configurata come causa da sola sufficiente a determinare l’evento: infatti, se era vero che l’attivazione del freno continuo avrebbe impedito il verificarsi dell’evento, era parimenti vero che il pieno funzionamento del freno diretto del locomotore avrebbe parimenti consentito l’arresto del convoglio condotto dal […], scongiurando il verificarsi degli eventi in contestazione; pertanto, nel caso di specie, ricorreva un concorso di cause, che avevano operato simultaneamente ed avevano dato luogo alla morte del […] ed al verificarsi del disastro ferroviario:
– nel marzo 2006 il locomotore incriminato era stato sottoposto sia alle operazioni di revisione periodica annuale da parte della […], sia al controllo biennale demandato alla struttura […], interna a […], ma tali operazioni non avevano esaurito i controlli e le precauzioni necessarie nel caso in esame (il teste […] aveva spiegato a dibattimento di aver accompagnato il collega […] in occasione della verifica del marzo 2006 ed aveva fatto intendere come il controllo effettuato a marzo 2006 fosse stato superficiale);
– ben altra era l’attenzione che si doveva prestare nel caso in esame, nel quale il […] era stato destinato (violando numerose regole di prudenza) alla conduzione di un locomotore vecchio di decenni, senza adeguata formazione, senza autorizzazione ed in condizioni di lavoro accentuato (essendo emerso dall’istruttoria dibattimentale che gli operatori incaricati dei lavori dovevano rispettare tempistiche stringenti e dunque lavorare in condizioni di elevata tensione); di più, il tratto di linea interessato era in forte pendenza; si imponeva dunque una forte attenzione alla manutenzione dei mezzi e del loro sistema frenante, certo maggiore di quella apprestata, solo formalmente;
-in dibattimento non era risultata smentita la circostanza che problemi all’impianto frenante dei mezzi di proprietà della […] impiegati in cantiere (carri o locomotori) erano stati più volte evidenziati e segnalati, in particolare da […] (per […]) nel verbale della riunione di coordinamento e sicurezza del 27.10.2005 e ancora, dallo stesso […], con missiva in data 21.10.2005 indirizzata al proprio responsabile; in definitiva, problematiche di manutenzione delle macchine di proprietà della ditta […] erano state più volte segnalate;
-pienamente condivisibile era il giudizio di inadeguatezza della manutenzione del sistema frenante formulato dal primo Giudice.
3.6.2. Quanto alla capacità frenante del mezzo, la Corte ha osservato (con espresso richiamo alle pagine 25 e seguenti, nonché 54-57 della sentenza di primo grado):
– le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di prime cure erano adesive a quelle formulate dai periti incaricati, […], professori presso il Politecnico di Torino, che, sentiti in dibattimento, avevano dato conto, con dovizia di argomentazioni e spiegazioni, del percorso tecnico e logico adottato, risultato corretto e scevro da vizi e contraddizioni di sorta (come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado); -gli esperti nominati avevano attuato una metodologia che aveva consentito di prescindere dai dati non conoscibili e che non era stata in alcun modo invalidata dalle osservazioni dei consulenti della difesa; essi infatti, erano partiti dalla c.d. “velocità di targa” (ovvero il valore che costituisce un coefficiente di sicurezza, sotto il quale i mezzi ferroviari non devono mai scendere); su questa base, avevano formulato più ipotesi, attribuendo ai dati incerti valori compresi tra un minimo ragionevole ed un massimo assoluto; avevano quindi verificato che, anche nell’ipotesi più sfavorevole quanto a sovraccarico, velocità iniziale e coefficiente di massa apparente, il treno si sarebbe arrestato ben prima della stazione di […] in presenza di un sistema frenante funzionante secondo le indicazioni di targa; donde la conclusione dei periti che il mancato arresto del treno era dipeso dalla ridotta capacità frenante del locomotore, che si attestava tra il 41 ed il 59 % del valore di targa;
-il comportamento del locomotore era stato ricostruito anche muovendo da “valori limite” costituenti una sorta di massimo assoluto e ipotesi “più sfavorevole” prescelta dai periti era risultata assai meno probabile delle altre formulate dal collegio peritale, secondo i dati emersi dall’istruttoria dibattimentale;
– le contestazioni difensive relative alle variabili “non considerate” dai periti si erano rivelate sterili e prive di contenuto, in quanto i consulenti incaricati dalle difese non avevano formulato alcun conteggio alternativo e dunque non avevano raggiunto alcun risultato diverso da quello prospettato dai periti nominati d’ufficio.
