Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 23941, dep. il 12.11.2009

[…]

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza 4 aprile 2002 il Tribunale di Lamezia Terme, nel giudizio introdotto da […] nei confronti di […] s.p.a., dichiarava la inefficacia dell’art. 16 delle condizioni generali di polizza; la propria competenza territoriale e condannava la Compagnia assicuratrice a pagare all’attrice la somma di Euro 4.153,99, oltre interessi legali dal 28 giugno 1998 sino al soddisfo, quale riserva matematica calcolata al momento del decesso di […], marito della […] e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
In punto di fatto la […], con citazione notificata a mezzo posta il 18 febbraio 2000 conveniva in giudizio avanti a quel giudice […] esponendo che il proprio marito […] era titolare di una polizza vita n. […], stipulata il […]e 1990 con la società convenuta e che in data [..] giugno 1998, mentre si trovava alla guida di un apparecchio per il volo da diporto o sportivo di sua proprietà, in seguito ad un incidente, provocato per cause accidentali, aveva perso la vita.
Affermava la […], che, in quanto beneficiaria per il caso di premorienza dell’assicurato, aveva inoltrato domanda di liquidazione delle somme assicurate, in quanto il coniuge aveva pagato i premi per ben otto anni e per un importo complessivo di circa L. 40 milioni.
La […] non aveva soddisfatto la sua domanda, proponendole soltanto il pagamento di un importo pari a L. 8.043.240, relativo alla riserva matematica calcolata al momento del decesso e neanche tale somma le era stata liquidata.
Ad avviso della […] non le sarebbe spettata la somma da lei richiesta in quanto il marito sarebbe deceduto mentre era a bordo di un elicottero, per cui era operativo l’art. 4 delle condizioni di polizza, che escludeva la garanzia in ipotesi del genere. Costituendosi la […] eccepiva in via pregiudiziale la incompetenza territoriale del Tribunale adito, in quanto foro esclusivo ai sensi dell’art. 16 del contratto sottoscritto sarebbe stato quello di Milano e nel merito chiedeva il rigetto delle avverse pretese perché la clausola, che escludeva la responsabilità in case di incidente di volo, non era limitativa della responsabilità, bensì oggetto del contratto di assicurazione- rischio assicurato – e come tal e non doveva essere specificamente sottoscritta dallo stipulante.
Peraltro, la somma offerta non era stata versata, stante il rifiuto della […].
Precisate le conclusioni, vertendosi di causa fondata sui documenti prodotti, il Tribunale emetteva la decisione sopra indicata. Avverso di essa insorgevano la […] con appello principale e […] con appello incidentale.
Con sentenza del 23 febbraio 2005 la Corte di appello di Catanzaro rigettava entrambi gli appelli.
Contro questa sentenza ricorre […], con ricorso affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso […] spa, che, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

