Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 33021 del 2018, dep. il 20/12/2018

[…]

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 23.1.2017, la Corte di appello di Venezia, in riforma in parte qua della decisione impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere tra le appellanti ed […] e, per il resto, rigettava gli appelli proposti dalle società […]. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva dichiarato illegittimi i distacchi nei confronti degli altri appellati, ritenendo sussistente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di […] (distaccataria) per ciascun ricorrente, con decorrenza dalla data del primo distacco.
2. Rilevava la Corte che tra le due società, facenti parte del medesimo gruppo societario, era intercorso un contratto di appalto per la realizzazione del tratto autostradale … Sud e che i distacchi avevano riguardato lo svolgimento di Funzioni “interne” alla direzione lavori, di verifica e controllo sulla corretta esecuzione dell’appalto affidato alla […], i cui dipendenti erano stati distaccati presso la società […], committente. Osservava che la funzione dei distaccati, pur assecondando un fine della società distaccante, consistente nell’assicurare una tempestiva rilevazione di eventuali inesattezze o inadempimenti nelle fasi di realizzazione dell’opera, funzionale anche alla tempestività dei pagamenti da parte del committente, non realizzava un interesse “proprio” della […], che non era quello di collaborare nella funzione di controllo e di collaudo dell’opera, ma quello di assicurarne la realizzazione in adempimento di un obbligo contrattuale, non potendo valorizzarsi la previsione statutaria circa la possibilità che tra i compiti della società vi fosse anche lo svolgimento di prestazioni relative ai servizi di direzione lavori.
3. Evidenziava che il punto dirimente era dato dal fatto che, se la direzione lavori costituiva uno dei servizi offerti dalla società anche a favore della società […], ciò poteva avvenire solo in funzione di un interesse proprio del soggetto che si avvaleva del relativo servizio e mai della […]. Riteneva eccentrico l’impiego dei distaccati rispetto alla causa del contratto di lavoro in quanto non funzionale al perseguimento dell’interesse del datore di lavoro, essendo, peraltro, tutti i costi delle risorse distaccate addossati alla committente, con evidente scostamento dallo schema legale del distacco di cui all’art. 30 d. lgs. 276/2003 comma 2, ed essendone la richiesta avvenuta da parte della distaccataria.
4. Non poteva, poi, neanche conferirsi significatività alla appartenenza della società ad un medesimo gruppo, ove la somministrazione nella forma del distacco fosse avvenuta, come nella specie, per un interesse proprio del distaccatario, cui non faceva riscontro alcun interesse del distaccante. Rilevava che la diversa soluzione che era stata data in un’ipotesi di appartenenza delle società a medesimo gruppo era stata motivata dall’esservi tra le stesse una comune struttura di servizi amministrativi serventi le organizzazioni delle singole società del gruppo, non giustificandosi l’estensione della presunzione nel caso di contratto di rete alla sola esistenza di un gruppo, essendo in tal caso necessaria l’indagine circa il concreto interesse che sorreggeva la scelta della distaccante, che, nel caso considerato, aveva avuto esito negativo.
5. Di tale decisione domandano la cassazione […], che affida l’impugnazione a cinque motivi e, con ricorso successivo, la […], con tre motivi di impugnazione, cui hanno resistito i lavoratori epigrafati e, con proprio autonomo controricorso, […]. Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva l’avvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione di […] a seguito di conciliazione di cui al verbale sottoscritto innanzi alla D.T.L. di … del … 2016.
2. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
3. Le spese sono compensate in relazione alla raggiunta definitiva regolamentazione degli effetti connessi alla controversia de qua.
4. Non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13 comma 1 quater del d. P.R. 115/2002, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.
RICORSO […]:
5. Con il primo motivo, si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 30, commi 1 e 4 ter, d. lgs. 276/2003, 12 disp. att. c.c. e 2359 c.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendosi la legittimità dei distacchi per essere […] e la […] parte dello stesso gruppo di società, ed osservandosi che la Corte del merito, per sminuire ed evitare di applicare al caso considerato principi giurisprudenziali già affermati, aveva erroneamente rilevato la diversità del caso all’esame rispetto alle fattispecie in relazione alle quali la Corte di legittimità aveva sancito principi di carattere generale, validi per tutte le situazioni di distacco in un gruppo di imprese, evidenziando, con riguardo a tutti i distacchi di lavoratori tra aziende del medesimo gruppo, la coincidenza dell’interesse della distaccante con quello comune del gruppo, analogamente a quanto previsto per il contratto di rete di cui all’art. 30, comma 4 ter, d. lgs. 276/2003.
La ricorrente ritiene fuorvianti ed esulanti dal thema decidendum, e quindi anche in violazione dell’art. 112 c.p.c., le affermazioni della Corte del merito relative alla mancanza di controllo di una delle due società da parte dell’altra, discendente dall’essere entrambe controllate da altra società, non essendo controverso in causa che la società […] esercitasse attività di direzione e coordinamento sulla […].
