Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari

TITOLO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1

Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati.
2. Le seguenti disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2000/12/CE, quando prestano uno o più servizi e/o effettuano una o più attività di investimento:
– l’articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 11,13 e 14,
– il capo II del titolo II, escluso l’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma,
– il capo III del titolo II, esclusi l’articolo 31, paragrafi da 2 a 4 e l’articolo 32, paragrafi da 2 a 6 e paragrafi 8 e 9,
– gli articoli da 48 a 53, 57, 61 e 62, e
– l’articolo 71, paragrafo 1.

Articolo 2

Esenzioni
1. La presente direttiva non si applica:
a) alle imprese di assicurazioni ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 73/239/CEE né alle imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2002/83/CE né alle imprese che esercitano le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 64/225/CEE;
b) alle persone che prestano servizi di investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie imprese figlie o ad altre imprese figlie della propria impresa madre;
c) alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione dei servizi di cui trattasi;
d) alle persone che non prestano servizi di investimento o non esercitano attività di investimento diversi dalla negoziazione per proprio conto a meno che siano market-maker o negozino per conto proprio in modo organizzato, frequente e sistematico al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, fornendo un sistema accessibile ai terzi al fine di avviare negoziazioni;
e) alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;
f) alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria impresa madre, le proprie imprese figlie o altre imprese figlie della propria impresa madre;
g) ai membri del Sistema europeo di banche centrali e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe e ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;
h) agli organismi di investimento collettivo e ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno a livello comunitario, nonché ai soggetti depositari e dirigenti di tali organismi;
i) alle persone che negoziano strumenti finanziari per conto proprio, o che prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci o forniscono contratti derivati figuranti nell’allegato I, sezione C 10, ai clienti della loro attività principale purché ciò costituisca un’attività accessoria alla loro attività principale, considerata nell’ambito del gruppo, e purché tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva o di servizi bancari ai sensi della direttiva 2000/12/CE;
j) alle persone che forniscono consulenza in materia di investimenti nell’esercizio di un’altra attività professionale non contemplata dalla presente direttiva, purché tale consulenza non sia specificamente rimunerata;
k) alle persone la cui attività principale consiste nel negoziare per conto proprio merci e/o strumenti derivati su merci. Questa esenzione non si applica allorché le persone che negoziano per conto proprio merci e/o strumenti derivati su merci fanno parte di un gruppo la cui attività principale consiste nella prestazione di altri servizi di investimento, secondo la definizione della presente direttiva, o di servizi bancari di cui alla direttiva 2000/12/CE;
l) alle imprese che prestano servizi e/o esercitano attività di investimento consistenti esclusivamente nel negoziare per conto proprio nei mercati dei contratti finanziari a termine (future) o di opzione o in altri mercati di strumenti derivati o nei mercati a pronti soltanto a fini di copertura di posizioni nei mercati di strumenti derivati o che negoziano o fissano i prezzi per conto di altri membri degli stessi mercati e sono garantite da membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all’organismo di compensazione degli stessi mercati;
m) alle associazioni istituite da fondi pensione danesi e finlandesi, il cui solo obiettivo è la gestione delle attività dei fondi pensione affiliati;
n) agli ‘agenti di cambio’ le cui attività e funzioni sono disciplinate dall’articolo 201 del decreto legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58.
2. I diritti conferiti dalla presente direttiva non si applicano alla prestazione di servizi come controparte nelle operazioni realizzate da organismi pubblici che gestiscono il debito pubblico o dai membri del Sistema europeo di banche centrali nel quadro dei compiti loro assegnati dal trattato e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea o che svolgono compiti equivalenti in virtù di disposizioni di diritto nazionale.
3. Per tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari e garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, può, riguardo alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c), i) e k), definire i criteri per determinare se un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo e per determinare quando un’attività è esercitata sporadicamente.

