Direttiva 2006/73/CE della Commissione

del 10 agosto 2006

recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 10, l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafo 10, l’articolo 21, paragrafo 6, l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

[…]

(66)

Quando stabilisce la propria strategia di esecuzione a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, l’impresa di investimento deve determinare l’importanza relativa dei fattori menzionati all’articolo 21, paragrafo 1, della predetta direttiva, o almeno stabilire la procedura attraverso la quale determinare l’importanza relativa di tali fattori, in modo da poter fornire il migliore risultato possibile ai propri clienti. Per poter applicare efficacemente tale strategia, le imprese di investimento devono selezionare le sedi di esecuzione che consentono loro di ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per quanto riguarda l’esecuzione degli ordini dei

clienti. Le imprese di investimento devono applicare la loro strategia di esecuzione a ciascun ordine di clienti da loro eseguito, al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il cliente conformemente a tale strategia. L’obbligo di cui alla direttiva 2004/39/CE di adottare tutte le misure

ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente non deve comportare che l’impresa di investimento sia tenuta ad includere nella sua strategia di esecuzione tutte le sedi di esecuzione disponibili.

(67)

Al fine di garantire che l’impresa di investimento ottenga il miglior risultato possibile per il cliente al dettaglio quando esegue un suo ordine in assenza di sue istruzioni specifiche, l’impresa deve prendere in considerazione tutti i fattori che le consentiranno di fornire il migliore risultato possibile in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi connessi all’esecuzione. A fattori quali la rapidità, la probabilità di esecuzione e di regolamento, le dimensioni e la natura dell’ordine, l’impatto sul mercato ed altri costi impliciti dell’operazione può essere data precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi servano a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

(68)

Quando le imprese di investimento eseguono un ordine seguendo le istruzioni specifiche del cliente, si deve considerare che abbiano soddisfatto i loro obblighi in materia di esecuzione alle condizioni migliori soltanto per la parte o l’aspetto dell’ordine ai quali si riferiscono le istruzioni del cliente. Il fatto che il cliente abbia dato istruzioni specifiche riguardanti una parte o un aspetto dell’ordine non solleva l’impresa di investimento dai suoi obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell’ordine del cliente di cui tali istruzioni non trattano. L’impresa di investimento non deve indurre il cliente a darle istruzioni al fine di eseguire un ordine in un determinato modo, indicando espressamente o suggerendo implicitamente il contenuto delle istruzioni al cliente, quando l’impresa dovrebbe ragionevolmente sapere che istruzioni in tal senso le impedirebbero probabilmente di ottenere il migliore risultato possibile per tale cliente. Tuttavia ciò non deve impedire all’impresa di invitare il cliente a scegliere tra due o più sedi di negoziazione specifiche, purché tali sedi siano in linea con la strategia di esecuzione dell’impresa.

(69)

La negoziazione per conto proprio con i clienti da parte dell’impresa di investimento deve essere considerata come l’esecuzione degli ordini dei clienti e pertanto deve essere soggetta agli obblighi di cui alla direttiva 2004/39/CE e alla presente direttiva ed in particolare agli obblighi inerenti all’esecuzione alle condizioni migliori. Tuttavia, se l’impresa d’investimento presenta un’offerta ad un cliente e tale offerta soddisferebbe gli obblighi dell’impresa d’investimento di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE qualora l’impresa eseguisse tale offerta nel momento in cui viene presentata, l’impresa soddisferà questi stessi obblighi se esegue la sua offerta dopo che il cliente la accetta, purché, tenendo conto delle condizioni mutevoli del mercato e del tempo trascorso tra l’offerta e la sua accettazione, l’offerta non sia manifestamente superata.

(70)

L’obbligo di ottenere il miglior risultato possibile quando si eseguono gli ordini dei clienti si applica in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari. Tuttavia, date le differenze tra le strutture dei mercati o degli strumenti finanziari, può essere difficile identificare ed applicare uno standard ed una procedura uniformi per l’esecuzione alle condizioni migliori che siano validi ed efficaci per tutte le categorie di strumenti. Pertanto l’obbligo di esecuzione alle condizioni migliori deve essere applicato in modo da tenere conto delle diverse circostanze collegate all’esecuzione degli ordini relativi a particolari tipi di strumenti finanziari. Ad esempio, le operazioni aventi per oggetto uno strumento finanziario OTC personalizzato, che comportano una relazione contrattuale particolare adattata alle caratteristiche del cliente e dell’impresa di investimento, possono non essere comparabili, ai fini dell’esecuzione alle condizioni migliori, con le operazioni aventi per oggetto azioni negoziate in sedi di esecuzione centralizzate.

(71)

Ai fini della determinazione della migliore esecuzione in caso di ordini di clienti al dettaglio, i costi relativi all’esecuzione devono includere le commissioni o competenze proprie all’impresa applicate al cliente per scopi limitati, nei casi in cui più di una sede inclusa nella strategia di esecuzione dell’impresa sia in grado di eseguire un determinato ordine. In tali casi, le commissioni proprie all’impresa e i costi da essa applicati per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili devono essere presi in considerazione per valutare e comparare i risultati per il cliente che sarebbero raggiunti eseguendo l’ordine in ciascuna di tali sedi. Tuttavia non si intende prescrivere all’impresa di comparare i risultati che sarebbero raggiunti per i suoi clienti sulla base della sua strategia di esecuzione e delle sue commissioni e competenze con i risultati che potrebbero essere raggiunti per lo stesso cliente da qualsiasi altra impresa di investimento sulla base di una diversa strategia di esecuzione o di una diversa struttura di commissioni o competenze. Né si intende prescrivere all’impresa di comparare le differenze tra le proprie commissioni dovute a differenze nella natura dei servizi che l’impresa fornisce ai clienti.