6. Con il secondo motivo, si lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1, d. lgs. 276/2003, omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’asserita legittimità dei distacchi, sussistendo l’interesse “statutario” della […] a collaborare ai servizi di Direzione Lavori dell’autostrada, e sul rilievo che, pure avendo premesso la Corte di Venezia la rilevanza, ai fini dell’individuazione dell’interesse della distaccante, della inerenza dello stesso al perseguimento di quanto costituiva oggetto sociale della società o oggetto delle attività proprie dell’impresa, aveva, poi, a fronte della previsione statutaria di compiti della società riferiti a “tutte le prestazioni relative ai servizi di direzione lavori”, ritenuto che mancasse tale interesse.
7. Con il terzo motivo, sono dedotte violazione degli artt. 30 d. lgs. 276/2003,41 Cost., 301. n. 183/2010 e 41, comma 43, I. 92/2012; nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso esame circa una fatto decisivo per il giudizio, sul rilievo che non poteva escludersi la legittimità dei distacchi, per essere sussistente l’interesse della […] alla verifica della corretta esecuzione dei contratti d’appalto e quindi alla percezione dei corrispettivi ivi previsti senza ritardi. Si insiste sulla inesistenza di diversità dei termini “fine” ed “interesse proprio” della distaccante e si censura il sindacato di merito sulle valutazioni tecniche organizzative e produttive che competono al datore di lavoro.
8. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 d. lgs. 276/2003 sono ascritte alla decisione impugnata nel quarto motivo, sostenendosi l’irrilevanza, ai fini della legittimità del distacco, della sussistenza di interessi comuni e/o concorrenti con quelli del distaccatario (Cass. 6944/2015 per un’ipotesi di ritenuta legittimità dell’operazione in presenza di un interesse comune del distaccatario per essere l’attività svolta coordinata con quella dell’azienda distaccante).
9. Infine, si censura la decisione per violazione degli artt. 30, commi 1 e 2, e 85 d. lgs. 276/2003, 1 l. 1369/1960, 1344, 1362, 1414 e SS. e 2697 c.c., ed è dedotta nullità della sentenza, assumendosi la effettività e liceità dei distacchi per mancanza di qualsivoglia interposizione fittizia di manodopera e di frode alla legge, sul rilievo che non vi era alcun intento elusivo, neanche eccepito dai lavoratori, che la fattispecie di cui alla legge 1369/60 era stata già abrogata e che il distacco sia pienamente legittimo anche quando la richiesta provenga dal distaccatario o quest’ultimo provveda, nell’ambito dei rapporti interni tra le due società, a rimborsare i costi per i lavoratori distaccati alla società distaccante. RICORSO […]:
10. La società denunzia: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d. lgs. 276/2003; 2) Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione; 3) Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per omessa pronuncia sulla domanda di cessazione della materia del contendere proposta nei confronti di […]. Con quest’ultimo motivo si assume di avere chiesto in sede di conclusioni dell’atto di appello che venisse dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti dell'[…], non avendo ritenuto lo stesso di coltivare in sede giurisdizionale l’impugnativa del licenziamento intimatogli il …2015 dalla […] nell’ambito della procedura di riduzione del personale. Si richiama l’ art 30, 4 bis, d. lgs. 276/2003 e si sostiene che gli atti di risoluzione del rapporto dovessero intendersi come riferibili alla distaccataria, nell’ ipotesi in cui il distacco fosse stato ritenuto non genuino.
11. I motivi del ricorso […] ed il primo ed il secondo motivo del ricorso della […] hanno tutti ad oggetto la questione dell’interesse al distacco della prima società e possono pertanto esser congiuntamente esaminati, proprio per i profili comuni che caratterizzano le censure.
12. Quanto al collegamento societario tra distaccante e distaccataria, desunto dalle società ricorrenti dall’essere le stesse in rapporto di collegamento societario per appartenere allo stesso gruppo di società, va premesso che la sentenza impugnata ha valorizzato una serie di circostanze che deponevano per l’illegittimità del distacco nel caso esaminato ed ha affermato che nessuna analogia con fattispecie strutturalmente diverse potesse giustificare l’applicazione della presunzione assoluta di sussistenza dell’interesse del distaccante – prevista in presenza di un contratto di rete – e la sua estensione oltre le ipotesi individuate, nelle quali era superflua l’indagine circa il concreto interesse a sostegno della scelta del distaccante.
Le ricorrenti contrappongono alla ricostruzione del rapporto societario tra le due società effettuata dalla Corte di Venezia una diversa configurazione del complessivo assetto societario che legava la […] all’altra, indicata come capogruppo, senza tuttavia uno specifico riferimento a dati documentali idoneamente trascritti ed asseritamente trascurati dal giudice del merito, in dispregio del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, ed in forza di allegazioni non indicate come già svolte nelle fasi di merito, pure genericamente esposte.
