Corte di Cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 2013, dep. il 05.07.2013

[…]

Svolgimento del processo

L'[…] con tre atti notificati tra l’ottobre ed il novembre 2004 citò in giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma la società […], riferendo di aver stipulato con detta società, nel gennaio 2002, tre convenzioni rispettivamente volte a disciplinare la prestazione dei servizi di trasporto aereo sulle rotte […], […], […], essendo stati tali servizi di trasporto in precedenza affidati alla medesima […] all’esito di apposita gara. Con tali atti di citazione l'[…] impugnò i tre lodi arbitrali che, in base ad altrettante clausole compromissorie contenute nelle summenzionate convenzioni ed attivate da […], l’avevano condannato a corrispondere alla controparte la somma complessiva di euro 36.108.602,19 (oltre agli accessori).
La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 27 giugno 2007, dopo aver riunito i tre giudizi, dichiarò improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo l’impugnazione riguardante uno dei tre lodi, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione incidentale formulata dalla convenuta […] in ordine al medesimo lodo; disattese poi l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa della società convenuta, e rigettò nel merito sia le impugnazioni principali sia quelle incidentali concernenti gli altri due lodi.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso […], formulando dieci motivi di censura, che investono sia la statuizione in punto di giurisdizione, sia quella in tema d’improcedibilità, sia quelle di merito.
[…] ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. E’ stata preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso per inadeguatezza dei quesiti di diritto posti a corredo dei motivi d’impugnazione e per mancata specifica indicazione dei documenti sui quali il medesimo ricorso si fonda.
1.1. L’eccezione non è accoglibile se riferita al ricorso nel suo insieme, dal momento che per lo meno alcuni dei motivi sono accompagnati dalla formulazione di quesiti di diritto (a norma dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis) sufficientemente chiari ed idonei a condurre all’eventuale enunciazione di un corrispondente principio di diritto ad opera di questa corte. Dell’eventuale inadeguatezza di specifici quesiti si dirà a proposito di singoli motivi del ricorso.
1.2. Quanto all’indicazione specifica degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, richiesta a pena d’inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., è appena il caso di ricordare come queste sezioni unite, dopo aver affermato che detta norma è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. un. 31 ottobre 2007, n. 23019), abbiano poi ulteriormente chiarito che il rispetto delle citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. un. 2 dicembre 2008, n. 28547); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. un. 25 marzo 2010, n. 7161, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale,Sez. un. 3 novembre 2011, n. 22726).
Di tali principi si farà applicazione quando verranno presi in esame i singoli motivi del ricorso, per alcuni dei quali effettivamente la mancata specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali quei motivi si fondano implicherà una declaratoria d’inammissibilità. Non in tutti i motivi, però, si pone la necessità di far capo a documenti di cui faccia difetto la specifica indicazione, essendo questa richiesta solo in relazione alle censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da vero e proprio fondamento: cioè quando senza l’esame di quell’atto o di quel documento – non necessariamente da riprodurre per esteso nel corpo del ricorso, ma che deve essere indicato e poi allegato in modo tale da consentirne l’immediata reperibilità e l’agevole lettura da parte del giudice di legittimità – la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili.
Il ricorso dell'[…] può quindi esser dichiarato in toto inammissibile, restando tuttavia impregiudicata la valutazione che dovrà farsi, quanto in particolare all’indicazione (ed allegazione) specifica dei documenti sui quali esso si fonda, con riguardo all’ammissibilità dei singoli motivi o profili di doglianza.
2. Venendo allora all’esame dei motivi di ricorso, converrà iniziare dal secondo e dal terzo, attinenti alla giurisdizione, perché la questione dell’improcedibilità dell’impugnazione di uno dei tre lodi, posta nel primo motivo, è da considerare successiva in ordine logico. Anche l’accertamento dell’improcedibilità presuppone, infatti, che il giudice dinanzi al quale la causa è stata introdotta sia munito di giurisdizione.
2.1. Le censure formulate dall’ente ricorrente nel secondo e nel terzo motivo per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che possono essere esaminate congiuntamente, non hanno fondamento.
Dette censure non sembrano tener conto del principio, già più volte affermato da questa corte, secondo cui l’impugnazione di lodi arbitrali rituali deve essere sempre proposta dinanzi alla corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., costituendo questa l’unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su tale impugnazione. Non è infatti ipotizzabile che la giurisdizione in simili ipotesi competa ad un giudice diverso, ed eventualmente al Consiglio di Stato, il quale può essere investito dell’appello contro le pronunce del giudice amministrativo di primo grado, ma non anche dell’impugnazione di lodi arbitrali alternativi a dette pronunce. Con il corollario che, quando accoglie l’impugnazione del lodo, il giudice ordinario, siccome giudice naturale di tale impugnazione, ha anche il potere-dovere di decidere nel merito, in presenza delle condizioni indicate dall’art. 830, comma 2, c.p.c., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (si vedano, in tal senso, Sez. un. 3 luglio 2006, n. 15204, e Sez. un. 5 ottobre 2009, n. 21198).