In via preliminare i due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..
1. – Con il primo motivo (insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – violazione e falsa applicazione degli artt. 1888 e 1341 c.c. – violazione e falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’artt. 1362 c.c., e segg.) la ricorrente afferma che il giudice dell’appello non avrebbe colto il senso della censura proposta, ovvero che la mancata indicazione del numero del modulo che contraddistingue le condizioni determina la inapplicabilità delle stesse.
Asserisce la […] che il marito si era “limitato a sottoscrivere la proposta di polizza in cui non è stato barrato e riempito lo spazio relativo alla consegna delle condizioni generali ed è stato lasciato in bianco anche quello relativo al numero identificativo delle stesse” (p. 9 ricorso).
Ne conseguirebbe, a suo avviso, che non essendo stata fornita dalla Compagnia la prova che il marito abbia ricevuto proprio quelle condizioni di contratto, le stesse non si potrebbero ritenere efficaci ed operanti, con l’effetto che il rapporto “debba essere regolato in base alle previsioni della proposta sottoscritta e delle disposizioni legislative vigenti in materia” (p. 10 ricorso). Questa censura, per come proposta, va disattesa.
Come, infatti, riporta la sentenza impugnata, la mancata apposizione nel contratto del numero del modulo corrispondente alle condizioni generali di polizza rappresenta un dato del tutto neutro, in quanto lo […] certamente ebbe in consegna un modulo al punto che ebbe a sottoscrivere l’apposita clausola e la […] non ebbe a dedurre di aver ricevuto un modulo contenente condizioni generali diverse da quelle prodotte in giudizio e delle quali invocava la applicazione. Questo passaggio argomentativo della sentenza in sostanza non viene censurato, perché la stessa ricorrente si limita ad affermare che, data l’assenza del numero, non sarebbe stata raggiunta la prova che proprio le condizioni generali, invocate dalla Compagnia sarebbero state consegnate, ma non indica quale altre condizioni sarebbero state conosciute dal marito ed a lui consegnate al momento della stipula del contratto, che ebbe ad onorare per ben otto anni, come è pacifico e come essa stessa riconosce al punto che ne ha fatto oggetto di giudizio.
Nessuno, quindi, dei vari profili denunciati si rinviene sul punto nella impugnata sentenza.
2. – A questo punto, in via logica, va esaminato il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1469 quater e 1362 c.c., nonché della L. 25 marzo 1985, n. 106; insufficiente e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia).
Con questa doglianza, in concreto, si censura la sentenza impugnata laddove ha condiviso la decisione di primo grado affermando quanto segue.
“In sostanza, il Giudice ha valutato, al fine di connotarne la portata, la causa del contratto di assicurazione sulla vita così come tipizzato nei codice civile (art. 1882 c.c., e segg.) – ossia il pagamento di un premio a fronte dell’assunzione da parte dell’assicuratore dell’obbligo di pagare un capitale o una rendita al beneficiario al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato -, causa del contratto rispetto alla quale le motivazioni personali che hanno spinto una delle parti alla stipula-quale quelle dedotte dalla appellante-sono del tutto irrilevanti” (p. 11 e 12 sentenza impugnata).
A fronte di tale argomentare la ricorrente, in sostanza, evidenzia l’erroneità dello stesso, perché esso non tiene conto che più che una motivazione personale, come configurata dal giudice dell’appello, l’aver sottoscritto quella polizza era dovuto al fatto esclusivo e imprescindibile che l’assicurato intendeva tutelarsi dai rischi del volo che avrebbe potuto correre, essendo egli in possesso di brevetto e amante del volo da diporto.
Peraltro, rileva la ricorrente, “lo […] ha versato in premi la somma non trascurabile, considerando la sua posizione modesta, di L. 40.000.000 circa ed ha praticato la propria attività sportiva nella tranquillità relativa di aver pensato ai bisogni della propria famiglia nel caso malaugurato d incidente” (p. 17 ricorso).
In altri termini, si censura la sentenza impugnata per non aver interpretato la clausola proposta in favore del soggetto assicurato- consumatore, tenendo conto della intenzione della parte – […] – e del comportamento complessivo, anche posteriore alla stipulazione del contratto e, quindi, in sostanza aver considerato la causa astratta del contratto e non già la causa concreta.
3.-Al riguardo, ritiene la Corte che la censura nella sua sostanza coglie nel segno.
Infatti, l’art. 4, così come riportato nella sentenza impugnata – p. 10 – “esclude la garanzia nel caso in cui il decesso dell’assicurato è causato da incidente di volo, quando questi viaggi a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di idoneo brevetto o, in ogni caso, quale membro dell’equipaggio”.
Questa clausola, allorché esclude la garanzia nei termini predetti, sta a significare che nella prospettiva motivazionale dello […] essa clausola operava solo se lo […] avesse viaggiato a bordo di aeromobile (e tale non era il veicolo da diporto L. 25 marzo 1985, n. 106, ex art. 1), ma qualora lo […], come accadde, si fosse messo, perché munito di brevetto e delle prescritte autorizzazioni, a viaggiare e guidare sul suo veicolo, che, ripetesi per espresso dettato legislativo non è aeromobile, detta clausola di esclusione della garanzia assicurativa non poteva trovare applicazione.
La fedele trascrizione della motivazione del giudice di appello, di cui sopra, evidenzia come quel giudice abbia considerato solo in astratto la causa del contratto assicurativo stipulato tra le parti. Questa individuazione non risulta conforme ai criteri elaborati da questa Corte, che con sentenza n. 10490/06 ha, in modo approfondito e convincente, avuto modo di statuire che la causa “ancora iscritta nell’orbita della dimensiono funzionale dell’atto” non può non essere che “funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga al fine a cogliere l’uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale” (Cass. n. 10490/06, in motivazione, peraltro, autorevolmente e recentemente confermata, sia pur a livello di obiter dictum, da Cass. S.U. n. 26793/08, in tema di risarcimento danno non patrimoniale da contratto).
Intesa in tal senso la nozione di causa del negozio, appare allora evidente, nel caso in esame, che il giudice dell’appello nel valutare il contratto concluso avrebbe dovuto interrogarsi sul perché lo […] avesse concluso quel contratto, quali esigenze lo avessero indotto ad assicurarsi in quel modo, ovvero quale fosse la funzione concreta che quel contratto, peraltro, contenente espressioni ambigue, veniva a svolgere nel contemperamento degli interessi in gioco anche con la sua aleatorietà.
Di ciò non vi è traccia perché la motivazione valorizza la causa astratta del contratto, liquidando come irrilevanti, a tal fine, le “motivazioni personali” evidenziate in quella sede ed ancor prima avanti al tribunale, dalla attuale ricorrente.
Il motivo va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata sul punto, dovendo il giudice dell’appello verificare alla luce del comportamento complessivo tenuto delle parti ed in specie dello […] se quel contratto aveva in sè una causa concreta individuale, che non poteva e non può essere elusa nella individuazione degli elementi costitutivi anche del contratto di assicurazione, così come sottoscritto dalle parti in causa.
4. – L’accoglimento di questo motivo rende assorbiti il secondo motivo (violazione e falsa applicazione della disciplina risultante dal complesso sistematico dell’art. 1341 c.c., comma 2 e arrt. 1469 bis e ter c.c., e segg. – insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia) con il quale la ricorrente deduce che la clausola di cui all’art. 4 delle condizioni generali di polizza sia di natura vessatoria o limitativa di responsabilità, per cui andava specificamente approvata per iscritto, nonché il quarto sul governo delle spese.
5. – Il ricorso incidentale condizionato della […] circa la competenza territoriale del Tribunale di Milano, in virtù di quanto indicato nella polizza,e non già del Tribunale di Lamezia Terme va respinto, per quanto statuito, e correttamente, dal giudice dell’appello e di cui a p. 7-8 della sentenza impugnata, con puntuali richiami di giurisprudenza.
5. – Conclusivamente, riuniti i ricorsi, il ricorso principale va accolto nel suo terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto; va respinto il primo motivo dello stesso; va respinto il ricorso incidentale condizionato e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Catanzaro, ma in diversa composizione […]