(72)

Le disposizioni della presente direttiva che prevedono che i costi di esecuzione includono le commissioni o competenze proprie all’impresa di investimento applicate al cliente per la prestazione di un servizio di investimento non devono applicarsi al fine di determinare quali sedi di esecuzione devono essere incluse nella strategia di esecuzione dell’impresa ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.

(73)

Se l’impresa di investimento diversifica le proprie commissioni o gli spread applicati ai clienti a seconda della sede di esecuzione e tale differenza non riflette effettive differenze di costo dell’esecuzione tra una sede e l’altra, si deve considerare che essa strutturi o applichi le sue commissioni in un modo che configura una discriminazione scorretta tra sedi di esecuzione.

(74)

Le disposizioni della presente direttiva riguardanti la strategia di esecuzione sono senza pregiudizio dell’obbligo generale delle imprese di investimento di cui all’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE di controllare l’efficacia dei loro dispositivi e strategia di esecuzione degli ordini e di valutare periodicamente le sedi di esecuzione previste nella loro strategia di esecuzione.

(75)

La presente direttiva non è intesa ad imporre una duplicazione degli sforzi, ai fini dell’esecuzione alle condizioni migliori, sia a carico dell’impresa di investimento che fornisce il servizio di ricezione e trasmissione di ordini o gestione del portafoglio, sia a carico dell’impresa di investimento alla quale la prima trasmette i suoi ordini a fini di esecuzione.

(76)

L’obbligo di esecuzione alle condizioni migliori previsto dalla direttiva 2004/39/CE impone alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per i loro clienti. La qualità dell’esecuzione, che include aspetti quali la rapidità e la probabilità di esecuzione (fill rate) e la disponibilità e l’incidenza del miglior prezzo, è un fattore importante per poter assicurare l’esecuzione alle condizioni migliori. La disponibilità, la comparabilità e il consolidamento dei dati relativi alla qualità dell’esecuzione offerta dalle varie sedi di esecuzione è fondamentale per consentire alle imprese di investimento e agli investitori di identificare le sedi di esecuzione che offrono la migliore qualità di esecuzione per i loro clienti. La presente direttiva non prescrive alle sedi di esecuzione di pubblicare i dati relativi alla qualità della loro esecuzione, in quanto le sedi di esecuzione e i fornitori di dati devono avere la possibilità di sviluppare soluzioni per quanto concerne la presentazione di tali dati. La Commissione deve presentare una relazione, entro il 1o novembre 2008, sugli sviluppi intervenuti in questo settore a seguito dell’azione del mercato, al fine di valutare la disponibilità, la comparabilità ed il consolidamento a livello europeo delle informazioni relative alla qualità dell’esecuzione.

(77)

Ai fini delle disposizioni della presente direttiva relative alla gestione degli ordini dei clienti, la riassegnazione delle operazioni deve essere considerata dannosa per il cliente se, a seguito di essa, viene data precedenza in modo scorretto all’impresa di investimento o ad un altro cliente.

(78)

Senza pregiudizio della direttiva 2003/6/CE, ai fini delle disposizioni della presente direttiva relative alla gestione degli ordini dei clienti, tali ordini non devono essere trattati come ordini per il resto comparabili se sono ricevuti tramite canali diversi e non sarebbe possibile eseguirli in successione. Agli altri fini di tali disposizioni, l’eventuale uso da parte dell’impresa di investimento di informazioni relative ad ordini pendenti di clienti ai fini della negoziazione per conto proprio degli strumenti finanziari ai quali si riferiscono tali ordini o di strumenti finanziari collegati deve essere considerato un abuso di tali informazioni. Tuttavia il mero fatto che i market maker o gli organismi autorizzati ad agire come controparti si limitino alla legittima attività di acquistare e vendere strumenti finanziari o che le persone autorizzate ad eseguire ordini per conto di terzi si limitino ad eseguirli come di dovere non deve di per sé essere considerato come un abuso di informazioni.

[….]

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

[….]

Sezione 2

Informazioni fornite ai clienti e potenziali clienti

Articolo 27

(Articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)

Condizioni che le informazioni devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, che esse indirizzano a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio o che esse distribuiscono in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute, soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono includere il nome dell’impresa di investimento.

Devono essere accurate ed in particolare non devono sottolineare gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche un’indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti.

Devono essere sufficienti e presentate in modo da essere con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute.

Non devono mascherare, minimizzare od oscurare elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti.

3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari o persone che prestano servizi di investimento o accessori, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

il raffronto deve avere un senso e deve essere presentato in modo corretto ed equilibrato;

b)

le fonti di informazione utilizzate per il raffronto devono essere specificate;

c)

i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto devono essere indicati.

4. Quando le informazioni contengono un’indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

tale indicazione non deve costituire l’elemento centrale della comunicazione;

b)

le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni immediatamente precedenti, o l’intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l’indice finanziario è stato creato o il servizio di investimento è stato fornito se inferiore a 5 anni, oppure riguardanti un periodo più lungo eventualmente deciso dall’impresa e in ogni caso tali dati devono essere basati su periodi completi di 12 mesi;

c)

il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni devono essere chiaramente indicati;

d)

le informazioni devono contenere l’avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;

e)

quando tale indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni devono indicare chiaramente di che valuta si tratta e avvertire che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;

f)

quando l’indicazione è basata sui risultati lordi, deve essere comunicato l’importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri.

