Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007.

[…]

LIBRO III
PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 26
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «agenti di cambio»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 201, comma 7, del Testo Unico;
b) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le società di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche comunitarie con succursale in Italia, nonché le imprese di investimento e le banche extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi e di attività di investimento in Italia;

c) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;

d) «cliente professionale»: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 al presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico;

e) «cliente al dettaglio»: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;

f) «ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato.

PARTE II
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

TITOLO I
INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI

Capo I
Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali

Art. 27
(Requisiti generali delle informazioni)

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.

2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:

a) all’impresa di investimento e ai relativi servizi;

b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;

c) alle sedi di esecuzione, e

d) ai costi e oneri connessi.

Art. 28
(Condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti)

1. Ai fini di cui all’articolo 27, comma 1, gli intermediari assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, rivolte a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, o probabilmente dagli stessi ricevute, soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.

2. Le informazioni:

a) includono la denominazione dell’intermediario;

b) non sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche un’indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti;

c) hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano con ogni probabilità comprensibili per l’investitore medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;

d) non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti.

3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari o soggetti che prestano servizi di investimento o accessori, esse soddisfano le seguenti condizioni:

a) il raffronto è presentato in modo corretto ed equilibrato;

b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;

c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto vengono indicati.

4. Quando le informazioni contengono un’indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, esse soddisfano le condizioni seguenti:

a) tale indicazione non costituisce l’elemento predominante della comunicazione;

b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti:

b1) i cinque anni immediatamente precedenti, ovvero

b2) l’intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l’indice finanziario è stato creato o il servizio di investimento è stato fornito se inferiore a cinque anni, oppure

b3) un periodo più lungo eventualmente deciso dall’intermediario.

In ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;

c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono chiaramente indicati;

d) le informazioni contengono l’avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri;

e) quando tale indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato comunitario nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente tale valuta e avvertono che il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni del cambio;

f) quando l’indicazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l’importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri.

5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a elaborazioni basate su dati storici, esse devono riguardare uno strumento finanziario o un indice finanziario e soddisfano le condizioni seguenti:

a) le elaborazioni basate su dati storici sono basate su dati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o soggiacenti allo strumento finanziario in questione;

b) per quanto riguarda i dati storici reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);

c) le informazioni contengono l’avviso in forma evidente che i dati si riferiscono a elaborazioni basate su dati storici e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Quando le informazioni contengono stime sui risultati futuri, esse soddisfano le condizioni seguenti:

a) non si basano né contengono riferimenti a proiezioni di risultati passati;

b) si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;

c) quando l’informazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l’importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri;

d) evidenziano che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

7. Quando le informazioni fanno riferimento ad uno specifico trattamento fiscale esse indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

8. Le informazioni non possono indicare o suggerire che l’autorità competente avalla o approva i prodotti o i servizi oggetto dell’informazione.

Art. 29
(Informazioni sull’intermediario e i suoi servizi)

1. Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le seguenti informazioni generali, ove siano pertinenti:

a) il nome e l’indirizzo dell’intermediario e i relativi recapiti;

b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l’intermediario e ricevere da questo documenti e altre informazioni;

c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l’intermediario e il cliente, anche, se pertinente, per l’invio e la ricezione di ordini;

d) una dichiarazione che l’intermediario è autorizzato e il nome e il recapito dell’autorità competente che l’ha autorizzato;

e) quando l’intermediario opera tramite un agente collegato in conformità dell’articolo 23 della direttiva n. 2004/39/CE, una dichiarazione in tal senso in cui viene specificato lo Stato membro in cui tale agente è registrato;

f) la natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire all’investitore a rendiconto dell’attività svolta, di cui agli articoli da 53 a 56;

g) se l’intermediario detiene strumenti finanziari o somme di denaro di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate per assicurare la loro tutela;

h) il sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente, con una descrizione sintetica delle modalità di copertura dello stesso;

i) una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dall’intermediario in materia di conflitti di interesse;

l) ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell’intermediario purché le condizioni di cui all’articolo 36, comma 2, siano soddisfatte.