3.6.3. Quanto alla posizione di garanzia dell’imputato […], la Corte (con espresso richiamo alle pagine 58-61 e 61-63 della sentenza di primo grado) ha osservato (pp. 23 e 27):
-indubbia era la valutazione di inadeguatezza della formazione del lavoratore […], che non era stata oggetto di doglianza e che dunque doveva ritenersi assodata;
– […] era stato assunto il 1 luglio 2003 quale interprete in un cantiere croato, quindi era entrato in Italia con mansioni operative e nell’ottobre 2005 era stato comandato a […], presso la […], in affiancamento ad altro operatore, e qui aveva iniziato a condurre i locomotori, pur non essendovi autorizzato ed adeguatamente preparato: dal gennaio 2006 effettuava manovre con le locomotive, e il 11.5.2006 era alla guida del locomotore incriminato;
– presso la [….] non esistevano procedure di formazione standardizzate tali da prevedere la durata e le caratteristiche del periodo di formazione tramite affiancamento ad operatore esperto, e, comunque, la durata del periodo di preparazione del […] era stata inferiore ai sei mesi, e dunque non rispettosa della normativa ferroviaria (che prevede che la ditta appaltatrice fornisca prova della idoneità del personale deputato alla condotta della specifica macchina da almeno un anno);
-all’epoca del fatto non esistevano né una formale abilitazione del lavoratore alla conduzione del mezzo (come emerso a dibattimento, tra l’altro dalle dichiarazioni del teste dello SPRESAL della ASL competente […], e dell’imputato di reato connesso […], acquisite agli atti su accordo delle parti e non smentite da alcun costituto processuale di segno contrario) né una concreta ed adeguata formazione del medesimo;
-il locomotore condotto dal […] era vetusto (risalente al 1961) e allo stesso erano agganciati un pianale del peso di 8 tonnellate ed una cisterna del peso di 40 tonnellate; si trattava dunque di manovra delicata, cui il lavoratore non era adeguatamente preparato (al riguardo, la Corte ha richiamato la deposizione del teste […], operatore di macchine per […] e all’epoca dei fatti collega del […], il quale ha riferito espressamente che il collega non era abilitato alla conduzione del locomotore, anche se già “lo portava benino”);
-in definitiva, la mancata formazione del lavoratore deceduto doveva essere imputata al […], nella sua veste di garante della sicurezza;
-vero era che l’ATI aggiudicataria dei lavori, di cui faceva parte la […], aveva creato una struttura apposita per l’esecuzione dei lavori, la […], e che […], pur dipendente della […], era stato distaccato alla società consortile; altrettanto vero era che il rapporto della riunione di coordinamento per la sicurezza del 21.1.2003 indicava come direttore di cantiere il geometra […], di […]; ma, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la presenza di altro titolare di analoga posizione di garanzia non esonerava […] dalle proprie responsabilità;
-nella concreta realtà del caso in esame, inoltre, era risultato che il distacco del […] era più apparente che reale, laddove la società titolare del rapporto di lavoro, […], era quotidianamente presente in forze sul cantiere (come emerso dall’istruttoria dibattimentale); lo stesso giorno dei fatti, invero, l’imputato […] era presente per trattare l’acquisto di una fresa (come emerso dalle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso interessato), unitamente al geometra […]; dall’istruzione dibattimentale era risultato che erano presenti anche il coimputato […], capo cantiere, ed il dipendente […]; il […], in quanto dipendente della […], in cantiere seguiva abitualmente le direttive di […], […] (i due capocantieri, che si alternavano) ed in genere del datore di lavoro […];
– in tale contesto fattuale a […] competevano gli oneri di assicurazione della sicurezza sul lavoro, di natura pubblicistica e quindi ineludibilì, che fanno carico al titolare della posizione di garanzia.