5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, devono riguardare uno strumento finanziario o un indice finanziario e devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le simulazioni dei risultati passati devono essere basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o soggiacenti allo strumento finanziario in questione;

b)

per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), devono essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), e) e f);

c)

le informazioni devono contenere l’avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

6. Quando le informazioni contengono dati sui risultati futuri, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

non devono basarsi su simulazioni di risultati passati o farvi riferimento;

b)

devono basarsi su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;

c)

quando l’informazione è basata sui risultati lordi, deve essere comunicato l’importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri;

d)

devono contenere l’avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

7. Quando le informazioni fanno riferimento ad un trattamento fiscale particolare, devono indicare in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

8. Le informazioni non devono utilizzare il nome di qualsiasi autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi i prodotti o i servizi dell’impresa di investimento.

Articolo 28

(Articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE)

Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento notifichino ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che l’impresa di investimento ha classificato di recente, come richiesto dalla direttiva 2004/39/CE, la loro classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata conformemente alla predetta direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento informino i clienti, su un supporto durevole, circa l’eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

3. Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento, le quali possono agire o su loro iniziativa o su richiesta del cliente:

a)

a trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE;

b)

a trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale ai sensi dell’allegato II, parte I, della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 29

(Articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE)

Obblighi generali di informazione nei confronti dei clienti

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, in tempo utile prima che tale cliente o potenziale cliente sia vincolato da qualsiasi accordo per la prestazione di servizi di investimento o accessori, o prima della prestazione di tali servizi qualora essa sia precedente, le seguenti informazioni:

a)

i termini di qualsiasi accordo del tipo suddetto;

b)

le informazioni di cui all’articolo 30 riguardanti tale contratto o tali servizi di investimento o accessori.

2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire le informazioni di cui agli articoli da 30 a 33 ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori a tali clienti.

3. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire ai clienti professionali le informazioni di cui all’articolo 32, paragrafi 5 e 6, in tempo utile prima della prestazione del servizio in questione.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 vengono fornite su un supporto durevole o tramite un sito Internet (quando esso non costituisce un supporto durevole), purché le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, siano soddisfatte.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri consentono alle imprese di investimento, nelle circostanze seguenti, di fornire al cliente al dettaglio le informazioni di cui al paragrafo 1 immediatamente dopo che tale cliente sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione di servizi di investimento o accessori e le informazioni di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo l’inizio della prestazione del servizio:

a)

l’impresa non ha potuto rispettare i termini specificati ai paragrafi 1 e 2 in quanto, su richiesta del cliente, l’accordo è stato concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce all’impresa di fornire le informazioni conformemente al paragrafo 1 o 2;

b)

in tutti i casi in cui l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (11), non prescrive altrimenti, l’impresa di investimento adempie agli obblighi di cui al predetto articolo in relazione al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, agendo come se tale cliente o potenziale cliente fosse un «consumatore» e l’impresa di investimento fosse un «fornitore» ai sensi della predetta direttiva.

6. Gli Stati membri assicurano che l’impresa di investimento notifichi al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite in virtù degli articoli da 30 a 33 che sia pertinente per un servizio che l’impresa fornisce a tale cliente. Tale notifica viene fatta su un supporto durevole, se le informazioni alle quali si riferisce vengono fornite su un supporto durevole.

7. Gli Stati membri richiedono alle imprese di investimento di assicurarsi che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano conformi a quelle che l’impresa fornisce ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e accessori.

8. Gli Stati membri assicurano che, quando una comunicazione di marketing contiene un’offerta o un invito della seguente natura e specifica le modalità di risposta o include un modulo attraverso il quale può essere data una risposta, essa includa le informazioni di cui agli articoli da 30 a 33 che siano rilevanti per tale offerta o invito:

a)

offerta a concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio con qualsiasi persona che risponda alla comunicazione;

b)

invito a qualsiasi persona che risponda alla comunicazione a fare un’offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio.

Tuttavia il primo comma non si applica se, per rispondere ad un’offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione di marketing, il potenziale cliente al dettaglio deve far riferimento ad uno o più altri documenti, che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.

Articolo 30

(Articolo 19, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 2004/39/CE)

Informazioni sull’impresa di investimento e i suoi servizi destinate ai clienti al dettaglio e ai potenziali clienti al dettaglio

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le seguenti informazioni generali, laddove siano pertinenti:

a)

il nome e l’indirizzo dell’impresa di investimento e i dettagli di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare in modo efficace con l’impresa;

b)

le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l’impresa di investimento e ricevere da essa documenti e altre informazioni;

c)

i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l’impresa di investimento e il cliente, anche, se pertinente, per l’invio e la ricezione di ordini;

d)

una dichiarazione che l’impresa di investimento è autorizzata e il nome e l’indirizzo di contatto dell’autorità competente che l’ha autorizzata;

e)

quando l’impresa di investimento opera tramite un agente collegato, una dichiarazione in tal senso in cui viene specificato lo Stato membro in cui tale agente è registrato;

f)

la natura, la frequenza e le date delle relazioni sull’esecuzione del servizio che l’impresa di investimento presta al cliente conformemente all’articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE;

g)

se l’impresa di investimento detiene strumenti finanziari o fondi di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate dall’impresa per assicurare la loro protezione, compresi i dati principali di qualsiasi sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente che si applichi all’impresa in virtù delle sue attività in uno Stato membro;

h)

una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica seguita dall’impresa in materia di conflitti di interesse conformemente all’articolo 22;

i)

ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa tale politica in materia di conflitti di interesse su un supporto durevole o tramite un sito Internet (qualora esso non costituisca un supporto durevole), purché le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, siano soddisfatte.

