Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3064 del 2016, dep. il 7/02/2016

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 27.9.07 la Corte d’appello di Cagliari rigettava – per quel che interessa nella presente sede – il gravame di […] contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto la loro domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto ad essere inquadrati nella ex VI qualifica funzionale [I…], ora area professionale B, posizione economica B2, con le relative differenze retributive.
A tal fine, premesso che avevano lavorato dapprima in posizione di comando dall’Ente […] presso […], dove erano poi transitati a seguito di mobilità esterna, avevano lamentato che, al momento di tale passaggio, l’inquadramento loro applicato dall'[…] (nella V qualifica funzionale, ora area B, posizione economica B1) non era risultato equivalente all’inquadramento loro praticato presso l’ente di provenienza, vale a dire presso […] (ove erano inquadrati nell’area operativa, ex V categoria).
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso […] affidandosi a tre motivi. Hanno altresì proposto separato ricorso […] affidandosi a quattro motivi.
L'[…] ha resistito con separati controricorsi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.
Dapprima rinviata la trattazione dei ricorsi a cagione di mancanza dell’avviso dell’udienza per il sopravvenuto decesso del difensore domiciliatario di alcuni dei ricorrenti, la causa è stata oggi chiamata per la discussione innanzi a questa Corte Suprema.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza.
2- Ancora in via preliminare va dichiarata ex art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso da parte di […], con compensazione integrale delle spese considerata la problematicità della materia del contendere, testimoniata da pregressi non uniformi orientamenti giurisprudenziali.
3- Nel ricorso […] viene dedotta, con il primo motivo, violazione dell’art. 2103 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 e della contrattazione collettiva ed integrativa di settore, per non avere la sentenza impugnata effettuato una specifica identificazione e ponderazione tra la qualifica e il relativo inquadramento contrattuale goduti presso l’ente di provenienza e quelli poi applicati ai ricorrenti presso l’ente di destinazione. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che non era stata fornita alcuna motivazione con riferimento alla comparazione tra le posizioni previste nei CCNL vigenti all’atto del trasferimento; sostengono, altresì, che nel passaggio diretto da un datore di lavoro all’altro avrebbe dovuto trovare applicazione la regola secondo la quale si ha continuità del rapporto, con conseguente mantenimento della professionalità, dell’anzianità e dei livelli retributivi acquisiti presso il primo datore di lavoro.
Col terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del D.P.R. n. 68 del 1986, art. 1, del D.L. n. 271 del 1987 e del D.P.R. n. 568 del 1997, sostenendo che il trattamento retributivo della quattordicesima mensilità è stato convertito dall'[…] in un assegno ad personam gradualmente riassorbito, in tal modo determinandosi un peggioramento della posizione retributiva e contributiva maturata presso l’ente di provenienza, mentre – quale trattamento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (c.d. R.I.A.) – la quattordicesima mensilità doveva essere conservata come elemento non riassorbibile.
4- Analoghe censure vengono svolte nei primi tre motivi del ricorso […] sotto forma di violazione, il primo, dell’art. 43 CCNL […] del 26.11.94, dell’art. 13 CCNL 98/2001 e dell’art. 2103 c.c., il secondo dell’art. 30 d.lgs. n. 165/01, e dell’art. 2103 c.c., il terzo sotto forma di violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 3 CCNL […] – parte economica fissa e variabile relativa al biennio 1996/97.
Il quarto motivo del ricorso a firma […] denuncia violazione degli artt. 3 e 35 co. 2° Cost. nella parte in cui l’impugnata sentenza non ha ravvisato una discriminazione, quanto alla possibilità di partecipare a processi di mobilità verticale, al personale che alla data del 29.12.99 non era già in ruolo presso […], ma soltanto in posizione di comando (come i ricorrenti).
5- I primi due motivi di entrambi i ricorsi – da esaminarsi congiuntamente perché connessi, oltre che analoghi quanto a tema d’indagine – sono infondati.
