Corte di cassazione, Sez. Seconda, sentenza n. 17615 del 2007, dep. il 10.08.2007

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 23, […] proponeva davanti al G.d.P. di Roma opposizione avverso l’avviso di mora, notificatogli, da parte della […] s.p.a. concessionaria del servizio riscossione tributi delegato dal Comune […], con cui gli veniva intimato il pagamento di L. 71.150 oltre interessi ed accessori, a titolo di sanzione amministrativa relativa a violazioni al C.d.S. commesse dal ricorrente nell’anno 1998. Deduceva il ricorrente: di non aver mai commesso la violazione contestagli e che non gli erano mai stati notificati ne’ i provvedimenti di accertamento della violazione, ne’ la cartella esattoriale, nei termini di cui alla L. n. 689 del 198l, art. 28; per cui si era estinto l’obbligo di pagamento L. n. 689 del 1981, ex art.28, anche per prescrizione. Il Comune […] non si costituiva. Con sentenza 23.4.2002 il G.d.P. respingeva il ricorso affermando che i motivi di ricorso non erano stati provati e che il verbale aveva valore di prova privilegiata contestabile solo con querela di falso; compensava le spese del giudizio. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione […], deducendo a motivo di impugnazione:
1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art.137 c.p.c. e segg. in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 13 e al D.Lgs. n. 285 del 1942, art. 205 – per avere il G.d.P. violando il principio sull’onere probatorio, che nel giudizio di opposizione a sanzione amm.va è posto a carico della amministrazione opposta sostanziale attrice, erroneamente posto a carico dell'[…] l’onere di provare la avvenuta notifica degli atti precedenti l’avviso di mora, ritenendo assolto un tale onere per il solo fatto che nell’avviso di mora fosse stato riportato il numero del verbale di accertamento della violazione e la data di emissione del verbale;richiamando peraltro in sentenza un numero di targa di un autoveicolo non riferibile in senso assoluto al ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.
In tema di sanzione amministrativa, infatti, l’onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito amministrativo sanzionato con l’ordinanza ingiunzione opposta, grava sull’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quanto i fatti sui quali esse si fondano siano tali far apparire l’esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto (v, sent. 3837/01), alla stregua di canoni di ragionevole probalità sempreché il giudizio su tale connessione sia motivato adeguatamente in relazione ai suddetti canoni; cosa che, nella presente fattispecie è assolutamente mancata. Invero, a fronte delle contestazioni del ricorrente, che, oltre a negare l’infrazione (in ordine alla cui esistenza ben poteva valere l’affermazione di prova privilegiata del verbale data dal G.d.P.), ha opposto di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di accertamento e della cartella esattoriale, spettava alla P.A. dare la prova delle avvenute notificazioni, anche ai fini di rispondere all’eccezione di prescrizione sollevata. Il ricorso va, pertanto accolto e la sentenza va cassata con rinvio […]