2. Gli Stati membri assicurano che, quando le imprese di investimento forniscono il servizio di gestione del portafoglio, stabiliscano un metodo appropriato di valutazione e raffronto, come ad esempio un parametro di riferimento significativo, che sia basato sugli obiettivi di investimento del cliente e sui tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente al quale viene fornito il servizio di valutarne l’esecuzione da parte dell’impresa.

3. Gli Stati membri prescrivono che, quando le imprese di investimento propongono di fornire servizi di gestione del portafoglio ad un cliente al dettaglio o ad un potenziale cliente al dettaglio, forniscano al cliente, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti, laddove pertinenti:

a)

informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente;

b)

i dettagli di eventuali deleghe della gestione discrezionale della totalità o di una parte degli strumenti finanziari o dei fondi contenuti nel portafoglio del cliente;

c)

la descrizione di qualsiasi parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;

d)

i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;

e)

gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.

Articolo 31

(Articolo 19, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2004/39/CE)

Informazioni sugli strumenti finanziari

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione deve spiegare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.

2. La descrizione dei rischi include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:

a)

i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell’effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell’investimento;

b)

la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per tali strumenti;

c)

il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisizione degli strumenti;

d)

eventuali requisiti di margine od obbligazioni analoghe applicabili a strumenti di tale tipo.

Gli Stati membri possono specificare i termini precisi, o il contenuto, della descrizione dei rischi di cui al presente paragrafo.

3. Se l’impresa di investimento fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un’offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, tale impresa comunica al cliente o potenziale cliente dove tale prospetto è a disposizione del pubblico.

4. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario composto da due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, l’impresa di investimento fornisce una descrizione adeguata delle componenti di tale strumento e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.

5. Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia.

Articolo 32

(Articolo 19, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 2004/39/CE)

Requisiti di informazione concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi appartenenti a clienti al dettaglio forniscano a tali clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 laddove pertinenti.

2. L’impresa di investimento informa il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio della possibilità, qualora esista, che gli strumenti finanziari o i fondi di tale cliente siano detenuti da un terzo per conto dell’impresa, nonché della responsabilità che essa si assume, conformemente al diritto nazionale applicabile, per qualsiasi atto od omissione di tale terzo e delle conseguenze che l’eventuale insolvenza di quest’ultimo determinerebbe per il cliente.

3. Quando gli strumenti finanziari del cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possono, se consentito dal diritto nazionale, essere detenuti in un conto omnibus da un terzo, l’impresa di investimento informa il cliente di questo fatto e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.

4. Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del cliente detenuti da un terzo siano identificati separatamente dagli strumenti finanziari di proprietà di tale terzo o dell’impresa d’investimento, l’impresa di investimento informa il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio di questo fatto e dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.

5. Quando i conti che contengono strumenti finanziari o fondi appartenenti al cliente o potenziale cliente sono o saranno soggetti ad un ordinamento giuridico diverso da quello di uno Stato membro, l’impresa di investimento informa tale cliente o potenziale cliente di tale fatto ed indica in che misura i diritti del cliente o potenziale cliente relativi a tali strumenti finanziari o fondi possano differire di conseguenza.

6. L’impresa di investimento informa il cliente circa l’esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l’impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi. Laddove applicabile, informa il cliente del fatto che un depositario può avere un diritto di garanzia o privilegio o diritto di compensazione in relazione a tali strumenti o fondi.

7. L’impresa di investimento, prima di realizzare operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente al dettaglio o di utilizzare altrimenti tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un altro cliente, fornisce al cliente al dettaglio in tempo utile prima dell’utilizzo di tali strumenti, su un supporto durevole, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per l’impresa di investimento, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.

Articolo 33

(Articolo 19, paragrafo 3, quarto trattino, della direttiva 2004/39/CE)

Informazioni sui costi e sugli oneri connessi

Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire ai loro clienti al dettaglio e potenziali clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi comprendenti, laddove pertinenti, i seguenti elementi:

a)

il prezzo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite l’impresa di investimento o, se non può essere indicato un prezzo esatto, la base per il calcolo del prezzo totale cosicché il cliente possa verificarla;

b)

quando una parte qualsiasi del prezzo totale di cui alla lettera a) deve essere pagata o è espressa in valuta estera, l’indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili;

c)

l’indicazione della possibilità che emergano altri costi per il cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario o al servizio di investimento, che non sono pagati tramite l’impresa di investimento o imposti da essa;

d)

le modalità per il pagamento o altra prestazione.

Ai fini della lettera a), le commissioni applicate dall’impresa vengono scomposte in ciascun caso in voci distinte.

Articolo 34

(Articolo 19, paragrafo 3, secondo e quarto trattino, della direttiva 2004/39/CE)

Informazioni redatte conformemente alla direttiva 85/611/CEE

1. Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda le quote di organismi di investimento collettivo soggetti alla direttiva 85/611/CEE, si consideri che un prospetto semplificato conforme all’articolo 28 di tale direttiva fornisca informazioni appropriate ai fini dell’articolo 19, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2004/39/CE.

2. Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda le quote di organismi di investimento collettivo soggetti alla direttiva 85/611/CEE, si consideri che un prospetto semplificato conforme all’articolo 28 di tale direttiva fornisca informazioni appropriate ai fini dell’articolo 19, paragrafo 3, quarto trattino, della direttiva 2004/39/CE rispetto ai costi e agli oneri connessi propri all’OICVM, incluse le commissioni di entrata e uscita.

Sezione 3

Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza

Articolo 35

(Articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE)

Valutazione dell’adeguatezza

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento ottengano dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per ritenere, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, che la specifica operazione raccomandata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione del portafoglio soddisfi i seguenti criteri:

a)

corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente in questione;

b)

sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;

c)

sia di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.

2. Quando l’impresa di investimento fornisce un servizio di investimento ad un cliente professionale ha il diritto di presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del paragrafo 1, lettera c).

Quando tale servizio di investimento consiste nella prestazione di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale di cui all’allegato II, parte I, della direttiva 2004/39/CE, l’impresa di investimento ha il diritto di presumere, ai fini del paragrafo 1, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento connesso compatibile con gli obiettivi di investimento di tale cliente.

3. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del suo reddito regolare, delle sue attività, comprese le sue attività liquide, dei suoi investimenti e beni immobili e dei suoi impegni finanziari regolari.

4. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell’investimento, laddove pertinenti.

5. Quando l’impresa di investimento che fornisce un servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio non ottiene le informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE, l’impresa non raccomanda i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente.

Articolo 36

(Articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2004/39/CE)

Valutazione dell’appropriatezza

Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che, per valutare se un servizio di investimento sia appropriato per un cliente, come previsto all’articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2004/39/CE, verifichino se tale cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che il prodotto o servizio di investimento offerto o richiesto comporta.

A tal fine l’impresa di investimento ha il diritto di presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi a quei determinati servizi di investimento od operazioni o a quei tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come cliente professionale.

Articolo 37

(Articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/39/CE)

Disposizioni comuni per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore dell’investimento includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e l’importanza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, nonché la complessità e i rischi connessi:

a)

i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;

b)

la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;

c)

il livello di istruzione e la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente o del potenziale cliente.

2. L’impresa di investimento non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/39/CE.

3. L’impresa di investimento ha il diritto di fare affidamento sulle informazioni fornite dai suoi clienti o potenziali clienti, a meno che non sia al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.

Articolo 38

(Articolo 19, paragrafo 6, primo trattino, della direttiva 2004/39/CE)

Prestazione di servizi relativi a strumenti non complessi

Uno strumento finanziario che non sia menzionato all’articolo 19, paragrafo 6, primo trattino, della direttiva 2004/39/CE è considerato non complesso se soddisfa i seguenti criteri:

a)

non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18), lettera c), né dell’allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), della direttiva 2004/39/CE;

b)

devono esistere frequenti opportunità di cedere, riscattare o realizzare altrimenti tale strumento a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato e che siano i prezzi di mercato o i prezzi messi a disposizione, o convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall’emittente;

c)

non deve implicare alcuna passività effettiva o potenziale per il cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento;

d)

devono essere pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche, in modo tale che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un’operazione su tale strumento.

Articolo 39

(Articolo 19, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2004/39/CE)

Accordo con il cliente al dettaglio

Gli Stati membri prescrivono all’impresa di investimento che fornisce servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti ad un nuovo cliente al dettaglio per la prima volta dopo la data di applicazione della presente direttiva di concludere un accordo di base scritto, su carta o altro supporto durevole, con il cliente, in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell’impresa e del cliente.

I diritti e i doveri delle parti dell’accordo possono essere inclusi facendo riferimento ad altri documenti o testi giuridici.

Sezione 4

Comunicazioni ai clienti

Articolo 40

(Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE)

Obblighi di comunicazione rispetto all’esecuzione di ordini che esulino dalla gestione del portafoglio

1. Gli Stati membri assicurano che quando le imprese di investimento hanno eseguito un ordine, che esuli dalla gestione del portafoglio, per conto di un cliente, prendano i seguenti provvedimenti rispetto a tale ordine:

a) l’impresa di investimento deve fornire prontamente al cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione di tale ordine;

b) nel caso di un cliente al dettaglio, l’impresa di investimento deve inviare al cliente un avviso su un supporto durevole che conferma l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo seguente all’esecuzione o, se l’impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo seguente la ricezione della conferma da tale terzo.

La lettera b) non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un’altra persona.

Le lettere a) e b) non si applicano quando gli ordini eseguiti per conto dei clienti riguardano obbligazioni che finanziano accordi di prestito ipotecario con i detti clienti, nel qual caso l’operazione viene comunicata contemporaneamente ai termini del prestito ipotecario, ma non oltre un mese dopo l’esecuzione dell’ordine.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.

3. Gli Stati membri assicurano che, in caso di ordini per un cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che vengono eseguiti periodicamente, le imprese di investimento prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 1, lettera b), o forniscono al cliente al dettaglio, almeno ogni sei mesi, le informazioni elencate al paragrafo 4 rispetto a tali operazioni.