Con una prima sentenza (la n. 12103/2009), le S.U. di questa S.C. stabilirono che nella procedura di mobilità prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 53, l’inquadramento del personale, già in posizione di comando e poi trasferito all’1NPDAP, doveva essere effettuato in relazione alle previsioni del D.P.C.M. 18.10.99, che era vincolante per il nuovo datore di lavoro, anche in funzione di un’adeguata determinazione dei costi del personale, sia nell’immediato che nella prospettiva di futuri sviluppi di carriera. Successivamente le stesse Sezioni Unite, con sentenza n. 503/2011, nel trattare la medesima materia, ma questa volta con riferimento al D.P.C.M. 7.11.2000, hanno invece statuito quanto segue: “In tema di mobilità del personale, con riferimento al trasferimento del lavoratore dipendente dell’Ente […] all'[…], presso il quale si trovava già in posizione di comando, effettuato ai sensi del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, art. 4, comma 2, convertito nella L. 11 luglio 1995, n. 273, verificandosi solo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto medesimo assimilabile alla cessione del contratto, compete all’ente di destinazione l’esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti, senza che su tali profili possa operare autoritativamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui D.P.C.M. 7 novemt:re 2000 – atto avente natura amministrativa, in quanto proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro – non assolve alla funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, mancando un fondamento normativo all’esercizio di un siffatto potere, ma solamente a quella di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni. Ne consegue che l’equiparazione della VI qualifica funzionale dell’Ente […] all’area B, posizione economica B2, dell'[…], contenuta nel citato D.P.C.M., non ha efficacia vincolante, dovendosi ritenere giuridicamente giustificata la verifica compiuta dal giudice di merito sulla correttezza dell’inquadramento spettante al lavoratore, sulla base dell’individuazione, nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente corrispondente a quelle di inquadramento prima del trasferimento.”. Pur tenendo conto di quest’ultimo principio, che non considera il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri vincolante per la determinazione della qualifica, essendo rimesso al giudice il potere di verificare la correttezza dell’inquadramento spettante al lavoratore, sulla base dell’individuazione, nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente corrispondente a quelle di inquadramento prima del trasferimento, si perviene ugualmente alla conclusione che è corretta la comparazione eseguita dalla Corte di merito nell’addivenire al convincimento della sovrapponibilità delle mansioni precedentemente svolte a quelle eseguite presso il datore di lavoro, succeduto a […], nell’area B, posizione economica B 1.
Ha rilevato, infatti, la Corte d’appello che, al di là delle formulazioni letterali e del fatto che per l’accesso alle due aree in questione è richiesto il possesso del diploma di scuola media di secondo grado, sia il dipendente inquadrato nell’area operativa presso. […] S.p.A. che il dipendente appartenente al profilo professionale B l godono di un’autonomia operativa sostanzialmente sovrapponibile a quella propria dell’area B del CCNL […], anzi, il lavoratore appartenente a detta area ha altresì facoltà di risolvere problemi che hanno impatto nel breve periodo, possibilità, questa, non prevista nell’area operativa delle […].
La Corte di merito ha avuto modo di accertare che non vi sono sostanziali differenze nemmeno sotto il profilo dell’utilizzo dei mezzi e che, viceversa, non appare prospettabile alcuna assimilazione tra l’area operativa in […] e l’area professionale B2. 6- Del pari infondato è il terzo motivo di entrambi i ricorsi.
I DPCM che hanno regolato il passaggio del personale da […] all'[…] hanno previsto il diritto dei lavoratori alla conservazione dell’anzianità maturata e del trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile a seguito di futuri miglioramenti economici.
Ora, a parte il rilievo che gli odierni ricorrenti, sottoscrivendo senza riserve il contratto individuale di lavoro (secondo quanto si legge nella sentenza impugnata), hanno accettato la disciplina del trattamento economico, ad ogni modo deve tenersi presente che tale metodo di computo non solo non è in contrasto con previsioni di legge o di contratto, ma risponde anche all’esigenza di garantire ai dipendenti dell’ente pubblico una necessaria omogeneizzazione del trattamento economico. Inoltre, non si è verificato alcun depauperamento per i ricorrenti, che hanno conservato lo stesso importo di retribuzione.
L’applicazione del principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito rappresenta indubbiamente una garanzia per i dipendenti del pubblico impiego trasferiti da un’amministrazione pubblica ad un’altra.
Invero, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire in tema di pubblico impiego (cfr., ex aliis, Cass. n. 5959/12), il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto, comporta, per i dipendenti trasferiti, l’applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto dell’amministrazione cessionaria, salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito, che sono però destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria.
7- Anche il quarto motivo del ricorso a firma […] è infondato, perché […] ha correttamente avviato una procedura di mobilità verticale ad una certa data, procedura necessariamente riservata al personale di ruolo dell’ente. In nessun caso avrebbe potuto estenderla a personale che a quella stessa data vi lavorava in posizione di comando o distacco, noto essendo che il comando importa una provvisoria devoluzione del mero esercizio del potere direttivo, fermo restando che per il resto la competenza su tutta la gestione del rapporto (aspetti retributivi, disciplinari, di carriera etc.) rimane in capo al datore di lavoro distaccante.
8- In conclusione, entrambi i ricorsi riuniti (per i quali non è intervenuta rinuncia: v. sopra) sono da rigettarsi, sia pure con compensazione delle spese del giudizio di legittimità considerata – come si è già detto – la problematicità della materia del contendere, testimoniata da pregressi non uniformi orientamenti giurisprudenziali. […]