Reg. Consob 16190/2007 – Tit III best execution

Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007.

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TITOLO III BEST EXECUTION

Capo I Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Art. 45 (Misure per l’esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)

1. Gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli e, a tal fine, mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l’importanza relativa dei fattori di cui al comma 1, gli intermediari tengono conto dei seguenti criteri:
a) caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
b) caratteristiche dell’ordine del cliente;
c) caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;
d) caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
3. Nel rispetto dei commi 1 e 2, gli intermediari adottano una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:
a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente;
b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a).
4. Gli intermediari evitano di strutturare o applicare le commissioni secondo modalità che comportano una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l’altra.
5. Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente al dettaglio:
a) la selezione di cui al comma 3, lettera a), è condotta in ragione del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere
precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio;
b) la scelta di cui al comma 3, lettera b), è condotta sulla base del corrispettivo totale. A tal fine, sono considerate anche le commissioni proprie e i costi dell’impresa per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.
6. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l’intermediario esegue l’ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.

 

Art. 46 (Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini)
1. Gli intermediari:
a) forniscono informazioni appropriate ai propri clienti circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi dell’articolo 45, comma 3;
b) specificano ai clienti se la strategia prevede che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
2. Gli intermediari:
a) ottengono il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini;
b) ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.
3. Ai sensi del comma 1, lettera a), gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio, in tempo utile prima della prestazione del servizio, le seguenti informazioni sulla loro strategia di esecuzione:
a) l’indicazione dell’importanza relativa assegnata ai fattori di cui all’articolo 45, comma 1 o della procedura con la quale viene determinata l’importanza relativa di tali fattori;
b) l’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali l’intermediario fa notevole affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti;
c) un avviso chiaro ed evidente che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono pregiudicare le misure previste nella strategia di esecuzione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
4. Le informazioni di cui al comma 3 vengono fornite su supporto duraturo o tramite un sito Internet nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 2.
5. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, su richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia di esecuzione.
Art. 47
(Verifica ed aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)
1. Gli intermediari controllano l’efficacia delle loro misure di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.
2. Gli intermediari riesaminano le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione.
3. Gli intermediari comunicano ai clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione adottata.

 

Capo II Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli
Art. 48 (Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)

1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti tenendo conto dei fattori e dei criteri di cui all’articolo 45, commi 1 e 2. Per i clienti al dettaglio, si tiene conto dei principi di cui all’articolo 45, comma 5.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari stabiliscono anche una strategia di trasmissione che identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.
3. Gli intermediari forniscono informazioni appropriate ai loro clienti sulla propria strategia di trasmissione stabilita ai sensi del presente articolo.
4. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l’intermediario è tenuto ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.
5. Gli intermediari controllano l’efficacia della strategia di cui al comma 2 ed in particolare verificano la qualità dell’esecuzione da parte dei soggetti identificati per l’esecuzione degli ordini, e, se del caso, pongono rimedio ad eventuali carenze.
6. Gli intermediari riesaminano la strategia di trasmissione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità dell’impresa di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti.
7. Il presente articolo non si applica quando l’intermediario che presta il servizio di gestione di portafogli e/o di ricezione e trasmissione degli ordini esegue altresì gli ordini ricevuti o le decisioni di negoziare per conto del portafoglio dei suoi clienti. In tali casi si applica il Capo I.
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