Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23623 del 2007,dep. Il 15/11/2007

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giudice di pace di Cervinara, con sentenza del 16 novembre 2001, ha condannato la s.p.a. […] a rimuovere i dotti di alimentazione del servizio telefonico che la Società aveva infisso sul muro perimetrale di un immobile di proprietà di […] ed a risarcirla dei danni corrispondenti.
2. La s.p.a. […] ha impugnato la decisione ed ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di […], il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l’infondatezza o l’inammissibilità della domanda e, subordinatamente, ha chiesto che il risarcimento del danno avvenisse per equivalente o fosse limitato al conseguimento del solo risarcimento.
3. La decisione è stata riformata dal Tribunale di Avellino con sentenza del 7 dicembre 2004, che ha dichiarando il proprio difetto di giurisdizione. Il Tribunale ha ritenuto che, stante il D.M. 18 novembre 1974 e D.M. 11 gennaio 1975, di approvazione del progetto di ampliamento della rete telefonica, le opere realizzate non si configuravano come meri comportamenti materiali di un concessionario di pubblico servizio, ma rientravano nell’ambito di piano esecutivo di attività indirizzata a scopi pubblici.
4. […] ha proposto ricorso per Cassazione.
Resiste con controricorso la s.p.a. […].
Le parti hanno depositato memoria.
Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite ai sensi dell’art.374 c.p.c., in ragione della questione di giurisdizione contenuta nel primo motivo del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La s.p.a. […] ha eccepito che il ricorso è inammissibile, perché la procura per il ricorso non è riprodotta sulla copia notificata dell’atto.
L’eccezione non è fondata.
L’art. 365 c.p.c., richiede, a pena di inammissibilità, che la procura per il ricorso per Cassazione sia speciale, nel senso che sia stata conferita dopo il deposito della sentenza che si impugna (per tutte: Cass. ss. uu. 27 ottobre 1995, n. 11178), ma non anche che, quando si tratti di procura conferita a margine o in calce dell’atto, sia integralmente trascritta nella copia notificata dell’atto stesso, se l’atto fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza dell’esistenza di questa e della sua anteriorità: Cass. 2 agosto 2005, n. 1641. Nella fattispecie, l’ufficiale notificante ha attestato la conformità della copia notificata all’originale del ricorso, il quale reca a margine la procura conferita all’avvocato […]. Ciò vale a dire che il ricorso per Cassazione è munito di procura speciale e tanto basta avere accertato per concludere che il ricorso per Cassazione è ammissibile.
2. Con il primo motivo del ricorso […] dichiara che l’attività svolta da […] ha natura imprenditoriale, non ha i caratteri della potestà d’imperio e non può essere considerata come svolta da una pubblica amministrazione. La ricorrente aggiunge: che, quand’anche questa attività si considerasse come svolta da un concessionario dello Stato per l’esercizio del servizio telefonico, si sarebbe trattato comunque di mero comportamento materiale, per il quale non operava il divieto di cui alla L. n. 2248 del 1865, art. 4, ne’ la riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo; che l’autorizzazione all’ampliamento ed alla costruzione di reti telefoniche urbane ed extraurbane non era sufficiente a consentire alla […] di utilizzare un bene altrui, in assenza di specifica approvazione dell’impianto volto a soddisfare interessi privati; che ai D.M. 18 novembre 1974 e D.M. 12 dicembre 1979, non poteva essere attribuita la natura di piani esecutivi, trattandosi di progetti di massima dei lavori; che, infine, la tesi della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario trovava conforto nella sentenza della Corte Costituzionale 28 aprile 2004, n. 204. La ricorrente, in definitiva, si duole del fatto che la sentenza impugnata ha negato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la sua domanda risarcitoria.
Con il secondo motivo è denunciato difetto di motivazione: alla decisione impugnata è addebitato di non contenere le ragioni della decisione.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente e non sono fondati nei termini di cui si dirà.
2.1. Con riferimento al primo motivo, la […] ne ha denunciato l’inammissibilità, perché non indica le norme che sarebbero state violate o falsamente applicate.
L’eccezione non è fondata.
2.2. L’art. 366 c.p.c., indica dettagliatamente il contenuto – forma del ricorso per Cassazione, cosicché, quando questo decampi dal modello legale, la proposizione del ricorso non può considerarsi valido esercizio del potere di impugnazione.
Tra i requisiti richiesti c’è l’indicazione dei motivi, che si ricava anche dall’indicazione delle norme, la quale di per sè non costituisce una autonoma voce delle indicazioni, ma un elemento di specificazione dei motivi, i quali ben possono essere ricavati altrimenti: Cass. 30 maggio 1997, n. 4856. Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è stato già affermato il principio secondo il quale la mancata indicazione delle norme di diritto su cui il ricorso per Cassazione si fonda non è idonea a determinarne l’inammissibilità allorché le ragioni giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento siano desumibili dall’insieme degli argomenti addotti dal ricorrente: Cass.26 gennaio 2005, n. 1606.
2.3. La D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231, comma 1, (Codice Postale) stabilisce che gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché siano esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità.
Anche l’art. 1 della direttiva della Commissione europea 28 giugno 1990 n. 90/388/CEE definisce la telefonia vocale come fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, onde consentire ad ogni utente di utilizzare l’attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con altro punto terminale: Cass. ss. uu. 18 aprile 2003, n. 6299. Le opere sulla proprietà della ricorrente, quindi, sono state realizzate dalla […] nella qualità di concessionaria di pubblico servizio.
2.4. In questo giudizio la domanda di risarcimento del danno contro l’Enel è stata proposta con atto del 18 gennaio 1991 e ciò, ai fini della giurisdizione, individua la legge applicabile alla fattispecie: art. 5 c.p.c.. Si tratta di azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta in confronto della […], come concessionaria del servizio di telefonia e per esercizio illegittimo della funzione pubblica. Essa, pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta in linea di principio la competenza giurisdizionale a conoscere questioni di diritto soggettivo, tale essendo la natura della pretesa risarcitoria la cui lesione è fonte ci danno ingiusto, indipendentemente dalla consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo ovvero di interesse comunque rilevante per l’ordinamento della posizione giuridica dedotta in giudizio a fondamento della pretesa azionata (Cass. ss. uu. 22 luglio 1999, n. 500 e 19 gennaio 2007, n. 1143). Quando la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti sul fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori, infatti, al proprietario del fondo si deve riconoscere il potere di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione delle opere, poiché si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione: Cass. ss. uu. 26 luglio 1994, n. 6962. 2.5. Questi principi valgono in questa controversia, nella quale non sono intervenuti piani esecutivi approvati secondo la disciplina dell’art. 185 del citato codice postale, ma semplici progetti di massima, i quali non esprimono la valutazione della necessità delle relative opere: Cass. ss. uu. 15 maggio 1990, n. 4190.
3. L’esame del secondo motivo è assorbito dalle considerazioni fin qui svolte.
4. Se ne ricava che il ricorso deve essere accolto e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
In conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio Tribunale di Avellino davanti al quale le parti sono rimesse per l’esame dei motivi dell’appello non esaminati. […]