2. Quando prestano il servizio di gestione di portafogli, gli intermediari adottano un metodo appropriato di valutazione e comparazione dei risultati della gestione, anche mediante indicazione di un parametro di riferimento significativo, che sia coerente con gli obiettivi di investimento del cliente e con i tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente la valutazione del servizio prestato.

3. Quando gli intermediari propongono di fornire il servizio di gestione di portafogli ad un cliente al dettaglio o ad un potenziale cliente al dettaglio, forniscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, le informazioni seguenti, ove pertinenti:

a) informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente;

b) i dettagli di eventuali deleghe della gestione con specificazione dell’ampiezza della delega;

c) la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;

d) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;

e) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.

Art. 30
(Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela)

1. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti a clienti al dettaglio forniscono a tali clienti le informazioni di cui ai commi seguenti, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d’Italia adottato in conformità all’articolo 6, comma 1, del Testo Unico.

2. Gli intermediari informano il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio della eventuale possibilità che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di tale cliente siano detenuti da un terzo per conto dell’intermediario, nonché della responsabilità che essi si assumono, conformemente al diritto nazionale applicabile, per qualsiasi atto od omissione del terzo medesimo e delle conseguenze che l’eventuale insolvenza di quest’ultimo determinerebbe per il cliente.

3. Quando gli strumenti finanziari del cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possono essere detenuti in un “conto omnibus” da un terzo, gli intermediari informano il cliente di questo fatto e gli forniscono un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.

4. Quando i conti che contengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti al cliente o potenziale cliente possono o potranno essere soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario, gli intermediari forniscono informativa di tale circostanza ed indicano in che misura i diritti del cliente o potenziale cliente relativi a tali strumenti finanziari o somme di denaro possano esserne influenzati.

5. Gli intermediari informano il cliente circa l’esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l’intermediario medesimo, o il subdepositario, vanta o può vantare sugli strumenti finanziari o sulle somme di denaro del cliente, o di eventuali diritti di compensazione esistenti in relazione ad essi.

6. Gli intermediari prima di utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro cliente, strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente al dettaglio, forniscono allo stesso in tempo utile, su un supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per l’intermediario, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.

Art. 31
(Informazioni sugli strumenti finanziari)

1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.

2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:

a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell’effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell’investimento;

b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;

c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;

d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.

3. Se l’intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un’offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, l’intermediario medesimo comunica al cliente o potenziale cliente le modalità per ottenere il prospetto.

4. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un’operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, l’intermediario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.

5. Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia.

Art. 32
(Informazioni sui costi e sugli oneri)

1. Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio e potenziali clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi, comprendenti, ove pertinenti, i seguenti elementi:

a) il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite l’intermediario o, se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la base per il calcolo dello stesso cosicché il cliente possa verificarlo;

b) quando una parte qualsiasi del corrispettivo totale di cui alla lettera a) deve essere pagata o è espressa in valuta estera, l’indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili;

c) l’indicazione della possibilità che emergano altri costi per il cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario o al servizio di investimento, che non sono pagati tramite l’intermediario o imposti da esso;

d) le modalità per il pagamento.

Ai fini della lettera a), le commissioni applicate dall’intermediario vengono in ogni caso indicate separatamente.

Art. 33
(Informazioni su OICR aperti)

1. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativo all’offerta di quote o azioni di OICR aperti redatto in conformità alle pertinenti disposizioni comunitarie è idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall’articolo 31, nonché dall’articolo 32 limitatamente ai costi ed agli oneri propri dell’OICR, incluse le commissioni di entrata e uscita.

Art. 34
(Modalità e termini delle informazioni)

1. Ai fini di cui all’articolo 27, comma 2, gli intermediari si attengono alle disposizioni del presente articolo.

2. Gli intermediari forniscono al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, in tempo utile prima che sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni concernenti i termini del contratto.

