[…]
Rilevato che:
[…] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 333/2017, depositata il 9 febbraio 2017 e notificata il 10 febbraio 2017, con la quale è stata rigettata l’impugnazione ex art. 829 cod. proc. civ., proposta da detta società nei confronti del lodo arbitrale in data 27 gennaio 2016, che aveva condannato […] al pagamento della somma di Euro 188.545,84, oltre interessi legali, a favore del […] in liquidazione coatta amministrativa, quale compenso per la fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico, in adempimento del contratto stipulato tra le parti in data […] 2012;
il resistente ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. – la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che fossero inammissibili le censure di violazione di regole di diritto mosse nei confronti del lodo arbitrale da […], non avendo le parti espressamente previsto l’impugnabilità del lodo anche per errori di diritto, ai sensi dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ.;
Ritenuto che:
in tema di arbitrato, l’art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applichi, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, per il che l’impugnazione per violazione delle regole di diritto è ammissibile solo se «espressamente disposta dalle parti o dalla legge»;
soltanto in caso in caso di convenzione stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, invero, nel silenzio delle parti debba ritenersi in ogni caso ammissibile l’impugnazione del lodo per motivi di diritto, in quanto la legge – cui l’art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, ovverosia l’art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, che così disponeva, fatta salva l’ipotesi che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Cass. Sez. U., 09/05/2016, nn. 9284 e 9285; Cass., 13/07/2017, n. 17339);
Rilevato che:
nel caso di specie essendo stata, per converso, la clausola arbitrale stipulata nella vigenza del novellato art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. (nel contratto del 21 novembre 2012), e non avendo le parti espressamente previsto in detta clausola – riprodotta integralmente nel ricorso – l’impugnabilità del lodo anche per errori di diritto, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto inammissibili le censure al lodo, mosse da […], con le quali si denunciavano violazioni di regole di diritto;
il motivo va, pertanto, rigettato;
Considerato che:
con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. – l’istante si duole che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto inammissibile la censura con la quale […] aveva dedotto la nullità del lodo per contrarietà all’ordine pubblico;
Ritenuto che:
in via di principio, il procedimento arbitrale debba essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio (art. 24 Cost.), rafforzato dalla specifica previsione della lesione di tale principio come motivo di nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829, nono comma, cod. proc. civ. (Cass., 10/07/2013, n. 17099);
ai fini della declaratoria di nullità, sia, pertanto, necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola «audiatur et altera pars», su un piano di uguaglianza, le facoltà processuali loro attribuite (Cass. 27/12/2013, n. 28660);
Rilevato che:
per converso, nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato – con valutazione in fatto incensurabile in questa sede – che dall’esame degli atti fosse possibile desumere come il richiamo alle norme di ordine pubblico – e segnatamente alla violazione del diritto di difesa – fosse meramente «labiale», atteso che […] aveva, in realtà, dedotto un error in iudicando concernente la valutazione dell’inadempimento di […], «errore affatto estraneo alla violazione del diritto di difesa», ed alle regole sul riparto dell’onere probatorio;
la stessa ricorrente ha escluso – nel motivo di ricorso in esame (p. 15) – la violazione del principio del contraddittorio, rilevante ai sensi dell’art. 829, n. 9, cod. proc. civ., essendo stata […] «posta nella condizione di svolgere tempestivamente la propria difesa»;
anche la censura in esame si palesa, pertanto, manifestamente infondata;
Ritenuto che:
alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere, di conseguenza, rigettato […]