Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15162 del 2008, dep. il 09/06/2008

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata – per quel che ancora interessa – la Corte d’appello di Firenze – in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede – accoglieva (sia pure riducendo il quantum della pretesa) la domanda, proposta dalla società ora resistente contro l'[…], per ottenere – previo accertamento negativo della natura subordinata di alcuni rapporti di lavoro intercorsi con la stessa società – la ripetizione di contributi previdenziali – che risultano, di conseguenza, indebitamente versati – in base, essenzialmente, ai rilievi seguenti:
“l’onere della prova della fattispecie abilitativa della pretesa assicurativa è sempre a carico dell’organo pubblico che assume la sussistenza di rapporti riconducibili alla previsione dell’art. 2094 c.c.”, “non è, al contrario, ricostruibile un diverso e più
calzante onere probatorio della parte, che resiste alla pretesa contributiva, consistente nella dimostrazione di un differente tipo di rapporto lavorativo”;
“quest’acquisizione (…….) risulta valida sia per quanto concerne l’opposizione avverso la cartella esattoriale (…….) sia riguardo all’azione di indebito oggettivo “in effetti l'[…] ha ritenuto sussistere la subordinazione, pressoché esclusivamente, in base a precedente denuncia di esistenza di essa, senza addurre elementi probatori ulteriori e diversi, (sebbene) l’apertura di posizioni assicurative presso la gestione dipendenti non abbia natura confessoria definitiva dell’effettiva esistenza di rapporti di lavoro subordinati”:
“dunque risulta mostrata dall’istruttoria la significativa divergenza dell’attività lavorativa dai moduli standard e dai criteri di riferimento utilizzati, in sede interpretativa, per l’affermazione del vincolo della dipendenza e della eterodirezione (cardini della subordinazione)”.
Avverso la sentenza d’appello, l'[…] propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
La società intimata resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 .Con il primo motivo di ricorso – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2697, 2033 c.c., e art. 274 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) – l'[…] censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene – in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte – che grava sull’Istituto ricorrente – nel caso di azione esercitata, nei suoi confronti, per ottenere, previo accertamento negativo della natura subordinata di alcuni rapporti di lavoro intercorsi con l’attore in ripetizione (quale, nella specie, la società ora resistente), la ripetizione di contributi previdenziali che risultavano, di conseguenza, indebitamente versati – l’onere della prova, circa la natura subordinata degli stessi rapporti – “qualunque sia lo strumento con cui l’ente accerta il debito e ne sollecita il pagamento” – senza che la riunione, per connessione impropria, di due procedimenti diversi (anche sotto il profilo soggettivo) – uno relativo alla “domanda di restituzione di contribuzione indebitamente versata”, appunto, e l’altro relativo alla domanda di annullamento di cartella esattoriale – possa comportare che “la ripartizione dell’onere della prova, valida per un tipo di azione, sia, senz’altro, valida anche per l’altra”, ancorché le due azioni siano relative ad obbligazioni contributive – in dipendenza dei medesimi rapporti di lavoro subordinato – ma con riferimento a periodi diversi.
Con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2709, 2735 c.c., in relazione all’art. 116), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) – l’Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata – nella stessa parte, investita dal primo motivo – per avere, comunque, negato la natura subordinata dei dedotti rapporti di lavoro – esclusivamente, sulla base di prove testimoniali – senza valutare le risultanze dei documenti (quali: libro matricola, libro paga, libro presenze, modelli dm/10) – sui quali si fonda il contrario accertamento dell’Ispettore verbalizzante – sebbene gli stessi documenti siano stati prodotti in giudizio insieme al verbale (il cui contenuto risulta, f peraltro, riportato in ricorso).
Con il terzo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) – l’Istituto ricorrente censura, in subordine, la sentenza impugnata per averlo condannato al pagamento di interessi legali – in palese violazione della disposizione invocata (L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, cit.) -sulla somma – versata, a titolo di condono, dalla società ora resistente – e da rimborsare alla medesima società.
Il ricorso è fondato.
2. Invero il principio generale in tema di riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.) – laddove impone (comma 1), a chi vuole fare valere un diritto in giudizio, l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento – non subisce deroga quando ne formino oggetto fatti costitutivi negativi – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 384, 3374, 18480/2007; 12963/2005; 23229/2004, con riferimento a fattispecie identica a quella dedotta in questo giudizio) – ancorché l’onere possa, in tale caso, essere assolto mediante dimostrazione del fatto positivo contrario oltre che – ovviamente – mediante la prova – anche presuntiva – dello stesso fatto negativo.