Articolo 3

Esenzioni facoltative
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle persone rispetto alle quali essi sono lo Stato membro d’origine che:
– non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti, e
– non sono autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d’investimento collettivo e l’attività di consulenza in materia di investimenti relativa a tali strumenti finanziari, e
– nell’ambito della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a:
i) imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva,
ii) enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2000/12/CE,
iii) succursali di imprese di investimento o di enti creditizi che sono autorizzati in un paese terzo e che sono tenuti ad ottemperare e ottemperano a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella presente direttiva, nella direttiva 2000/12/CE o nella direttiva 93/6/CEE,
iv) organismi d’investimento collettivo autorizzati in virtù della legislazione di uno Stato membro a vendere quote al pubblico, nonché ai dirigenti di siffatti organismi,
v) società di investimento a capitale fisso, quali definite all’articolo 15, paragrafo 4 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa(17), i cui titoli sono quotati o negoziati in un mercato regolamentato in uno Stato membro,
a condizione che le attività di tali persone siano regolamentate a livello nazionale.
2. Le persone escluse dall’ambito d’applicazione della presente direttiva a norma del paragrafo 1 non godono delle libertà di prestare servizi e/o di effettuare attività di investimento o di stabilire succursali previste, rispettivamente, dalle disposizioni dell’articolo 31 e dell’articolo 32.
Articolo 4
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “impresa di investimento”: qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale;
Gli Stati membri possono includere nella definizione di “impresa di investimento” le imprese che non sono persone giuridiche a condizione che:
a) il loro status giuridico garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche, e
b) siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro status giuridico.
Tuttavia quando una persona fisica presta servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, può essere considerata come un’impresa di investimento ai fini della presente direttiva soltanto se, fatti salvi gli altri requisiti fissati da quest’ultima e dalla direttiva 93/6/CEE, soddisfa le condizioni seguenti:
a) i diritti di proprietà dei terzi sugli strumenti e i fondi devono essere salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza dell’impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai creditori dell’impresa o dei suoi proprietari;
b) l’impresa deve essere soggetta a norme il cui scopo è il controllo della sua solvibilità, nonché di quella dei suoi proprietari;
c) i conti annuali dell’impresa devono essere controllati da una o più persone abilitate, in virtù della legislazione nazionale, alla revisione dei conti;
d) quando un’impresa ha un solo proprietario, quest’ultimo deve provvedere alla protezione degli investitori in caso di cessazione dell’attività dell’impresa dovuta al suo decesso, alla sua incapacità o a qualsiasi altra situazione simile;
2) “servizio e attività di investimento”: qualsiasi servizio o attività riportati nella sezione A dell’allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell’allegato I;
Agendo secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, la Commissione stabilisce:
– i contratti derivati di cui nella sezione C 7 dell’allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, verificando, tra l’altro, se questi strumenti sono compensati e regolamentati in stanze di compensazione riconosciute oppure se sono soggetti a regolari richiami di margine,
– i contratti derivati di cui nella sezione C 10 dell’allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, verificando, tra l’altro, se questi strumenti sono commercializzati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, o se sono oggetto di compensazione e regolamentazione in stanze di compensazione riconosciute oppure se sono soggetti a regolari richiami di margine;
3) “servizio accessorio”: qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell’allegato I;
4) “consulenza in materia di investimenti”: prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari;
5) “esecuzione di ordini per conto dei clienti”: conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti;
6) “negoziazione per conto proprio”: contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie;
7) “internalizzatore sistematico”: un’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
8) “market maker”: una persona che si propone sui mercati finanziari, su base continua, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari impegnando posizioni proprie ai prezzi da essa definiti;
9) “gestione del portafoglio”: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari;
10) “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale un’impresa di investimento presta servizi di investimento e/o servizi accessori;
11) “cliente professionale”: cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II;
12) “cliente al dettaglio”: cliente che non sia un cliente professionale;
13) “gestore del mercato”: persona o persone che gestisce/gestiscono e/o amministra/amministrano l’attività di un mercato regolamentato. Il gestore del mercato può coincidere con il mercato regolamentato stesso;
14) “mercato regolamentato”: sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro – al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni del titolo III;
15) “sistema multilaterale di negoziazione”: sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro – al suo interno ed in base a regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti ai sensi delle disposizioni del titolo II;
16) “ordine con limite di prezzo”: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato;
17) “strumento finanziario”: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I;
18) “valori mobiliari”: categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziate nel mercato dei capitali, ad esempio:
a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni ed altri titoli di credito compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;
19) “strumenti del mercato monetario”: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;
20) “Stato membro d’origine”:
a) in caso di imprese di investimento:
i) se l’impresa di investimento è una persona fisica, Stato membro in cui tale persona ha la propria amministrazione centrale;
ii) se l’impresa di investimento è una persona giuridica, Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria;
iii) se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l’impresa d’investimento non ha sede statutaria, Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale;
b) in caso di mercati regolamentati: Stato membro in cui è registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede statutaria, lo Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale;
21) “Stato membro ospitante”: Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine in cui un’impresa di investimento ha una succursale o presta servizi e/o esercita attività o Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l’accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti ivi stabiliti;
22) “autorità competente”: autorità designata da ciascuno Stato membro, a norma dell’articolo 48, salvo altrimenti indicato nella presente direttiva;
23) “enti creditizi”: enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE;
24) “società di gestione degli OICVM”: società di gestione ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)(18);
25) “agente collegato”: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;
26) “succursale”: sede di attività diversa dalla sede dell’amministrazione centrale che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un’impresa di investimento e fornisce servizi e/o attività di investimento e che può inoltre prestare servizi accessori per i quali l’impresa di investimento è stata autorizzata; tutte le sedi di attività insediate nello stesso Stato membro da un’impresa di investimento che abbia la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un’unica succursale;
27) “partecipazione qualificata”: partecipazione in un’impresa di investimento, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, in linea con il disposto dell’articolo 92 della direttiva 2001/34/CE, oppure che comporta la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla gestione dell’impresa;
28) “impresa madre”: impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati(19);
29) “impresa figlia”: impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;
30) “controllo”: controllo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
31) “stretti legami”: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
b) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese.
Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.
2. Per tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari e garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, chiarire le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo.

