Legge 19 ottobre 2017, n. 155

 Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza (G.U. n.254 del 30.10.2017)

[…]

Art. 7

Procedura di liquidazione giudiziale

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
2. Il Governo adotta misure dirette a rendere piu’ efficace la funzione del curatore:
a) integrando la disciplina sulle incompatibilita’ tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;
b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l’effettivita’ dell’apprensione dell’attivo, anche responsabilizzando il debitore;
c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione;
d) chiarendo l’ambito dei poteri giudiziali di cui all’articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita;
e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della societa’, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un’adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della societa’ nonche’ idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.
3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalita’ del silenzio-assenso.
4. La procedura di liquidazione giudiziale e’ potenziata mediante l’adozione di misure dirette a:
a) escludere l’operativita’ di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1;
b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell’articolo 69-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. Ai fini dell’esercizio delle azioni di responsabilita’, il Governo prevede la legittimazione del curatore a promuovere o a proseguire:
a) per le societa’ di capitali e per le societa’ cooperative, l’azione sociale di responsabilita’ e l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 del codice civile, l’azione prevista dall’articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilita’ previste dall’articolo 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilita’ contemplate da singole disposizioni di legge;
b) l’azione sociale di responsabilita’ e l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o piu’ patrimoni destinati costituiti dalla societa’ e il patrimonio della societa’ medesima;
c) per le societa’ di persone, l’azione sociale di responsabilita’ nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.
6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti e’ integrata:
a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l’esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura;
b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte;
c) dettando un’autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.
7. La disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato e’ coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalita’ di insinuazione al passivo.
8. Il sistema di accertamento del passivo e’ improntato a criteri di maggiore rapidita’, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:
a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l’ammissibilita’ delle domande tardive;
b) introdurre preclusioni attenuate gia’ nella fase monocratica;
c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessita’;
d) assicurare stabilita’ alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
e) attrarre nella sede concorsuale l’accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell’articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) chiarire le modalita’ di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;
g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalita’ di liquidazione dell’attivo di cui al comma 9.
9. L’obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell’attivo della procedura e’ perseguito:
a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicita’ e obblighi di rendicontazione;
b) garantendo la competitivita’ delle operazioni di liquidazione nell’ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato:
1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilita’ di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema;
2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione;
3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilita’ di soddisfazione del loro credito, certificata dall’ente di cui al numero 1);
4) dalla presenza di uno o piu’ fondi per la gestione dei beni invenduti;
c) introducendo misure volte a garantire all’insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all’insolvente medesimo sia assicurata l’informazione sull’andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilita’ di prenderne visione e di estrarne copia.
10. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al presente articolo, sono adottate misure dirette a:
a) affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la facolta’ degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice;
b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali e’ parte il curatore, comprese le azioni per l’esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive, nonche’ le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l’attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale; prevedere in particolare che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalita’ del rendiconto e del riparto supplementare nonche’ sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti giudiziari;
c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a societa’ di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore convochi l’assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell’attivita’ o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale;
d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonche’ dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l’attivo.