Ministero del Lavoro, interpello n. 1/2016

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – interesse al distacco nell’ambito dei gruppi di imprese – art. 30, D.Lgs. n. 276/2003.

… ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, recante la disciplina in materia di distacco dei lavoratori, come modificato dall’art. 7, comma 2 lett 0a), D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013).

In particolare l’istante chiede se, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell’ambito di un gruppo di imprese, sia possibile considerare il requisito dell’interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente dettato dal Legislatore al comma 4 ter, dell’art. 30 citato. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del comma primo dell’art. 30, il quale sancisce che “l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Con riferimento al requisito dell’interesse, questo Ministero ha più volte precisato come quest’ultimo debba essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell’impresa distaccante, anche di carattere non economico. Nel corpo del medesimo art. 30, il comma 4 ter chiarisce che nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi del D.L. n. 5/2009 (conv da L. n. 33/2009), l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare della rete.

Ai fini della sussistenza dell’interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l’esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (cfr. ML circ. n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell’interesse concretamente perseguito dal distaccante. Ciò in quanto la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni. Ciò premesso, si osserva che l’aggregazione in gruppo di imprese si caratterizza, ferma restando l’autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all’art. 2359 c.c. In ragione di quanto sopra, può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo. Appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui al’art. 2359, comma 1, c.c., l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete. Il descritto meccanismo giuridico di controllo non sembra ravvisarsi, invece, nell’ambito dei fondi integrativi di previdenza e assistenza cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo gruppo. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 252/2005, infatti, i fondi integrativi di previdenza sono costituiti come “soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa o come soggetti dotati di personalità giuridica”. I predetti fondi in tal modo assumono natura di nuovo soggetto giuridico con propria e distinta autonomia rispetto alle società appartenenti al medesimo gruppo di imprese che li hanno istituiti. I relativi organi di amministrazione e controllo risultano, pertanto, composti secondo principi, definiti dalla normativa speciale, che non corrispondono al meccanismo di cui all’art. 2359 comma 1, c.c..