3. Gli intermediari forniscono le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori.

4. Gli intermediari forniscono ai clienti professionali le informazioni di cui all’articolo 30, commi 4 e 5, in tempo utile prima della prestazione del servizio interessato.

5. Le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono fornite su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell’intermediario, purché le condizioni di cui all’articolo 36, comma 2, siano soddisfatte.

6. Gli intermediari notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite ai sensi degli articoli da 29 a 32. La notifica viene fatta su supporto duraturo, se le informazioni alle quali si riferisce erano state fornite su supporto duraturo.

7. Gli intermediari assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie e promozionali siano conformi a quelle che l’impresa fornisce ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e accessori.

8. Quando una comunicazione pubblicitaria o promozionale contiene un’offerta o un invito di cui alle successive lettere a) e b) e specifica le modalità di risposta o include un modulo attraverso il quale può essere data una risposta, essa include le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 che siano rilevanti per tale offerta o invito:

a) offerta a concludere un contratto in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio con qualsiasi persona che risponda alla comunicazione;

b) invito a qualsiasi persona che risponda alla comunicazione a fare un’offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio.

9. Il comma 8 non si applica se, per rispondere ad un’offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione promozionale, il potenziale cliente al dettaglio deve far riferimento ad uno o più altri documenti, che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.

Art. 35
(Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti)

1. Gli intermediari comunicano su supporto duraturo ai clienti la loro nuova classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata.

2. Gli intermediari informano i clienti, su supporto duraturo, circa l’eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

3. Gli intermediari possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente:

a) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5), del Testo Unico nonché ai sensi dell’articolo 58, comma 2;

b) trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.

Art. 36
(Informazioni su supporto duraturo e mediante sito Internet)

1. Quando, ai fini del presente regolamento è prescritto che le informazioni siano fornite su un supporto duraturo, gli intermediari:

a) utilizzano un supporto cartaceo;

b) utilizzano un supporto duraturo non cartaceo a condizione che:

i) tale modalità risulti appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra l’intermediario e il cliente; e

ii) il cliente o potenziale cliente sia stato avvertito della possibilità di scegliere tra supporto duraturo cartaceo o non cartaceo, ed abbia scelto espressamente quest’ultimo.

2. Quando, ai sensi degli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 46, comma 3, gli intermediari forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito Internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, devono ricorrere le condizioni seguenti:

a) l’utilizzo del sito Internet risulta appropriato per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra l’intermediario e il cliente;

b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;

c) al cliente è comunicato elettronicamente l’indirizzo del sito Internet e il punto del sito in cui si può avere accesso all’informazione;

d) le informazioni sono aggiornate;

e) le informazioni sono continuamente accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di acquisirle.

3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche viene considerata come appropriata per il contesto in cui il rapporto tra l’intermediario e il cliente si svolge o si svolgerà se vi è la prova che il cliente può avere accesso regolare a Internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto può essere considerata come un elemento di prova.

Capo II
Contratti

Art. 37
(Contratti)

1. Gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente.

2. Il contratto:

a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;

b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;

c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;

d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell’attività svolta;

e) indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente;

f) indica le remunerazioni spettanti all’intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità dell’articolo 52;

g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti;

h) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l’investitore per la prestazione del servizio;

i) indica le eventuali procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori.

Art. 38
(Contratti relativi alla gestione di portafogli)

1. In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 37, il contratto con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli:

a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;

b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;

c) indica se il portafoglio del cliente può essere caratterizzato da effetto leva;

d) fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;

e) indica se l’intermediario delega a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega;

f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente .

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la possibilità per l’intermediario di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili; o di procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.

TITOLO II
ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA E “MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI”

Capo I
Adeguatezza

Art. 39
(Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)

1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:

a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;

b) alla situazione finanziaria;

c) agli obiettivi di investimento.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell’importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:

a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;

b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;

c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.