Alla stregua di tale principio, dal quale non v’è ragione per discostarsi, è evidente come in presenza dell’impugnazione di lodi arbitrali, come nella specie è accaduto, sia radicalmente da escludere la carenza di giurisdizione della corte d’appello denunciata dal ricorrente.
2.2. Ove poi si voglia ritenere che le doglianze prospettate nei motivi di ricorso di cui si sta parlando – tutt’altro che univoci però in tal senso – siano dirette non già (o non soltanto) a denunciare un difetto di giurisdizione della corte d’appello investita dell’impugnazione del lodo – difetto di giurisdizione che, per quanto appena osservato, non è ravvisabile -, bensì a sostenere che la medesima corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei lodi impugnati, in quanto vedenti su questioni che non avrebbero potuto essere deferite ad arbitri perché riservate alla cognizione del giudice amministrativo, si tratterebbe comunque di doglianze inammissibili: vuoi per l’impossibilità d’individuare con chiarezza l’oggetto specifico della doglianza, vuoi a causa della mancata specifica indicazione (ed allegazione) delle clausole compromissorie in discorso e dei documenti contenenti i quesiti arbitrali di cui si discute (solo frammentariamente riportati nell’esposizione dei motivi di ricorso).
L’inadeguatezza dei motivi di ricorso in esame, ove considerati sotto il profilo da ultimo ipotizzato, è resa evidente dal fatto che non è dato comprendere se l’ipotetica nullità dei lodi dovrebbe dipendere da un vizio delle clausole compromissorie contenute nelle convenzioni a suo tempo stipulate tra le parti, che avrebbero inteso deferire agli arbitri una tipologia di controversie per le quali ciò non sarebbe consentito, oppure se non la validità di dette clausole compromissorie si voglia mettere in questione ma si addebiti agli arbitri, fuorviati da quesiti inadeguati, di aver trasceso i limiti dei loro poteri estendendo la propria cognizione a temi non compresi nelle clausole arbitrali perché non compromettibili. Nell’uno come nell’altro caso sarebbe indispensabile, in primo luogo, avere più precisa contezza dei termini nei quali simili motivi di nullità dei lodi siano stati eventualmente prospettati alla corte d’appello; in secondo luogo, e comunque, muovere dalla ricognizione delle clausole compromissorie più volte richiamate.
Occorrerebbe poter verificare il rapporto tra dette clausole, i quesiti rivolti agli arbitri e le conseguenti pronunce del collegio arbitrale: ciò che non è in concreto possibile fare, avendo il ricorrente omesso d’indicare in modo specifico (e di allegare in modo altrettanto specifico, ai fini della procedibilità del ricorso sul punto) i documenti sui quali un tale esame dovrebbe svolgersi.
3. Si può ora passare all’esame del primo motivo di ricorso, che censura la statuizione con cui la corte d’appello ha dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione di uno dei lodi arbitrali perché ha ritenuto tardiva la costituzione in giudizio dell’impugnante.
3.1. A questo riguardo è necessario premettere che non viene qui in questione l’interrogativo se, non costituendo l’impugnazione del lodo arbitrale per nullità dinanzi alla corte d’appello un giudizio di secondo grado rispetto a quello svoltosi innanzi agli arbitri (cfr., da ultimo, Cass. 27 aprile 2011, n. 9394), siano ad essa applicabili le disposizioni dettate dal codice di rito per il processo d’appello, tra cui quella dell’art. 348 (questione su cui si veda Cass. 1 luglio 2004, n. 12031). Di ciò non ci si può occupare, perché non è questa la censura mossa nel ricorso alla sentenza impugnata (né, ovviamente, i motivi di ricorso possono essere idoneamente integrati o ampliati nella memoria depositata a norma dell’art. 378 c.p.c.).
3.2. Il ricorrente, dando implicitamente per acquisita l’applicabilità nella specie del citato art. 348 c.p.c., che sanziona con l’improcedibilità la tardiva costituzione dell’appellante, sostiene non esser vero che, nella specie, l'[…] si sarebbe costituito dinanzi alla corte d’appello quando era già scaduto il prescritto termine di dieci giorni, decorrente dalla notificazione dell’atto d’appello (nella specie dell’atto d’impugnazione del lodo) alla controparte. E ciò in quanto detto termine, fissato per la costituzione dell’attore dall’art. 165 c.p.c. e richiamato per l’appello dal successivo art. 347, non dovrebbe esser computato dalla data (26 ottobre 2004), in cui l’atto d’impugnazione del lodo fu notificato alla […] presso il difensore che l’aveva rappresentata ed assistita nel procedimento arbitrale – notificazione da considerare, secondo il ricorrente, giuridicamente inesistente – bensì dalla data successiva (27 ottobre 2004) in cui il medesimo atto fu validamente notificato alla […] nella sua sede sociale: con la conseguenza che l’iscrizione a ruolo della causa (il successivo 6 novembre) sarebbe avvenuta entro i prescritti dieci giorni dalla notifica.