[…]

Sezione 2
Disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori
Articolo 19

Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti
1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento e/o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e che esse rispettino in particolare i principi di cui ai paragrafi da 2 a 8.
2. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.
3. Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite in una forma comprensibile informazioni appropriate:
– sull’impresa di investimento e i relativi servizi,
– sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte; ciò dovrebbe comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento,
– sulle sedi di esecuzione, e
– sui costi e gli oneri connessi
cosicché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato.
4. Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l’impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e esperienze del cliente o potenziale cliente, in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o al potenziale cliente.
5. Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di investimento diversi da quelli di cui al paragrafo 4, le imprese di investimento chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è adatto al cliente.
Qualora l’impresa di investimento ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto o il servizio non sia adatto al cliente o potenziale cliente, avverte quest’ultimo di tale situazione. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al primo comma circa le sue conoscenze e esperienze, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l’impresa di investimento avverte il cliente o potenziale cliente che tale decisione le impedirà di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a lui. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
6. Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento che consistono unicamente nell’esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente, con o senza servizi accessori, a prestare detti servizi di investimento ai loro clienti senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla determinazione di cui al paragrafo 5 quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
– i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito (escluse le obbligazioni o titoli di credito che incorporano uno strumento derivato), OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi. Un mercato di paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se rispetta requisiti equivalenti a quelli fissati al Titolo III. La Commissione pubblica un elenco dei mercati da considerare equivalenti. L’elenco è aggiornato periodicamente;
– il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
– il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’impresa di investimento non è tenuta a valutare l’idoneità dello strumento o servizio prestato o proposto e che pertanto egli non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento delle imprese. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
– l’impresa di investimento rispetta i propri obblighi a norma dell’articolo 18.
7. Le imprese di investimento predispongono una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l’impresa di investimento ed il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l’impresa fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere integrati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.
8. I clienti devono ricevere dall’impresa di investimento adeguate relazioni sui servizi prestati ai suoi clienti. Tali relazioni comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto.
9. Nel caso in cui un servizio di investimento sia proposto come parte di un prodotto finanziario che è già soggetto ad altre disposizioni di diritto comunitario o a norme comuni europee connesse con gli enti creditizi e i crediti al consumo in relazione alla valutazione del rischio dei clienti e/o ai requisiti in materia di informazione, detto servizio non è ulteriormente soggetto agli obblighi stabiliti dal presente articolo.
10. Per assicurare la necessaria tutela degli investitori e l’applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 8, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione volte a garantire che le imprese di investimento rispettino i principi di cui ai predetti paragrafi quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai loro clienti. Queste misure di esecuzione prendono in considerazione:
a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;
b) la natura degli strumenti finanziari proposti o considerati;
c) la natura del cliente o potenziale cliente (al dettaglio o professionale).

