Corte di Cassazione, Sez. Sesta, Ordinanza n. 32304 del 2019, dep. il 11.12.2019

[…]

Fatti e ragioni della decisione

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la società […] e per quanto di ragione nei confronti dei soci della società cancellata […]. Secondo la CTR l’Ufficio non era legittimato ad emettere atti impositivi nei confronti di una società cancellata dal Registro delle imprese dal ….2.2011.
[…] si sono costituiti chiedendo che fosse dichiarata la loro carenza di legittimazione passiva, mentre non si è costituita la società intimata.
L’Agenzia delle entrate deduce, con il primo motivo, la violazione degli artt.75 comma 3, 110 e 112 c.p.c., nonché dell’art. 2495, c.2 c.c., rilevando che essendo stato proposto il ricorso introduttivo e quello in appello proposti dalla società già cancellata, l’azione non era proponibile.
La censura è fondata.
Ed invero, è fatto incontestato (cfr. ricorso Agenzia delle entrate, pag. 1; controricorso ex soci della società, pag. 2) che l’Agenzia delle entrate ha notificato i tre avvisi di accertamento alla società il 12.12.2014, e, dunque, in epoca successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese risalente al 25.2.2011.
Orbene, tenuto conto della cancellazione della società in data … marzo 2003, la società non aveva la legitimatio ad causam per proporre impugnazione in data successiva alla suddetta cancellazione, posto che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti e le Sezioni Unite hanno, inoltre, riconosciuto alla norma in esame “effetto espansivo” anche alle società di persone, quale quella di specie, di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso dalla data dell’i gennaio 2004 (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n. 4062).
Questa Corte, del resto, con riferimento all’effetto estintivo delle società (sia di persone che di capitali) derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese, ha già avuto modo di precisare che il “D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2 operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass., sez. 5, nn. 6743/15, 7923/16, 8140/16; Sez. 6-5, nn.15648/15, 19142/16, 11100/17).
In conclusione, questa Corte è ferma nel ritenere che, con affermazioni estensibili tanto alle società di capitali, che a società di persone, associazioni non riconosciute e cooperative, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito” trattandosi di impugnazione improponibile, poiché l’inesistenza della società è rilevabile anche d’ufficio (Cass., Sez. V, nn. 5736/16, 20252/15, 21188/14), non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto -cfr., ex plurimis, Cass. n. 21125/2018, Cass. n.4778/2017 -.
Ne consegue che, al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo, avvenuto in epoca successiva alle notifiche degli accertamenti, eseguite alla società già cancellata dal registro delle imprese, la società anzidetta non poteva proporre impugnazione avverso i tre avvisi. […]