Senonché (nel regime qui applicabile ratione temporis, anteriore all’introduzione nel codice di rito dell’art. 816-bis), al contrario di quel che il ricorrente assume, l’esecuzione della notifica dell’impugnazione del lodo rituale non personalmente alla parte ma presso il suo difensore domiciliatario nel procedimento arbitrale non cagiona l’inesistenza, ma la nullità, della suddetta notifica, sanabile ex tunc con la costituzione del destinatario della stessa, come ripetutamente affermato da questa corte, a partire dalla pronuncia di Sez. un. 3 marzo 2003, n. 3075. E tanto basta a rendere priva di fondamento l’argomentazione sulla quale il motivo di ricorso si basa.
4. Il quarto e quinto motivo del ricorso sono volti a sostenere che la corte d’appello sarebbe incorsa in errori di diritto, oltre che aver motivato inadeguatamente la propria decisione, laddove ha escluso che i lodi arbitrali impugnati si fossero posti in contrasto con un precedente giudicato, derivato dalla sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 15 maggio 2003, con cui era stato definito un giudizio vedente sulla validità
dell’aggiudicazione ad […] di quei servizi di trasporto aereo in relazione ai quali erano poi intervenute le tre convenzioni discusse nella presente causa.
Secondo la ricorrente, la suddetta sentenza del Consiglio di Stato avrebbe statuito anche in merito al quantum dei compensi finanziari spettanti all’aggiudicataria […], onde sul punto gli arbitri non avrebbero potuto successivamente intervenire, come invece è accaduto, con statuizioni di diverso tenore.
Neppure tali doglianze appaiono fondate.
Basta osservare, al riguardo, che il giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo e concluso con la citata sentenza del Consiglio di Stato ebbe ad oggetto, come anche la corte d’appello nella sentenza qui impugnata non ha mancato di sottolineare, non certo l’adempimento delle convenzioni sottoposte all’esame degli arbitri, bensì unicamente la contestata legittimità del bando e degli atti della gara a seguito della quale erano stati aggiudicati i servizi di trasporto in discussione. La circostanza che, nell’assumere quella decisione, il Consiglio di Stato possa avere argomentato in ordine alla misura dei compensi finanziari previsti in favore della società aggiudicataria non implica, evidentemente, che questo fosse l’oggetto di quella causa, né quindi comporta che, su tale specifico oggetto, vi sia stata una statuizione con valore di giudicato, non trattandosi di un capo autonomo della sentenza. Il giudicato (anche interno), come è noto, si realizza solo nel caso in cui venga risolta una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, e non in presenza di mere argomentazioni e neppur quando si veda in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che sia solo destinato a concorre con altri per formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. 23 marzo 2012, n. 4732, Cass. 16 gennaio 2006, n. 726, ed altre conformi).
5. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente inammissibile: sia per l’assoluta inadeguatezza del quesito di diritto che lo correda – del tutto astratto nel postulare la ovvia riconducibilità all’ambito degli errori di diritto, denunciabili a norma dell’art. 829 c.p.c., della violazione delle regole ermeneutiche del contatto fissate negli artt. 1362 e segg. c.c. -, sia per l’insanabile genericità della doglianza, che non consente neppure d’individuare quali sarebbero state le regole ermeneutiche in concreto disapplicate dagli arbitri, della cui violazione l’impugnante si era lamentato dinanzi alla corte d’appello.
6. Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, rispettivamente volti a denunciare violazioni di legge e vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, muovono dal presupposto che, con i lodi arbitrali di cui s’è detto, […] si sia vista attribuire, a titolo di compensazione finanziaria per i costi relativi ai servizi pubblici di trasporto affidatile, un importo ingiustificatamente maggiore di quello spettantele a termini della concessione.