Alla luce dello stesso principio (art. 2697 c.c.,comma 1), la inesistenza della causa debendi concorre ad integrare la fattispecie costitutiva – dell’azione di ripetizione di indebito oggettivo (art.2033 c.c.) – e, di conseguenza, l’onere di darne la prova – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13113/2007 e 5896/2006, con riferimento a fattispecie identica a quella dedotta in questo giudizio; 17146/2003; 11029/2000) – incombe sull’attore in ripetizione.
Coerentemente, chi agisce nei confronti di ente previdenziale, come nella specie, per ottenere – previo accertamento negativo della natura subordinata di rapporti di lavoro con lui intercorsi – la ripetizione di contributi previdenziali – che risultano, di conseguenza, indebitamente versati – ha l’onere di provare il fatto negativo – quale, appunto, la negazione della natura subordinata degli stessi rapporti di lavoro – sul quale riposa la inesistenza della causa debendi, che concorre ad integrare – per quanto si è detto – la fattispecie costitutiva dell’azione di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
3. L’onere della prova – che incombe, per quanto si è detto, su chi vuole fare valere un diritto in giudizio – è limitato, tuttavia, ai fatti – che ne costituiscono il fondamento – mentre non riguarda la loro qualificazione giuridica, che resta, infatti, affidata al Giudice (sul punto, vedi, per tutte, Cass. n. 2221/84, 9967/97, 15820/2001). Peraltro il prospettato principio generale in tema di riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.) deve essere coordinato – in ogni caso – con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro – in alcune disposizioni del codice di rito (quale, ad esempio, l’art. 245 c.p.c., comma 2) – nonché pregnante fondamento nella costituzionalizzazione (art. 111 Cost.) del principio del giusto processo (sul punto, vedi Cass., sez. unite, n. 28498/2005). Infatti le risultanze istruttorie – comunque acquisite al processo e quale che sia la parte ad iniziativa (o ad istanza) della quale si siano formate – concorrono tutte – in forza del principio di acquisizione, appunto – alla formazione del convincimento del giudice (sul punto, oltre Cass., sez. unite, n. 28498/2005, cit., vedi per tutte, Cass. n. 8951, 2285/2006). Di conseguenza, il prospettato principio generale m tema di riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.) – in dipendenza de coordinamento con il principio di acquisizione – si risolve – sostanzialmente – in regola formale di giudizio, fondata, appunto, sull’onere della prova.
In altri termini, la soccombenza dell’attore consegue – alla inottemperanza dell’onere probatorio a suo carico (ai sensi dell’art.2697 c.c., comma 1) – soltanto nella ipotesi in cui le risultanze istruttorie – comunque acquisite al processo, appunto, e quale che sia la parte ad iniziativa (o ad istanza) della quale si siano formate – non siano sufficienti per provare i fatti – che costituiscono il fondamento – del diritto, che intende fare valere in giudizio.
4. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata merita le censure – che le vengono mosse dall’Istituto ricorrente – per avere accolto la domanda, proposta dalla società ora resistente contro l'[…], per ottenere – previo accertamento negativo della natura subordinata di alcuni rapporti di lavoro intercorsi con la stessa società – la ripetizione di contributi previdenziali – che risultano, di conseguenza, indebitamente versati – in base, essenzialmente, ai rilievi seguenti:
– “l’onere della prova della fattispecie abilitativa della pretesa assicurativa è sempre a carico dell’organo pubblico che assume la sussistenza di rapporti riconducibili alla previsione dell’art. 2094 c.c.“;
– “non è, al contrario, ricostruibile un diverso e più calzante onere probatorio della parte, che resiste alla pretesa contributiva, consistente nella dimostrazione di un differente tipo di rapporto lavorativo“;
-“quest’acquisizione (……) risulta valida sia per quanto concerne l’opposizione avverso la cartella esattoriale (…….) sia riguardo all’azione di indebito oggettivo (……) “;
– “in effetti l'[…] ha ritenuto sussistere la subordinazione, pressoché esclusivamente, in base a precedente denuncia di esistenza di essa, senza addurre elementi probatori ulteriori e diversi, (sebbene) l’apertura di posizioni assicurative presso la gestione dipendenti non abbia natura confessoria definitiva dell’effettiva esistenza di rapporti di lavoro subordinati“:
– “dunque risulta mostrata dall’istruttoria la significativa divergenza dell’attività lavorativa dai moduli standard e dai criteri di riferimento utilizzati, in sede interpretativa, per l’affermazione del vincolo della dipendenza e della eterodirezione (cardini della subordinazione)”.