3.6.4. Quanto alla posizione dello […], la Corte ha formulato (con espresso richiamo alle pagine 46-49, nonché alle pagine 75 ss. della sentenza di primo grado) le seguenti osservazioni alla condotta dallo stesso tenuta:
– […] rivestiva non soltanto di diritto ma anche di fatto (come emerso dall’istruttoria dibattimentale: cfr. dichiarazioni del coimputato […], suo superiore, e del teste […]) la qualifica di capo cantiere per […] e, dunque, era titolare della posizione di garanzia che gli imponeva di non contribuire alla creazione, e comunque di impedire e por fine alla prassi illecita di cui si è detto;
– l’istruzione dibattimentale non aveva consentito di provare il coinvolgimento diretto dello […] nella decisione di eseguire la manovra che fu fatale al […] (nonostante la relazione di inchiesta […] abbia a suo tempo accertato, anche sulla base delle dichiarazioni dello stesso […], il ruolo attivo di quest’ultimo), ma tuttavia era indubbio che […] fosse tenuto, nella sua qualità di capo cantiere, a sorvegliare e controllare l’attività dei lavoratori sottoposti, in modo da assicurarsi che costoro osservassero le misure di prevenzione e sicurezza previste per la loro stessa tutela;
-al contrario era risultato provato che […] aveva omesso di adempiere ai propri compiti, tanto che aveva consentito l’instaurazione della menzionata prassi, attiva da mesi (almeno 3 o 4, anche secondo la documentazione prodotta dalla difesa dell’imputato […]) in cantiere;
-l’istruzione dibattimentale (si cfr. l’esame del teste […], operatore delle macchine per […], e il teste […], direttore di cantiere per […]) aveva provato – quanto alle figure professionali evocate dalla difesa ([…]) – che era comunque […] (che svolgeva concretamente le funzioni di capo cantiere unitamente al […], con cui si alternava o talora si sovrapponeva) ad occuparsi di organizzare l’attività lavorativa, in particolare di attribuire i compiti ai vari lavoratori; in particolare, secondo il teste dello SPRESAL, […] (nonché in base ad altre risultanze dibattimentali, tra cui le dichiarazioni del coimputato […]), era […] ad essere onerato del compito di comunicare all’agente di scorta la necessità di impegnare un binario destinato alla circolazione, mentre in occasione del sinistro era tornato a verificarsi quello che già in precedenza si verificava, secondo una prassi che durava da mesi; in definitiva, […], contribuendo alla formazione della descritta illecita prassi, aveva posto in essere un contributo causale autonomo (quanto meno, si ribadisce, con la creazione e colpevole tolleranza della prassi) agli eventi in esame;
– l’istruttoria dibattimentale (nella specie la deposizione del teste […], contabile di […]) aveva consentito di evidenziare come il consorzio […] aveva avuto per molto tempo un solo dipendente (il geometra […]) ed aveva fatto ampio ricorso al distacco di personale delle imprese consortili; dunque, il consorzio […] era privo di autonomia e strutturazione adeguata, come del resto poteva desumersi dal fatto che, contemporaneamente, […] era attiva e ben presente in cantiere, con propri dipendenti (circostanze queste che dipingevano […] una “scatola vuota”, e, comunque, una figura non idonea a svuotare di responsabilità i vertici di […]);
-quanto, in particolare, alla condotta dello […] come concausa anche dell’evento disastro – premesso che l’istruttoria dibattimentale aveva chiarito che il disastro (ovvero il pericolo per la pubblica incolumità) era stato integrato non soltanto dalla fuga del treno lungo i binari dedicati alla normale circolazione, ma anche dalla disattivazione dei meccanismi di comando automatico dei passaggi a livello, operata da […] (quale […]) non appena avuta notizia che il locomotore del […] aveva impegnato la linea dispari e si dirigeva verso […], di talchè i due passaggi a livello automatici posti a valle della stazione di […] erano stati attraversati dal convoglio in fuga con le semi barriere aperte e con le luci rosse spente – a tale disastro aveva certamente contribuito la condotta dello […], che con l’instaurazione/tolleranza della prassi illecita aveva contribuito alla fuga del locomotore su binari destinati alla circolazione, così ponendo in essere uno dei presupposti del grave pericolo corso dal pubblico; –
era formulabile, ex ante, un giudizio di idoneità della condotta dello […] a causare il disastro, laddove, al contrario, l’evento, nella sua unitarietà come sopra descritta, era certamente pronosticabile ex ante, e proprio per evitare anche simili rischi erano state elaborate le precauzioni e le regole, vigenti e disattese;
-nel caso in esame si erano succedute con continuità posizioni di garanzia tenute ad assicurare lo svolgimento per intero dei propri compiti, per cui era venuto meno, in favore dello […] ed in relazione al […], il principio di affidamento, prevalendo invece il principio dell’equivalenza delle cause;
-il comportamento del conducente […] non era stato causa sopravvenuta da sola sufficiente alla determinazione dell’evento: in alcun modo, infatti, la condotta del lavoratore poteva assumere i connotati del comportamento “abnorme”, che solo potrebbe escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’infortunio; la condotta del […] rientrava infatti nel segmento di lavoro attribuitogli, e, lungi dal presentare caratteristiche di “stranezza ed imprevedibilità” tali da porla al di fuori di ogni possibile controllo, integrava condotta devolutagli da tempo, e per prassi, dal datore di lavoro.
