Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6962 del 1994

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 31.8.1989 […] chiedeva al Pretore di Ischia la condanna della Soc. […] alla rimozione dei cavi telefonici installati nella sua proprietà. La Soc. convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata e riconvenzionale, l’accertamento costitutivo della servitù di appoggio di linee telefoniche. Il Pretore di Napoli – sezione distaccata di Ischia – dopo svolgimento di attività istruttoria, con sentenza dell’8.3.1993, rigettava la domanda principale, che riteneva infondata con riferimento, peraltro, alla questione di giurisdizione, in quanto nella specie si verteva in materia di interessi legittimi e non di diritti soggettivi, essendo oggetto di doglianza il cattivo uso del potere del concessionario di installazione di linee telefoniche, costituente diretta emanazione della potestà autoritativa della pubblica amministrazione concedente. Aggiungeva che solo il giudice amministrativo aveva la facoltà di imporre la restitutio in integrum, salva la competenza del giudice ordinario per il risarcimento dei danni. Riguardo alla riconvenzionale, il suddetto Giudice declinava la competenza ratione valoris a favore del Tribunale di Napoli, dando un termine per la riassunzione.
La […] ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione; ha resistito la [..] con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame ed, in memoria, anche l’improcedibilità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilità è fondata e va accolta.
Risulta infatti che la difesa del ricorrente ha ricevuto il mandato “a margine dell’atto di citazione innanzi al Pretore di Ischia del 31-8-89”; ha, cioè, proposto il presente regolamento in base alla procura conferita nel giudizio di primo grado, così contravvenendo al principio anche recentemente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da avvocato (iscritto nell’apposito albo) munito di procura speciale, cioè conferitagli (prima del ricorso medesimo) con specifico riferimento alla fase processuale da instaurare innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito (Cass., sez. un., 21 novembre 1992 n. 12405).
Resta, pertanto, assorbita l’ulteriore eccezione di improcedibilità (per tardivo deposito del ricorso stesso ex art. 369 cod. proc. civ.), avendo la prima eccezione carattere pregiudiziale rispetto a quest’ultima.
Tuttavia è stato anche affermato che stante la peculiare natura dell’istanza di regolamento di giurisdizione, che non è un mezzo d’impugnazione e non presuppone una situazione di soccombenza, ma è uno strumento esperibile indifferentemente da ciascuna delle parti, l’inammissibilità della istanza proposta da una di esse (per la mancanza, nella specie, della procura speciale all’avvocato che ha sottoscritto l’istanza) non preclude alla Suprema Corte la decisione della questione di giurisdizione ove la controparte, in sede di controricorso, non abbia dedotto l’inammissibilità dell’istanza predetta, ma abbia preso posizione sulla questione medesima, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneo perché sia pronunciata la decisione al riguardo (Cass., sez. un., 29 dicembre 1990 n. 12218); ovvero, giova aggiungere per completezza, quando nel controricorso, senza limitarsi all’eccezione di inammissibilità, si chieda anche esplicitamente una pronuncia sulla giurisdizione (come nel caso di specie, ove la […] chiede confermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo).
Orbene, tale richiesta, conforme alla statuizione pretorile, non può essere condivisa, dal momento che, per costante giurisprudenza, qualora la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti sul fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori, deve riconoscersi la facoltà del proprietario di detto fondo di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto-soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione (Cass., sez. un., 16 gennaio 1986 n. 207 ex plurimis).
Nella specie, la […] ha installato i cavi telefonici sulla proprietà […] senza previo provvedimento ablativo e, pertanto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
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