Infatti, grava sull’attore in ripetizione – per quanto si è detto – l’onere di provare il fatto negativo – quale, nella specie, la negazione delta natura subordinata dei dedotti rapporti di lavoro – sul quale riposa la inesistenza della causa debendi, che concorre ad integrare la fattispecie costitutiva, appunto, dell’azione di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
Né soccorre, nella specie, il principio di acquisizione.
Infatti la conclusione della sentenza impugnata – circa l’asserita dimostrazione dei difetto della subordinazione nei dedotti rapporti di lavoro (“la significativa divergenza dell’attività lavorativa dai moduli standard e dai criteri di riferimento utilizzati, in sede interpretativa, per l’affermazione del vincolo della dipendenza e della eterodirezione (cardini della subordinazione)”) – risulta, immediatamente, consequenziale alla ritenuta insufficienza di una prova offerta dall'[…] (“precedente denuncia di esistenza (della subordinazione, appunto), senza addurre elementi probatori ulteriori e diversi“), trascurando, peraltro, le risultanze di altre prove acquisite al processo, parimenti ad iniziativa dell’Istituto ora ricorrente (e da questo richiamate, puntualmente, nel secondo motivo di ricorso).
Pertanto le risultanze istruttorie – comunque acquisite al processo – non sembrano ritenute, nella specie, sufficienti per escludere – ma soltanto insufficienti per dimostrare – la natura subordinata di quei rapporti di lavoro.
Tanto basta per accogliere il ricorso – perché fondato – risultandone, all’evidenza, assorbita ogni altra censura, contestualmente, proposta dall’Istituto ricorrente.
5. Infatti non rileva, in contrario, la circostanza che il procedimento – relativo alla prospettata causa di ripetizione di indebito oggettivo – sia stato riunito – per ragioni di opportunità (c.d. connessione impropria) – a procedimento di opposizione a cartella esattoriale, per il pagamento di contributi previdenziali, relativi a periodi diversi (che non interessa, tuttavia, il presente giudizio di cassazione).
Intanto – una volta esclusa, con riguardo alle obbligazioni contributive (insorte nel settore della assicurazioni sociali obbligatorie), la configurabilità di un unico rapporto giuridico fondamentale (c.d. rapporto stipite), che colleghi le obbligazioni contributive, relative a periodi diversi – vanno configurati, parimenti come diversi, i rapporti contributivi, afferenti a ciascun periodo – secondo la giurisprudenza, ora consolidata, di questa Corte (vedine la sentenza n. 10933/97 delle sezioni unite e la giurisprudenza conforme successiva della sezione lavoro: vedine, per tutte, le sentenze n. 4536/98, 7487/2000, 7352/2003, 3628/2007) – cori la conseguenza che il venire a giuridica esistenza del rapporto contributivo – afferente, appunto, a ciascun periodo – presuppone, all’evidenza, il perfezionamento della fattispecie costitutiva, ad esso relativa.
Coerentemente, il criterio di riparto dell’onere probatorio (ai sensi dell’art. 2697 c.c.), da applicare in relazione al rapporto contributivo, afferente a ciascun periodo – dipende, all’evidenza, dalla fattispecie costitutiva, ad esso relativa.
Di conseguenza, il criterio di riparto può risultare diverso, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione.
Inoltre le cause riunite, per ragioni di opportunità, conservano la loro autonoma individualità, senza che possa vendicarsi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove, acquisite all’una ovvero all’altra delle cause riunite, con la conseguenza che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze n. 430/78, 402/79, 2602/85) – le prove, acquisite in una causa, non possono essere utilizzate nell’altra, esentando, in ipotesi, la parte – che ne sia gravata (ai sensi dell’art. 2697 c.c.) – dall’onere probatorio a proprio carico.
Tanto basta per escludere che le conclusioni raggiunte – con riferimento alla prospettata causa di ripetizione di indebito oggettivo – possano risultare, comunque, scalfite dalla riunione, per ragioni di opportunità, con procedimento di opposizione a cartella esattoriale – per il pagamento di contributi previdenziali, relativi a periodi diversi – a prescindere dal criterio di riparto dell’onere probatorio (ai sensi dell’art. 2697 c.c.) – che debba trovare applicazione nel procedimento riunito di opposizione a cartella esattoriale (sul quale, vedi, tuttavia, Cass. n. 13783, 11631, 3135/2007, anche in motivazione) – e dalle prove (eventualmente) acquisite nello stesso procedimento.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
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