Articolo 20

Prestazione di servizi tramite un’altra impresa di investimento
Gli Stati membri consentono ad un’impresa di investimento che riceva, tramite un’altra impresa di investimento, istruzioni di fornire servizi di investimento o servizi accessori per conto di un cliente di basarsi sulle informazioni relative a tale cliente comunicate dall’impresa che ha trasmesso le istruzioni. L’impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile della completezza e dell’accuratezza delle informazioni trasmesse.
L’impresa di investimento che riceva in questo modo istruzioni di prestare servizi per conto di un cliente può inoltre basarsi sulle raccomandazioni relative al servizio o all’operazione in questione fornite al cliente da un’altra impresa di investimento. L’impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile dell’adeguatezza, per il cliente, delle raccomandazioni o consulenza fornite.
L’impresa di investimento che riceva le istruzioni o gli ordini dei clienti tramite un’altra impresa di investimento rimane responsabile della prestazione del servizio o dell’esecuzione dell’operazione in questione sulla base delle informazioni o raccomandazioni summenzionate, ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente titolo.

Articolo 21

Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni, della natura, dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Tuttavia, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, l’impresa di investimento è tenuta ad eseguire l’ordine seguendo tali istruzioni.
2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento istituiscano e attuino efficaci meccanismi per ottemperare al paragrafo 1. In particolare gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di definire ed attuare una strategia di esecuzione degli ordini che consenta loro di ottenere, per gli ordini del loro cliente, il miglior risultato possibile a norma del paragrafo 1.
3. La strategia di esecuzione degli ordini specifica, per ciascuna categoria di strumenti, le informazioni circa le varie sedi nelle quali l’impresa di investimento esegue gli ordini dei suoi clienti e i fattori che influenzano la scelta della sede di esecuzione. Essa precisa almeno le sedi che permettono all’impresa di investimento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente.
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento forniscano informazioni appropriate ai loro clienti in merito alla loro strategia di esecuzione degli ordini. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare dei loro clienti per la strategia di esecuzione degli ordini.
Gli Stati membri prescrivono, qualora la strategia di esecuzione degli ordini preveda che gli ordini dei clienti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, che l’impresa di investimento, in particolare, informi i clienti o potenziali clienti circa tale possibilità. Gli Stati membri prescrivono parimenti che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare esplicito dei loro clienti prima di procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Le imprese di investimento possono ottenere che tale consenso sia formulato sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni.
4. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di controllare l’efficacia dei loro dispositivi di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze. In particolare le imprese di investimento valutano, regolarmente se le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se esse debbano modificare i dispositivi di esecuzione. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento notifichino ai clienti qualsiasi modifica rilevante dei loro dispositivi per l’esecuzione degli ordini o della loro strategia di esecuzione.
5. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le imprese di investimento devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, dietro loro richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia dell’impresa in materia di esecuzione.
6. Per garantire la necessaria tutela degli investitori e il funzionamento equo ed ordinato dei mercati e per assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi 1, 3 e 4, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti:
a) i criteri per determinare l’importanza relativa dei vari fattori che a norma del paragrafo 1 possono essere presi in considerazione per determinare il miglior risultato possibile tenuto conto dell’entità e del tipo dell’ordine nonché della natura, al dettaglio o professionale del cliente;
b) i fattori che possono essere presi in considerazione da un’impresa di investimento allorché riesamina i suoi dispositivi in materia di esecuzione e le circostanze nelle quali può rivelarsi appropriata una modifica di tali dispositivi, e in particolare, i fattori per determinare quali sedi consentano alle imprese di investimento di ottenere, regolarmente, il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti;
c) la natura e la portata delle informazioni da fornire ai clienti in merito alle strategie di esecuzione, a norma del paragrafo 3.