3.7. Richiamato l’orizzonte dello scrutinio di legittimità, sopra delineato, occorre rilevare che la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito – che, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906) – evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente percorso argomentativo, relativo all’apprezzamento del compendio probatorio, che non soltanto risulta immune da censure rilevabili dalla Corte regolatrice ma risulta anche conforme ai principi di questa Corte, richiamati in premessa: a) rispetto ai ricorrenti, il verificarsi dell’infortunio ha costituito l’indubbia concretizzazione del rischio, alla cui prevenzione era preordinata la normativa da essi violata; b) la condotta del dipendente infortunato, insistendo nell’area di rischio della lavorazione svolta, non esula affatto dai limiti delle attribuzioni proprie del segmento di lavoro allo stesso attribuito; c) i ricorrenti lamentano vizi motivazionali, ma, in realtà, invocano una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, proprio con riguardo alle inferenze che i giudici di merito hanno tratto dagli accertati elementi di fatto, ai fini della affermazione della penale responsabilità. D’altronde, occorre ricordare che la tenuta logica e argomentativa della decisione impugnata deve essere correlata al complessivo costrutto del percorso motivazionale, di talché eventuali omesse risposte o risposte, financo, manifestamente illogiche, su censure investenti singoli aspetti della decisione impugnata in tanto possono assumere rilievo in quanto incidano in maniera determinante e decisiva sull’assetto motivazionale della pronuncia. Nè, del resto, la sentenza di merito è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente (Sez. 4, sent. n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, sent. n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488).
4.Non fondato è il terzo motivo di ricorso degli imputati […], in punto di qualificazione del reato di cui all’art. 449 comma 2 c.p.p. come ipotesi autonoma o ipotesi aggravata. Al riguardo, va ricordato che il prevalente orientamento giurisprudenziale qualifica la fattispecie configurata dalla norma in parola come originante un autonomo reato, e non una circostanza aggravante dell’ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 449 cod. pen. L’esattezza della conclusione discende dalla disamina di tale ipotesi criminosa, che si caratterizza, tanto da meritare un trattamento sanzionatorio particolarmente severo, in ragione della particolarità del disastro, riguardante le strade ferrate, le navi e gli aeromobili adibiti al trasporto di persone (Sez. 4, sent. n. 27851 del 04/03/2004, Del Bono, Rv. 229072), nonché per la tecnica di tipizzazione, che mantiene integra la fisionomia autonoma ed unitaria anche delle ipotesi colpose di cui all’art. 449 cod. pen. (Sez. 4, sent. n. 1544 del 18/1/2012, Tedesco ed altri, Rv. 253500). Di tali principi la Corte territoriale ha fatto buon governo nel caso di specie, con le ovvie conseguenze di tema di calcolo della pena: in particolare, trattandosi di reato autonomo, è precluso il bilanciamento con le pur riconosciute circostanze attenuanti generiche.
5.Inamnnissibile è il terzo motivo di ricorso dell’imputato […], in punto di nesso teleologico tra la condotta contestata al capo A) ed il disastro ferroviario di cui al capo B). L’inammissibilità consegue al fatto che detto motivo concerne un oggetto, che non risulta essere stato dedotto con i motivi affidati al gravame di merito. Invero, nell’atto di appello, per come si desume dalla sentenza impugnata, il ricorrente aveva chiesto: nel primo motivo, l’assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste (quanto meno ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p.); nel secondo motivo, il riconoscimento della attenuanti generiche nella massima estensione e con giudizio di prevalenza sulle aggravanti di cui al capo A), il minimo aumento per la continuazione con il reato di cui al capo B) ed il contenimento della pena nei limiti edittali; nel terzo ed ultimo motivo, il riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno per il fatto di cui al capo A) e dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. per il fatto di cui al capo B). In quella sede, dunque, il ricorrente non aveva devoluto alla Corte territoriale il tema della sussistenza del nesso teleologico tra la condotta contestata al capo A) dell’imputazione ed il disastro ferroviario, tema che, essendo stato introdotto soltanto in sede di ricorso a questa Corte di legittimità, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, sent. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, sent. n. 43322 del 02707/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 6, sent. n. 20059 del 16/01/2008, P.M. in proc. Magri, Rv. 240056), è da dichiararsi inammissibile.