4. L’avviso di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene le informazioni seguenti, se pertinenti, e, laddove applicabile, secondo quanto previsto all’allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006:

a) l’identificativo dell’impresa che compie la comunicazione;

b) il nome o altro elemento di designazione del cliente;

c) il giorno di negoziazione;

d) l’ora di negoziazione;

e) la tipologia dell’ordine;

f) l’identificativo della sede di esecuzione;

g) l’identificativo dello strumento;

h) l’indicatore di acquisto/vendita;

i) la natura dell’ordine, in caso non si tratti di acquisto/vendita;

j) il quantitativo;

k) il prezzo unitario;

l) il corrispettivo totale;

m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora il cliente al dettaglio lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;

n) le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell’operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente;

o) se la controparte del cliente è la stessa impresa di investimento o una componente del suo gruppo o un altro cliente dell’impresa di investimento, la dichiarazione di questo fatto, a meno che l’ordine non sia stato eseguito tramite un sistema di negoziazione in modo da facilitare la negoziazione anonima.

Ai fini della lettera k), quando l’ordine è eseguito in tranche, l’impresa di investimento può fornire al cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio, l’impresa di investimento informa il cliente al dettaglio, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche.

5. L’impresa di investimento può fornire al cliente le informazioni di cui al paragrafo 4 utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.

Articolo 41

(Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE)

Obblighi di comunicazione riguardanti la gestione del portafoglio

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che prestano ai clienti il servizio di gestione del portafoglio di fornire a tali clienti rendiconti periodici, su un supporto durevole, delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto, a meno che tale rendiconto sia fornito da un’altra persona.

2. Nel caso dei clienti al dettaglio, i rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 includono le informazioni seguenti, laddove pertinenti:

a) il nome dell’impresa di investimento;

b) il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente al dettaglio;

c) il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile e il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto nonché il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;

d) l’importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per quanto riguarda le competenze di gestione totali e i costi totali connessi all’esecuzione, compresa, laddove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;

e) un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento per il rendimento (eventualmente) convenuto tra l’impresa di investimento e il cliente;

f) l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente;

g) informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;

h) per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all’articolo 40, paragrafo 4, lettere da c) a l), laddove pertinenti, a meno che il cliente non scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, nel qual caso si applica il paragrafo 4 del presente articolo.

3. Nel caso dei clienti al dettaglio, i rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 vengono forniti a cadenza semestrale, salvo nei seguenti casi:

a) se il cliente lo richiede, il rendiconto periodico deve essere fornito ogni tre mesi;

b) nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno ogni 12 mesi;

c) quando l’accordo di gestione del portafoglio tra l’impresa di investimento e il cliente al dettaglio autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno una volta al mese.

Le imprese di investimento informano i clienti al dettaglio che essi hanno il diritto di presentare richieste ai fini dell’applicazione della lettera a).

Tuttavia, la deroga di cui alla lettera b) non è applicabile in relazione alle operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18), lettera c), o di uno dei punti da 4) a 10) dell’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE.

4. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che, qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, esse forniscano prontamente a tale cliente, all’atto dell’esecuzione di un’operazione da parte del gestore del portafoglio, le informazioni essenziali in merito a tale operazione su un supporto durevole.

Quando il cliente interessato è un cliente al dettaglio, l’impresa di investimento gli invia una comunicazione di conferma dell’operazione, contenente le informazioni di cui all’articolo 40, paragrafo 4, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se l’impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo seguente la ricezione della conferma da tale terzo.

Il secondo comma non si applica nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un’altra persona.

Articolo 42

(Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE)

Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardanti le operazioni di gestione del portafoglio o le operazioni con passività potenziali

Gli Stati membri assicurano che se l’impresa di investimento realizza operazioni di gestione del portafoglio per clienti al dettaglio o gestisce conti di clienti al dettaglio che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, essa comunica altresì al cliente al dettaglio eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta tra l’impresa e il cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

Articolo 43

(Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE)

Rendiconti degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi di clienti di inviare, quanto meno una volta all’anno, a ciascun cliente per il quale detengono strumenti finanziari o fondi, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi, su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto non sia già stato fornito in altri rendiconti periodici.

Il primo comma non si applica agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2000/12/CE per quanto riguarda i depositi, ai sensi della predetta direttiva, detenuti da tali enti.

2. Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti:

a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o fondi detenuti dall’impresa di investimento per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;

b) in che misura eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;

c) l’entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati.

Nei casi in cui il portafoglio di un cliente includa i proventi di una o più operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.

3. Gli Stati membri consentono all’impresa di investimento che detenga strumenti finanziari o fondi del cliente e presti al cliente il servizio di gestione del portafoglio di includere il rendiconto delle attività del cliente di cui al paragrafo 1 nel rendiconto periodico che l’impresa fornisce a tale cliente in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 1.

Sezione 5

Esecuzione alle condizioni migliori

Articolo 44

(Articolo 21, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)

Criteri riguardanti l’esecuzione alle condizioni migliori

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento, quando eseguono gli ordini dei clienti, tengano conto dei seguenti criteri per stabilire l’importanza relativa dei fattori di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE:

a) le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;

b) le caratteristiche dell’ordine del cliente;

c) le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine;

d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.

Ai fini del presente articolo e dell’articolo 46, per «sede di esecuzione» si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un’entità che svolga in un paese terzo una funzione simile a quelle eseguite da una qualsiasi delle entità predette.

2. L’impresa di investimento soddisfa l’obbligo di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per il cliente, nella misura in cui esegua un ordine o un aspetto specifico di un ordine seguendo le istruzioni specifiche del cliente per quanto riguarda l’ordine o l’aspetto specifico dell’ordine.

3. Quando l’impresa di investimento esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.

Ai fini della migliore esecuzione possibile, qualora vi sia più di una sede concorrente per l’esecuzione di un ordine relativo ad uno strumento finanziario, per valutare e comparare i risultati per il cliente che sarebbero ottenuti eseguendo l’ordine in ciascuna delle sedi di negoziazione, incluse nella strategia di esecuzione degli ordini dell’impresa, in grado di eseguire tale ordine, vengono prese in considerazione le commissioni proprie e i costi dell’impresa per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

4. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento evitino di costituire o applicare le proprie commissioni in un modo che comporti una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l’altra.

5. Prima del 1o novembre 2008 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità, la comparabilità e il consolidamento delle informazioni riguardanti la qualità dell’esecuzione offerta dalle varie sedi di esecuzione.

Articolo 45

(Articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)

Dovere delle imprese di investimento che effettuano la gestione dei portafogli e la ricezione e trasmissione degli ordini di agire nel migliore interesse del cliente

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio di rispettare l’obbligo di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando piazzano presso altre entità, a fini di esecuzione, ordini derivanti da decisioni dell’impresa di investimento di negoziare strumenti finanziari per conto dei suoi clienti.

2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che prestano il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini di rispettare l’obbligo di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando trasmettono gli ordini dei clienti ad altre entità a fini di esecuzione.

3. Gli Stati membri assicurano che per conformarsi al paragrafo 1 o 2 le imprese di investimento adottino le misure di cui ai paragrafi da 4 a 6.

4. Le imprese di investimento adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti tenendo conto dei fattori di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/39. L’importanza relativa di questi fattori viene determinata con riferimento ai criteri di cui all’articolo 44, paragrafo 1, e, per i clienti al dettaglio, al requisito di cui all’articolo 44, paragrafo 3.

L’impresa di investimento soddisfa i suoi obblighi di cui al paragrafo 1 o 2 e non è tenuta ad adottare le misure di cui al presente paragrafo, nella misura in cui segue istruzioni specifiche dei suoi clienti quando piazza un ordine presso un’altra entità, o glielo trasmette, a fini di esecuzione.

5. Le imprese di investimento stabiliscono ed applicano una politica che consenta loro di conformarsi all’obbligo di cui al paragrafo 4. La politica identifica, per ciascuna categoria di strumenti, le entità presso le quali gli ordini sono piazzati o alle quali l’impresa di investimento trasmette gli ordini a fini di esecuzione. Le entità identificate devono avere dispositivi di esecuzione che consentano all’impresa di investimento di conformarsi ai propri obblighi di cui al presente articolo quando piazza o trasmette ordini a tale entità a fini di esecuzione.

Le imprese di investimento forniscono informazioni appropriate ai loro clienti sulla politica stabilita conformemente al presente paragrafo.

6. Le imprese di investimento controllano su base regolare l’efficacia della politica stabilita conformemente al paragrafo 5 ed in particolare la qualità dell’esecuzione delle entità identificate in tale politica e, laddove appropriato, pongono rimedio ad eventuali carenze.

Inoltre le imprese di investimento rivedono la politica ogni anno. Tale riesame viene anche fatto ogni volta che si verifica una modifica rilevante, che influisce sulla capacità dell’impresa di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti.

7. Il presente articolo non si applica quando l’impresa di investimento che presta il servizio di gestione del portafoglio e/o di ricezione e trasmissione degli ordini esegue altresì gli ordini ricevuti o le decisioni di negoziare per conto del portafoglio dei suoi clienti. In tali casi si applica l’articolo 21 della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 46

(Articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2004/39/CE)

Strategia di esecuzione

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento riesaminino annualmente la strategia di esecuzione stabilita conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, nonché i propri dispositivi di esecuzione degli ordini.

Tale riesame viene anche fatto ogni volta che si verifica una modifica rilevante, che influisce sulla capacità dell’impresa di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella propria strategia di esecuzione.

2. Le imprese di investimento forniscono ai clienti al dettaglio, in tempo utile prima della prestazione del servizio, le seguenti informazioni sulla loro strategia di esecuzione:

a) l’indicazione dell’importanza relativa che l’impresa di investimento assegna, conformemente ai criteri specificati all’articolo 44, paragrafo 1, ai fattori citati all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, o della procedura con la quale l’impresa determina l’importanza relativa di tali fattori;

b) l’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali l’impresa fa notevole affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti;

c) un avviso chiaro ed evidente che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono impedire loro di adottare le misure che esse prevedono e applicano nella propria strategia di esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni.

Tali informazioni vengono fornite su un supporto durevole o tramite un sito Internet (qualora esso non costituisca un supporto durevole) purché le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, siano soddisfatte.

SEZIONE 6

Gestione degli ordini dei clienti

Articolo 47

(Articolo 22, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)

Principi generali

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di adempiere alle seguenti condizioni quando eseguono gli ordini dei clienti:

a)

devono assicurare che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;

b)

devono eseguire gli ordini dei clienti per il resto comparabili in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente;

c)

devono informare il cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini, non appena vengono a conoscenza di tali difficoltà.

2. Se l’impresa di investimento ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o i fondi di clienti ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente appropriato.

3. L’impresa di investimento non fa un uso scorretto delle informazioni relative a ordini pendenti di clienti e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei suoi soggetti rilevanti.

Articolo 48

(Articolo 22, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)

Aggregazione e assegnazione degli ordini

1. Gli Stati membri non consentono alle imprese di investimento di eseguire l’ordine di un cliente o un’operazione per conto proprio in combinazione con l’ordine di un altro cliente, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

deve essere improbabile che l’aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati;

b)

ciascun cliente per il cui ordine è prevista l’aggregazione deve essere informato che l’effetto dell’aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine;

c)

deve essere stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione equa degli ordini aggregati e delle operazioni, compreso il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determina le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

2. Gli Stati membri assicurano che, quando l’impresa di investimento aggrega un ordine con uno o più altri ordini e l’ordine aggregato viene eseguito parzialmente, essa ripartisca le operazioni connesse conformemente con la sua strategia di assegnazione degli ordini.

Articolo 49

(Articolo 22, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)

Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non assegnino le operazioni connesse in un modo che sia dannoso per un cliente.

2. Gli Stati membri prescrivono che, quando l’impresa di investimento aggrega un ordine di un cliente con un’operazione per conto proprio e l’ordine aggregato viene eseguito parzialmente, essa assegni le operazioni corrispondenti al cliente prima che all’impresa.

Tuttavia, se l’impresa è in grado di dimostrare con argomentazioni ragionevoli che senza l’aggregazione non sarebbe stata in grado di eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, essa può assegnare l’operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c).

3. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento, nel quadro della strategia di assegnazione degli ordini di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), di porre in atto procedure volte ad impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in combinazione con ordini di clienti secondo modalità svantaggiose per il cliente.

Sezione 7

Controparti qualificate

Articolo 50

(Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE)

Controparti qualificate

1. Gli Stati membri possono riconoscere un’impresa come controparte qualificata se tale impresa rientra in una delle categorie di clienti che devono essere considerati clienti professionali conformemente all’allegato II, parte I, punti 1, 2 e 3, della direttiva 2004/39/CE, escluse le categorie menzionate esplicitamente all’articolo 24, paragrafo 2, di tale direttiva.

Dietro richiesta, gli Stati membri possono altresì riconoscere come controparti qualificate imprese che rientrano in una delle categorie di clienti che devono essere considerati clienti professionali conformemente all’allegato II, parte II, della direttiva 2004/39/CE. In tali casi, tuttavia, l’impresa interessata viene riconosciuta come controparte qualificata solo per quanto riguarda i servizi o le operazioni per i quali potrebbe essere trattata come cliente professionale.

2. Quando, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE, una controparte qualificata chiede di essere trattata come un cliente la cui relazione d’affari con un’impresa di investimento è soggetta agli articoli 19, 21 e 22 di tale direttiva, senza chiedere tuttavia espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, e l’impresa di investimento acconsente a tale richiesta, l’impresa tratta tale controparte qualificata come un cliente professionale.

Tuttavia, quando tale controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, si applicano le disposizioni relative alle richieste di trattamento non professionale di cui all’allegato II, parte I, secondo, terzo e quarto comma, della direttiva 2004/39/CE.

Sezione 8

Registrazioni

Articolo 51

(Articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE)

Conservazione delle registrazioni

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di conservare tutte le registrazioni richieste ai sensi della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione per un periodo di almeno cinque anni.

Inoltre, le registrazioni che riguardano i rispettivi diritti ed obblighi dell’impresa di investimento e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali l’impresa presta servizi al cliente, vengono conservate quanto meno per la durata della relazione con il cliente.

Tuttavia le autorità competenti possono, in circostanze eccezionali, imporre alle imprese di investimento di conservare la totalità o talune delle suddette registrazioni per un periodo più lungo, quale giustificato dalla natura dello strumento o dell’operazione, se ciò è necessario per consentire alle autorità di esercitare la propria funzione di vigilanza a norma della direttiva 2004/39/CE.

In caso di cessazione dell’autorizzazione dell’impresa di investimento, gli Stati membri o le autorità competenti possono imporre all’impresa di conservare le registrazioni fino alla scadenza del periodo di cinque anni di cui al primo comma.

2. Le registrazioni sono conservate su un supporto che consenta di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dall’autorità competente ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:

a) l’autorità competente deve poter accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale dell’elaborazione di ciascuna operazione;

b) deve essere possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

c) non deve essere possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.

3. L’autorità competente di ciascuno Stato membro redige e aggiorna un elenco delle registrazioni minime che le imprese di investimento sono tenute a conservare a norma della direttiva 2004/39/CE e delle sue misure di esecuzione.

4. Gli obblighi di registrazione previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dalla presente direttiva sono senza pregiudizio per il diritto degli Stati membri di imporre obblighi alle imprese di investimento per quanto riguarda la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini di clienti.

5. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione, alla luce delle discussioni con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina se le disposizioni del paragrafo 4 continuino ad essere appropriate.

SEZIONE 9

Definizioni di taluni termini ai fini della direttiva 2004/39/CE

Articolo 52

(Articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2004/39/CE)

Consulenza in materia di investimenti

Ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2004/39/CE, una raccomandazione personalizzata è una raccomandazione che viene fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore.

Tale raccomandazione deve essere presentata come adatta per tale persona, o deve essere basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona, e deve raccomandare la realizzazione di un’operazione appartenente ad una delle seguenti categorie:

a)

comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento;

b)

esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.

Una raccomandazione non è una raccomandazione personalizzata, se viene diffusa esclusivamente tramite canali di distribuzione o se è destinata al pubblico.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

2. Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2007.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 54

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 55

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2006.