Articolo 22

Regole per la gestione degli ordini dei clienti
1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti applichino procedure e dispositivi che assicurino un’esecuzione rapida, equa ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa impresa.
Tali procedure o dispositivi permettono l’esecuzione di ordini equivalenti dei loro clienti in funzione della data della loro ricezione da parte dell’impresa di investimento.
2. Gli Stati membri prescrivono che, in caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, le imprese di investimento adottino misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. Gli Stati membri possono decidere che le imprese di investimento ottemperino a questi obblighi trasmettendo ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti possano esentare dall’obbligo di pubblicazione in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, a norma dell’articolo 44, paragrafo 2.
3. Per garantire che le misure volte ad assicurare la protezione degli investitori ed il funzionamento equo ed ordinato dei mercati finanziari tengano conto dell’evoluzione di tali mercati sotto il profilo tecnico e per garantire l’applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione che definiscono:
a) le condizioni e la natura delle procedure e dei dispositivi che determinano un’esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti e le situazioni nelle quali o i tipi di operazioni per i quali le imprese di investimento possono ragionevolmente rinunciare ad un’esecuzione rapida in modo da ottenere condizioni più favorevoli per i clienti;
b) i diversi metodi attraverso i quali si può considerare che un’impresa di investimento abbia adempiuto al proprio obbligo di divulgare al mercato gli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguibili immediatamente.
Articolo 23
Obblighi delle imprese di investimento che nominano agenti collegati
1. Gli Stati membri possono decidere di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati per promuovere i loro servizi, procurare clienti o ricevere ordini dei clienti o dei potenziali clienti e trasmetterli, collocare strumenti finanziari e prestare consulenza rispetto agli strumenti e servizi finanziari proposti da tali imprese.
2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che decidono di nominare agenti collegati mantengano la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta da detti agenti quando operano per conto di tali imprese. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di garantire che gli agenti collegati comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale impresa rappresentano.
Gli Stati membri possono consentire, a norma dell’articolo 13, paragrafi 6, 7 e 8, agli agenti collegati registrati nel loro territorio di amministrare fondi e/o strumenti finanziari dei loro clienti per conto e sotto la piena responsabilità dell’impresa di investimento per la quale operano nel loro territorio o, in caso di attività transfrontaliera, nel territorio di uno Stato membro che consente all’agente collegato di amministrare fondi del cliente.
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento controllino le attività esercitate dai loro agenti collegati in modo che esse continuino a rispettare le disposizioni della presente direttiva quando agiscono tramite agenti collegati.
3. Gli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati istituiscono un registro pubblico. Gli agenti collegati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti.
Qualora, a norma del paragrafo 1, lo Stato membro in cui l’agente collegato è stabilito decida di non permettere alle imprese di investimento, autorizzate dalle rispettive autorità competenti, di nominare agenti collegati, detti agenti collegati sono iscritti nel registro presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento per conto della quale agiscono.
Gli Stati membri assicurano che gli agenti collegati siano iscritti nel registro pubblico solo quando sia stato accertato che soddisfano il criterio dell’onorabilità e possiedono conoscenze generali, commerciali e professionali adeguate per essere in grado di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti il servizio proposto al cliente o potenziale cliente.
Gli Stati membri possono decidere di lasciare alle imprese di investimento la facoltà di verificare se gli agenti collegati che esse hanno nominato soddisfano il criterio dell’onorabilità e possiedano le conoscenze di cui al precedente comma.
Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato dal pubblico.
4. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che nominano agenti collegati adottino misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività degli agenti collegati che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva sulle attività esercitate dall’agente collegato per conto dell’impresa di investimento.
Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di collaborare con le imprese di investimento e gli enti creditizi, le loro associazioni o altri soggetti nel registrare gli agenti collegati e nel controllare l’ottemperanza di tali agenti ai requisiti fissati al paragrafo 3. In particolare gli agenti collegati possono essere registrati da un’impresa di investimento, un ente creditizio o da loro associazioni e altri soggetti sotto la vigilanza dell’autorità competente.
5. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento nominino solo gli agenti collegati iscritti nei registri pubblici di cui al paragrafo 3.
6. Gli Stati membri possono inasprire i requisiti fissati nel presente articolo o aggiungere altri requisiti per gli agenti collegati iscritti nel registro nell’ambito della loro giurisdizione.

