Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, art. 58

Disposizioni Generali

Art.58
Opposizione di terzi.

1. L’opposizione prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. L’opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati (1).
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;
c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) (2).

(1) Comma modificato dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.


(2) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.