Corte di Cassazione, Sez. VI – 1 – Ordinanza n. 9387 del 2018, dep. il 16.04.2018

[…]

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con lodo arbitrale del 27.03.2012 è stato riconosciuto l’inadempimento del […] al contratto d’opera professionale stipulato con […], con condanna del primo al risarcimento dei danni.
[…] ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte d’appello di Milano per sentir dichiarare la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, 1° comma, n. 12, c.p.c., per mancata pronuncia da parte del collegio arbitrale su un’eccezione; e ai sensi dell’art. 829, 3° comma c.p.c., in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 111 Cost.
Con sentenza n. 2934/2015 la Corte territoriale ha respinto l’impugnazione, rilevando che le doglianze dell’appellante erano dirette a censurare la valutazione dei fatti compiuta dagli arbitri e miravano ad un riesame nel merito della controversia, in quanto egli contestava la valutazione del materiale istruttorio effettuata dal collegio. La Corte ha ritenuto che l’esame del merito della controversia (appartenente alla fase rescissoria del giudizio) non potesse compiersi, non essendosi positivamente risolto il giudizio rescindente.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il […], affidandosi a due motivi, accompagnati da memoria.
Resistono con controricorso […].
Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 829, secondo comma, c.p.c. In particolare, il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se il collegio arbitrale avesse correttamente applicato le norme che regolano l’onere della prova, sia in relazione al nesso di causalità tra il fatto dannoso e l’inadempimento, sia in relazione all’effettivo ammontare del danno. La decisione del collegio arbitrale è illegittima perché, pur riconoscendo la mancanza di prove dell’an e del quantum, ha accolto la domanda proposta.
Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto la Corte d’appello non avrebbe dato atto della reciproca soccombenza delle parti in causa, derivante dal fatto che l’eccezione sulla inammissibilità dell’impugnativa proposta da controparte fosse stata rigettata, ai fini della condanna alle spese.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto ha ad oggetto una richiesta di riesame e valutazione dei fatti alternativa a quella insindacabilmente compiuta dalla Corte d’appello, nonostante la rubricazione del motivo. Sul punto è necessario osservare che, come rilevato dal giudice a quo, il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento, di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d’Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c. (Cass. n. 20880 dell’08/10/2010). In memoria vengono sostanzialmente riprodotte le argomentazioni poste a base del motivo e fondate sulla contestata valorizzazione della consulenza tecnica, ritenuta risalente nel tempo ma incensurabilmente giudicata rilevante dalla Corte territoriale. Per converso, non c’è un’effettiva contestazione sulla ripartizione dell’onere della prova, ma soltanto sulla preminenza accordata a talune emergenze probatorie.
Il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole della mancata compensazione delle spese processuali, è inammissibile, atteso che la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass. n. 5457 del 10/03/2014).
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza è inefficace la censura, da qualificarsi come ricorso incidentale tardivo, relativa alla natura giuridica dell’arbitrato ed ai suoi riflessi sull’ammissibilità dell’impugnazione davanti alla Corte d’Appello. […]