Il ricorrente, in particolare, lamenta che la corte d’appello abbia disatteso il motivo d’impugnazione dei lodi a tal riguardo formulato sull’erroneo presupposto che si sarebbe trattato di una censura volta ad investire valutazioni di merito, come tali rimesse al collegio arbitrale e non censurabili a norma dell’art. 829 c.p.c. Viceversa non di censure di merito si sarebbe trattato bensì della denuncia di veri e propri errori di diritto compiuti dagli arbitri: anzitutto in ordine alla riconduzione del rapporto nell’alveo giuridico dell’appalto di servizi, anziché in quello della concessione, cui non sarebbe stato perciò applicabile il regime revisionale di cui all’art. 1664 c.c., ed in secondo luogo perché, ove pure ci si fosse davvero trovati di fronte ad un appalto, non avrebbero potuto essere legittimamente invocati né l’istituto della revisione dei prezzi, contemplato nel primo comma di detto articolo, ostandovi la fissazione di un limite inderogabile del compenso finanziario stabilito già nel bando di gara e ribadito nelle conseguenti convenzioni, né l’istituto della sorpresa geologica, previsto dal secondo comma, trattandosi di una norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.
Neppure tali censure superano però il vaglio dell’ammissibilità.
Se anche fosse vero che è errato il modo in cui la corte d’appello si è sbarazzata del suddetto motivo d’impugnazione dei lodi, che in realtà non poneva una questione interpretativa, rispetto alla quale detta corte non avrebbe potuto interloquire con la valutazione di merito degli arbitri, giacché invece tanto la corretta qualificazione giuridica del contratto – appalto di servizi o concessione – quanto la contestata applicabilità nella specie del disposto del citato art. 1664 si risolvevano in altrettanti aspetti di diritto della controversia, resterebbe però che la prospettata qualificazione dei contratti di cui si discute in termini di appalto di servizi o di concessione e la correlata questione dell’applicabilità del disposto del citato art. 1664 dipendono dalla formulazione di tali contratti (e presumibilmente anche dalla loro lettura alla luce dei dati emergenti dalla gara che ne ha preceduto la stipulazione); e che la fondatezza delle doglianze in questa sede proposte è legata anche al modo in cui le medesime questioni erano state prospettate dinanzi alla corte d’appello per farne discendere un qualche vizio di nullità dei lodi arbitrali riconducibile alla previsione dell’art. 829 c.p.c.
Ma s’è già detto che il ricorrente ha trascurato d’indicare con sufficiente specificità i suaccennati atti e documenti della causa di merito, sui quali si basano i motivi di ricorso di cui si sta parlando, e che neppure li ha specificamente allegati. E tale vizio processuale appare, nella specie, tanto più rilevante in quanto nel ricorso non risultano neppure ben chiarite ed elencate le precise pretese di […], sulle quali sono intervenute le pronunce arbitrali poi impugnate dall'[…], che talora paiono riconducibili al parametro della revisione dei prezzi dell’appalto, altre volte a quello del risarcimento dei danni per inadempimento di obblighi contrattualmente assunti a proprio carico dal committente.
Non è quindi possibile apprezzare la decisività delle censure formulate.
7. Anche il nono motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto solo nominalmente volto a censurare un errore di diritto della sentenza impugnata, ma in effetti mirante a denunciare l’omessa considerazione di elementi di fatto – la mancata inserzione nei documenti contrattuali della previsione di un determinato rapporto percentuale tra passeggeri a tariffa piena ed a tariffa agevolata – che solo l’esame delle risultanze documentali della causa potrebbe eventualmente confermare.
Esame che, però, esulava dai compiti della corte d’appello chiamata a decidere sull’impugnazione dei lodi arbitrali, ed ancor più evidentemente non potrebbe essere svolto ora, in sede di giudizio di legittimità, tanto più che neppure è indicato quando ed in quale momento detti documenti furono prodotti in sede di merito né essi risultano specificamente allegati al ricorso.
8. Analoghe considerazioni sono da farsi per il decimo ed ultimo motivo di ricorso.
Gli arbitri sono pervenuti alla conclusione che l’importo delle compensazioni finanziarie previste in favore dell’aggiudicataria dei servizi di trasporto aereo dovesse esser conteggiato al netto dell’IVA. La corte d’appello, investita dell’impugnazione dell'[…] sul punto, ha ravvisato nella suddetta decisione una non censurabile attività interpretativa delle convenzioni intercorse tra le parti. Il ricorrente sostiene che non si sarebbe trattato d’interpretazione delle convenzioni, bensì di una vera e propria modifica del loro contenuto, operata sul presupposto dell’esistenza di un errore, che tuttavia sarebbe stato privo dei requisiti di cui all’art. 1428 c.c.
Una tale impostazione non può essere seguita, giacché, ancora una volta, il ricorso non pone questo giudice di legittimità nelle condizioni di verificare quale fosse in effetti il contenuto delle convenzioni in discorso, in che termini gli arbitri avessero assunto la loro decisione in ordine alla questione controversa, né quali fossero state le esatte doglianze formulate in proposito negli atti d’impugnazione proposti dinanzi alla corte d’appello avverso tale specifico profilo delle decisioni arbitrali.
9. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato […]