Legge 16 febbraio 1913 n. 89 art. 48

Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili

1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto.

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 12, comma 1, lett. c), L. 28 novembre 2005, n. 246.