Articolo 24

Operazioni con controparti qualificate
1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti e/o a negoziare per conto proprio e/o a ricevere e trasmettere ordini possano determinare o concludere operazioni con controparti qualificate senza essere obbligate a conformarsi agli obblighi previsti agli articoli 19, 21 e 22, paragrafo 1 rispetto a tali operazioni o a qualsiasi servizio accessorio ad esse direttamente connesso.
2. Gli Stati membri riconoscono come controparti qualificate, ai fini del presente articolo, le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICVM e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto comunitario o il diritto interno di uno Stato membro, le imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere k) e l), i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali.
La classificazione come controparte qualificata- di cui al primo comma non pregiudica il diritto del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l’impresa di investimento sono soggetti agli articoli 19, 21 e 22.
3. Gli Stati membri possono altresì riconoscere come controparti qualificate altre imprese che soddisfano requisiti adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative. Nel caso di un’operazione per la quale la potenziale controparte rientra in un’altra giurisdizione, l’impresa di investimento tiene conto dello status di tale altra impresa, come stabilito dalla legislazione o dalle misure dello Stato membro nel quale l’impresa è stabilita.
Gli Stati membri assicurano che l’impresa di investimento che conclude operazioni a norma del paragrafo 1 con siffatte imprese ottenga dalla sua eventuale controparte la conferma esplicita che quest’ultima accetta di essere trattata come controparte qualificata. Gli Stati membri autorizzano l’impresa di investimento ad ottenere tale conferma sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni.
4. Gli Stati membri possono riconoscere come controparti qualificate soggetti di paesi terzi equivalenti alle categorie di soggetti menzionate al paragrafo 2.
Gli Stati membri possono parimenti riconoscere come controparti qualificate imprese di paesi terzi quali quelle di cui al paragrafo 3 soggette a condizioni e requisiti identici a quelli contemplati al paragrafo 3.
5. Per garantire l’applicazione uniforme dei paragrafi 2, 3 e 4 alla luce dei cambiamenti nella prassi di mercato e per facilitare il buon funzionamento del mercato unico, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione che precisino:
a) le procedure per chiedere di essere trattati come clienti a norma del paragrafo 2;
b) le procedure per ottenere l’esplicita conferma dalle eventuali controparti a norma del paragrafo 3;
c) i requisiti adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative, in base ai quali un’impresa può essere considerata come controparte qualificata a norma del paragrafo 3.
[…]

Articolo 72

Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 73

Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.