6. Lambiscono infine l’inammissibilità il quarto ed il quinto motivo del ricorso degli imputati […], in punto di mancata concessione dell’attenuante del risarcimento del danno e in punto dell’accordata contestata provvisionale. Occorre qui ribadire che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non è ammesso ricorso per cassazione in tema di riconoscimento della condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva. Esso costituisce un provvedimento per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere sostituito dall’integrale risarcimento: il medesimo pertanto non è impugnabile per Cassazione (Sez. 4, sent. n. 34791 del 23/06/2010, Rv. 248348; Conformi: sent. n. 9266 del 1994, Rv. 199072; sent. n. 6727 del 1995, Rv. 201775; sent. n. 11984 del 1997, Rv. 209501; sent. n. 4973 del 2000, Rv. 215770; sent. n. 7031 del 2003, Rv. 223657; sent. n. 36536 del 2003, Rv. 226454; sent. n. 36760 del 2004, Rv. 230271; sent. n. 40410 del 2004, Rv. 230105; sent. n. 5001 del 2007, Rv. 236068).
D’altra parte, il risarcimento del danno funzionale all’applicazione dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6 presuppone che il ristoro sia stato integrale (ex plurimis cfr da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 13282 del 17/01/2013 Rv. 255187), dato fattuale che spetta all’imputato comprovare. Nel caso di specie detto onere non è stato assolto e, d’altra parte, la Corte, dopo aver ricordato le richieste delle parti civili (p. 46), ha motivato nella pagina successiva l’entità della disposta provvisionale “tenuto conto delle tabelle elaborate ed utilizzate dal Tribunale civile di Torino e dal danno morale già provato”. Al riguardo, occorre qui osservare che la monetizzazione dei pregiudizi morali non può che essere equitativa, trattandosi di danni che, per definizione, è impossibile quantificare nel loro esatto ammontare. Di conseguenza perché sia soddisfatto l’obbligo di motivazione non è necessario che il giudice indichi analiticamente in base a quali calcoli ha determinato il quantum del risarcimento (ovvero ha ritenuto che il danno non possa essere liquidato in misura inferiore ad una determinata somma), ma è sufficiente che siano indicati i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella decisione. La dazione di una somma di denaro non è, per tali danni, reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice penale di non aver distinto le singole voci di danno.
Sotto altro profilo, è appena il caso di ricordare che il giudizio che questa Corte di legittimità è chiamato ad esprimere sulla congruenza e logicità della motivazione non può essere confuso con una rinnovata valutazione degli elementi di fatto accertati nel processo, ma deve limitarsi a verificare se il discorso giustificativo contenuto in sentenza rispetti i canoni della logica e sia compatibile col senso comune. Questa verifica si risolve, nel caso concreto, a favore dei giudici territoriali, posto che, in difetto di contrari elementi di valutazione, non appare illogico aver ritenuto parziale, per una madre (che all’epoca del sinistro aveva 56 anni circa) e per una sorella (che all’epoca del sinistro aveva 26 anni circa) il risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente alla morte del proprio giovane congiunto (fin qui effettuato, si ribadisce, nella misura di euro 217.241, quanto alla madre, e nella misura di euro 81.368, quanto alla sorella; in entrambi i casi per un financo inferiore alla disposta provvisionale).
Il fatto poi che la riparazione fin qui operata, per quanto non integrale, sia frutto di un lodevole sforzo notevole economico è irrilevante ai fini dell’attenuante del risarcimento del danno, giacchè detta attenuante è soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell’art. 70 c.p., ma è oggettiva, ai fini del suo contenuto, sicché nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, la prevalenza dell’interesse di quest’ultima prevale (Sez. 2, sent. n. 12366 del 24/03/2010, Sola, Rv 246673). D’altronde, laddove il risarcimento operato non sia integrale rispetto al danno causato, nulla esclude che il dato di riferimento possa ugualmente essere utilizzato dal decidente nella diversa ottica funzionale al riconoscimento delle generiche (nella specie, di fatto riconosciute).
7. Per le ragioni che precedono, i ricorsi devono essere dunque rigettati […]