13. Si assume, in particolare, la violazione del dettato normativo di cui all’art. 30, comma 4 ter, del d. lgs. 276/2003, con richiamo a principi giurisprudenziali (Cass. 1168/2015, con orientamento ritenuto confermato da Cass. 21.4.2016 n. 8068) che sarebbero stati disattesi dalla Corte di Venezia. Al contrario, deve rilevarsi che la norma invocata, inserita dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 7, comma 2, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99, si riferisce al distacco tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, prevedendo che in tale ipotesi l’interesse della parte distaccante sorga automaticamente in forza dell’operare della rete ed ammettendo la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso e che i principi affermati nella pronunce richiamate, che hanno ritenuto applicabile la presunzione iuris et de iure di sussistenza dell’interesse del distaccante, hanno avuto riguardo a situazioni differenti dal caso esaminato, riferite ad un’organizzazione unificata dell’attività.
In particolare, nella situazione esaminata da Cass. 8068/2016 il distacco del lavoratore era avvenuto presso un ufficio di altra società del gruppo che si occupava della gestione amministrativa di tutte le società del raggruppamento, che avevano adottato un sistema di gestione integrata dei servizi serventi le diverse organizzazioni delle singole società del gruppo, laddove nell’altra veniva conferito risalto all’operare del contratto di rete, che rappresenta un ipotesi di collaborazione codificata tra imprese idonea a fare emergere l’interesse comune. Situazione ben diversa dalle ipotesi, come quella per cui è causa, in cui, in assenza di un particolare collegamento tra imprese, che non sia riconducibile neanche all’ipotesi di società collegate o controllate in cui il legame sia connotato da meccanismi di controllo specifici (influenza dominante su un’altra società per effetto del possesso della quota maggioritaria di partecipazione nella stessa o per la sussistenza delle condizioni indicate nella norma di cui all’art. 2359 c.c. – situazione presa a riferimento alla Direzione Generale del Ministero competente in sede di risposta all’interpello di CONFINDUSTRIA del 10.1.2016 richiamato dalle società) viene in rilievo l’esigenza di verificare la sussistenza in concreto dell’interesse del distaccante, il cui accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi. (cfr. Cass. 15.5.2012 n. 7517). Ciò in forza del principio generale per cui la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell’impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell’interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo (cfr., tra le altre, Cass. 21.11 2013 n. 26138, Cass. 3.3.2010 n. 5112, Cass. 22.3.2007 n. 7049, Cass. 17.6.2004 n. 11363).
14. Quanto alla sussistenza dell’interesse, a norma di statuto, della […] a collaborare ai servizi di direzione dei lavori dell’autostrada, a pag. 15 della sentenza impugnata si rileva, in conformità ai principi validi in tema di distacco, che, se la direzione lavori costituiva uno dei servizi offerti dalla società, anche a favore della società […], ciò poteva avvenire solo in funzione di un interesse “proprio” del soggetto che si avvaleva di tale servizio e mai della […]. Quindi, viene chiarito in che termini non era possibile ritenere che il distacco realizzasse un interesse proprio della distaccante, che non era quello di collaborare nella funzione di controllo e di collaudo dell’opera, ma quello di assicurarne la realizzazione in adempimento di un obbligo contrattuale, che spettava alla committente verificare con propri dipendenti, sicché l’impiego dei distaccati si poneva in termini di eccentricità rispetto alla causa del contratto di lavoro, non costituendo una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed evidenziando pertanto un impiego deviato dello strumento negoziale del distacco, in ragione del perseguimento di un interesse proprio del distaccatario.
15. Anche la pretesa di ravvisare la sussistenza dell’interesse della distaccante in una ragione di carattere economico (verifica della corretta esecuzione dei contratti di appalto in vista del percepimento dei corrispettivi senza ritardi) è destituita di giuridico fondamento ove si osservi che una cosa è l’interesse economico, altro quello giuridicamente rilevante (connesso al permanere sul piano funzionale della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante), che giustifica la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo beneficiario della prestazione. Correttamente la Corte del merito ha, dunque, evidenziato che, cosi come non poteva essere valorizzata la previsione statutaria che includeva tra i compiti della società distaccante, analogamente non rilevava l’ulteriore profilo della opportunità del distacco sul piano meramente economico per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi di direzione lavori.
