Corte di Cassazione,Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 28886 del 2019, dep. il 08/11/2019

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Svolgimento del processo
che è stato proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. … del .. giugno 2017 la quale ha respinto l’impugnazione contro la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la paternità giudiziale dell’odierno ricorrente e accolto anche le conseguenti domande accessorie avanzate da […], aventi ad oggetto l’obbligo di mantenimento e il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a causa dell’assenza della figura paterna;
che si difende con controricorso […].;
che il ricorrente ha depositato memoria;che è stata formulata la proposta per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., avverso cui non sono stati espressi rilievi.

Motivi della decisione
che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., poiché il giudice di secondo grado ha riconosciuto all’odierna controricorrente il diritto al mantenimento sin dalla nascita;
2) nullità della sentenza e violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.c., comma 2, e dell’art. 116 c.p.c., comma 2, poiché la corte barese ha fondato la propria decisione sul rifiuto del ricorrente di sottoporsi all’esame ematico, senza valutare le ragioni di tale rifiuto (timore del nocumento fisico e psicologico arrecato da un esame così invasivo) e senza consentirgli di provare la propria estraneità alla vicenda attraverso prove testimoniali o, comunque, ricorrendo ad accertamenti che non implicassero prelievi ematici;
che il primo motivo è inammissibile, poiché la corte di merito non ha operato il riconoscimento del diritto al mantenimento della controparte sin dalla nascita e nessuna domanda risultava formulata a tal titolo;
che il secondo motivo è manifestamente infondato;
che la decisione della corte d’appello risulta pienamente conforme ai principi elaborati da questa Corte per cui, “nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda” (… Cass. 16226/2015; Cass. 6025/2015);
che, peraltro, la corte di appello ha anche dato atto dell’acquisizione di elementi di confronto che suffragano l’attendibilità della ricostruzione fornita dalla […], quali la precedente azione -poi non coltivata – intrapresa diversi anni prima dalla madre della stessa al fine di ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità;
che, pertanto, la corte ha dato atto delle ragioni, conformi ai principi affermati, del proprio convincimento e non è, d’altronde, stato neppure addotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c. n. 5, comma 1;
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