[…]
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data […]/2012 […] e […] hanno stipulato un contratto di affitto d’azienda contenente una clausola compromissoria di arbitrato rituale per la composizione delle controversie riguardanti la formazione, l’interpretazione e l’esecuzione del contratto medesimo nonché la futura gestione dell’azienda.
Con domanda del 14/11/2013 […] ha promosso procedimento arbitrale nei confronti di [
…], chiedendo la risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni dell’azienda concessa in affitto nonché il versamento della somma relativa ai canoni impagati.
Con lodo non definitivo del 03/02/2014 l’arbitro unico, pronunciandosi sulle eccezioni di incompetenza e improcedibilità sollevate in via pregiudiziale dalla parte resistente, ha dichiarato la propria competenza a decidere su tutte le domande formulate dalle parti ed inerenti il contratto di affitto di azienda, dichiarandosi contestualmente incompetente, in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, relativamente alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed aventi ad oggetto il contratto di locazione dei locali ove si svolge l’azienda affittata.
Avverso suddetto lodo […] propone ricorso ex artt. 45 e 47 c.p.c. sulla base di due motivi, chiedendo che venga dichiarata l’incompetenza dell’arbitro e la conseguente competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla controversia sulla determinazione del canone di locazione immobiliare e alla controversia sulla determinazione del canone come presupposto di fondatezza della domanda di manleva, espletata da […] contro […].
Non è stata depositata memoria.
Non svolge difese l’intimato.
Il regolamento di competenza è inammissibile per l’assorbente rilievo che investe una pronuncia sulla competenza resa non da un giudice ordinario ma da un arbitro. Non può dubitarsi, invero, che avverso il lodo arbitrale siano proponibili solamente i mezzi di impugnazione previsti ad hoc dalla legge processuale (art. 827 c.p.c.), con esclusione di tutti gli altri, ivi compreso il regolamento di competenza (Cass. n. 19268/2012). All’art. 819 ter, primo comma, c.p.c., ove è prevista l’esperibilità del regolamento di competenza, è detto chiaramente che «la sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43». Il secondo comma del citato articolo, a sua volta, esclude espressamente l’applicabilità nei rapporti tra arbitrato e processo di «regole corrispondenti agli artt. 44, 45, 48, 50 e 295» c.p.c. Pertanto, nei casi di incompetenza dell’arbitro — perché si tratta di questioni non compromettibili, di questioni che non hanno formato oggetto di compromesso, ovvero, ancora, di casi di nullità della convenzione arbitrale — l’unico mezzo esperibile dalla parte è l’impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 827 c.p.c.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. […]