16. L’ulteriore profilo di censura fondato sulla irrilevanza, ai fini della legittimità del distacco, della sussistenza di interessi comuni e/o concorrenti con quelli del distaccatario, ugualmente deve ritenersi inidoneo a scalfire l’impianto argomentativo della pronuncia, che ha, invece, rilevato come vi fossero delle palesi anomalie rispetto alla causa del contratto di lavoro, non potendo configurarsi, se non nei termini sopra precisati, una comunanza di interessi, laddove l’attività di direzione e controllo, in un contesto connotato da profili pubblicistici, per essere la società […] soggetta all’applicazione del d. lgs. 163/2006 (codice degli appalti), non poteva essere demandata al personale della appaltatrice nei cui confronti il controllo stesso doveva essere effettuato. Dovendo ritenersi che la esistenza di interessi in astratto confliggenti, tra controllore e controllato, ne escludesse la comunanza, e che l’accollo in capo alla distaccataria dei costi dei lavoratori distaccati, la provenienza della richiesta di distacco direttamente dalla distaccataria, la accertata prevalenza dell’interesse di quest’ultima rispetto a quello della distaccante costituissero altrettante anomalie, che hanno indotto il giudice del gravame a ritenere l’insussistenza di un valido interesse al distacco della […].
Le stesse anomalie hanno condotto a ravvisare l’intento elusivo posto in evidenza nella pronuncia oggetto di impugnazione, intento che ha inciso sul complessivo giudizio di illegittimità della operazione contrattuale posta in essere dalle parti, con valutazione dei profili probatori idonei ad avallare la dedotta carenza di interesse della distaccante, senza con ciò sconfinare nell’esame di questioni non dedotte e non sottoposte all’esame del giudice del gravame.
17. Conclusivamente, sono stati correttamente evidenziati i punti di divergenza dalla fattispecie richiamate dalle ricorrenti i cui principi, affermati nei precedenti posti a sostegno delle censure, non sono trasponibili alla presente fattispecie, della quale è stata bene evidenziata la peculiarità, essendo già logicamente insostenibile che lavoratori della società appaltatrice siano distaccati presso la società committente – deputata al controllo della regolare esecuzione delle opere appaltate – per esigenze di supporto alle attività amministrative e tecniche di cantiere per la verifica della (corretta) realizzazione delle opere appaltate, ed essendo stata realizzata un’operazione priva di ogni temporaneità, anche intesa in senso relativo, con riguardo alla durata e permanenza dell’interesse al distacco.
18. La sentenza impugnata è ben motivata con riguardo alla sussunzione della fattispecie concreta in quella normativamente prevista, né si ravvisano le “eccedenze” ed “eccentricità” dei temi del collegamento societario di vario tipo rispetto alla prospettazione delle parti, non rivestendo significatività ai fini considerati quanto rilevato dalla società distaccataria nella memoria illustrativa, in relazione all’inesistenza di alcuna norma di legge e/o di convenzione che vietasse al concessionario di impiegare, per il controllo dei lavori affidati a società controllate, dipendenti distaccati da queste ultime.
19. Non va poi mancato di rilevare che l’art. 54, primo comma, lett. b, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» (c.d. decreto sviluppo), ha proceduto all’ulteriore riformulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., facendo riferimento all’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», prevedendo, oltre ad una riformulazione in termini restrittivi, due ipotesi di esclusione, definite, rispettivamente, dal quarto e dal quinto comma dell’art. 348-ter c.p.c., introdotto dall’ad. 54, primo comma, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012, ipotesi accomunabili nel riferimento alla minore impugnabilità della c.d. doppia conforme. Un’ipotesi riguarda il caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione perché sprovvista di «una ragionevole probabilità di essere accolta», nel qual caso, «quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata», il ricorso per cassazione – proponibile per saltum avverso la sentenza di primo grado – «può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 360». L’altra ipotesi deriva dall’estensione di questa disposizione «al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado». Ai sensi del secondo comma dell’ad. 54 del dl. n. 83 del 2012, le regole sulla doppia conforme si applicano «ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012);
20. Nella specie, si ricade anche temporalmente nella seconda ipotesi, sicché ogni censura riferita al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile.
21. Infine, deve rilevarsi come all’ipotesi qui scrutinata, in cui il licenziamento di […] è stato risolto il …2015 dalla s.p.a. […], non siano applicabili i principi affermati da Cass. 13.9.2016 n. 17969, con riguardo alla differente fattispecie, parificata a quella in tema di somministrazione irregolare, nell’ipotesi di costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, per la quale è stato ritenuto onere del lavoratore impugnare il licenziamento nei confronti di quest’ultimo (in virtù del rilievo che gli atti di gestione compiuti dal somministratore producono nei confronti dell’utilizzatore tutti gli effetti negoziali, anche modificativi del rapporto di lavoro, ivi incluso il licenziamento), posto che nella specie il licenziamento è da ritenersi tamquam non esset sin dalla data in cui era stata dichiarata, dalla sentenza di primo grado – antecedente al recesso – l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di […] (distaccataria) per ciascuno dei lavoratori distaccati.
22. Alla stregua di tutte tali considerazioni, i ricorsi devono essere respinti. […]