3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell’investimento, ove pertinenti.

5. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.

6. Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi.

7. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

Art. 40
(Valutazione dell’adeguatezza)

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:

a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;

b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;

c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.

2. Quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ad un cliente professionale gli intermediari possono presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 1, lettera c).

3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell’Allegato n. 3 al presente regolamento ovvero del regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico, gli intermediari possono presumere, ai fini del comma 1, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

Capo II
Appropriatezza

Art. 41
(Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)

1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l’articolo 39, commi 2, 5 e 7.

Art. 42
(Valutazione dell’appropriatezza)

1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all’articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.

2. Gli intermediari possono presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.

3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all’articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Capo III
Mera esecuzione o ricezione di ordini

Art. 43
(Condizioni)

1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;

b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;

c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;

d) l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

Art. 44
(Strumenti finanziari non complessi)

1. Uno strumento finanziario che non sia menzionato all’articolo 43, comma 1, lettera a), è considerato non complesso se soddisfa i seguenti criteri:

a) non rientra nelle definizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis), lettere c) e d), del Testo Unico, nonché nelle definizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g) h), i) e j) del Testo Unico;

b) esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare od ottenere altrimenti il corrispettivo di tale strumento a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato. Tali prezzi devono essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall’emittente;

c) non implica alcuna passività effettiva o potenziale per il cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento;

d) sono pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche in modo tale che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un’operazione su tale strumento.

TITOLO III
BEST EXECUTION

Capo I
Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Art. 45
(Misure per l’esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)

1. Gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli e, a tal fine, mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

2. Per stabilire l’importanza relativa dei fattori di cui al comma 1, gli intermediari tengono conto dei seguenti criteri:

a) caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;

b) caratteristiche dell’ordine del cliente;

c) caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;

d) caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

3. Nel rispetto dei commi 1 e 2, gli intermediari adottano una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:

a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente;

b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a).

4. Gli intermediari evitano di strutturare o applicare le commissioni secondo modalità che comportano una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l’altra.

5. Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente al dettaglio:

a) la selezione di cui al comma 3, lettera a), è condotta in ragione del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio;

b) la scelta di cui al comma 3, lettera b), è condotta sulla base del corrispettivo totale. A tal fine, sono considerate anche le commissioni proprie e i costi dell’impresa per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

6. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l’intermediario esegue l’ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.

Art. 46
(Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini)

1. Gli intermediari:

a) forniscono informazioni appropriate ai propri clienti circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi dell’articolo 45, comma 3;

b) specificano ai clienti se la strategia prevede che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

2. Gli intermediari:

a) ottengono il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini;

b) ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

3. Ai sensi del comma 1, lettera a), gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio, in tempo utile prima della prestazione del servizio, le seguenti informazioni sulla loro strategia di esecuzione:

a) l’indicazione dell’importanza relativa assegnata ai fattori di cui all’articolo 45, comma 1 o della procedura con la quale viene determinata l’importanza relativa di tali fattori;

b) l’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali l’intermediario fa notevole affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti;

c) un avviso chiaro ed evidente che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono pregiudicare le misure previste nella strategia di esecuzione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

4. Le informazioni di cui al comma 3 vengono fornite su supporto duraturo o tramite un sito Internet nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 2.

5. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, su richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia di esecuzione.

Art. 47
(Verifica ed aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)

1. Gli intermediari controllano l’efficacia delle loro misure di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

2. Gli intermediari riesaminano le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione.

3. Gli intermediari comunicano ai clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione adottata.

Capo II
Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli

Art. 48
(Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)

1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti tenendo conto dei fattori e dei criteri di cui all’articolo 45, commi 1 e 2. Per i clienti al dettaglio, si tiene conto dei principi di cui all’articolo 45, comma 5.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari stabiliscono anche una strategia di trasmissione che identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

3. Gli intermediari forniscono informazioni appropriate ai loro clienti sulla propria strategia di trasmissione stabilita ai sensi del presente articolo.

4. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l’intermediario è tenuto ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.

5. Gli intermediari controllano l’efficacia della strategia di cui al comma 2 ed in particolare verificano la qualità dell’esecuzione da parte dei soggetti identificati per l’esecuzione degli ordini, e, se del caso, pongono rimedio ad eventuali carenze.

6. Gli intermediari riesaminano la strategia di trasmissione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità dell’impresa di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti.

7. Il presente articolo non si applica quando l’intermediario che presta il servizio di gestione di portafogli e/o di ricezione e trasmissione degli ordini esegue altresì gli ordini ricevuti o le decisioni di negoziare per conto del portafoglio dei suoi clienti. In tali casi si applica il Capo I.

TITOLO IV
GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI

Art. 49
(Principi generali)

1. Gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario.

2. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione. Si applica l’articolo 31 del Regolamento n. 1287/2006/CE.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari adempiono alle seguenti condizioni quando trattano gli ordini dei clienti:

a) assicurano che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;

b) trattano gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente;

c) informano il cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena vengono a conoscenza di tali difficoltà.

4. Se l’intermediario ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente.

5. Gli intermediari non fanno un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adottano tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei loro soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico.

6. Il presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3, lettera c), si applica anche agli intermediari autorizzati alla gestione di portafogli.

Art. 50
(Aggregazione e assegnazione)

1. Gli intermediari possono trattare l’ordine di un cliente o un’operazione per conto proprio in aggregazione con l’ordine di un altro cliente solo quando le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) deve essere improbabile che l’aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati;

b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l’aggregazione è informato che l’effetto dell’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine;

c) è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti, gli intermediari ripartiscono le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione degli ordini.

3. Il presente articolo si applica anche agli intermediari autorizzati alla gestione di portafogli, ad eccezione del comma 1, lettera b). Il comma 1, lettera b) si applica nel caso di istruzioni specifiche del cliente.

Art. 51
(Assegnazione a seguito di aggregazione di ordini di clienti con disposizioni per conto proprio)

1. Gli intermediari che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non possono assegnare le relative operazioni in un modo che sia dannoso per un cliente.

2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, gli intermediari assegnano le operazioni eseguite al cliente prima che all’intermediario. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche all’intermediario se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto.

3. In ogni caso gli intermediari, nel quadro della strategia di assegnazione degli ordini di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), adottano misure volte ad impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in combinazione con ordini di clienti secondo modalità svantaggiose per il cliente.

4. Il presente articolo si applica anche agli intermediari autorizzati alla gestione di portafogli.

TITOLO V
INCENTIVI

Art. 52
(Incentivi)

1. Gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di:

a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;

b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

b1) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;

b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l’adempimento da parte dell’intermediario dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;

c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell’impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

2. Gli intermediari, ai sensi del comma 1, lettera b), punto b1), possono comunicare i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, in forma sintetica, comunicando ulteriori dettagli su richiesta del cliente.

TITOLO VI
RENDICONTI E REGISTRAZIONI

Art. 53
(Rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli)

1. I clienti ricevono dall’intermediario rendiconto dei servizi prestati. I rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto.

2. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede:

a) gli intermediari forniscono prontamente al cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine;

b) nel caso di un cliente al dettaglio, gli intermediari inviano al cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se l’impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

3. Le disposizioni previste dal comma 2, lettera b), non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un diverso soggetto.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, gli intermediari forniscono al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.

5. Nel caso di ordini per un cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, gli intermediari si attengono a quanto previsto dal comma 2, lettera b), ovvero forniscono al cliente al dettaglio, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 6.

6. L’avviso di cui al comma 2, lettera b) contiene le informazioni seguenti, se pertinenti, anche secondo quanto previsto all’allegato I, tabella 1 del Regolamento n. 1287/2006/CE:

a) l’identificativo dell’intermediario che compie la comunicazione;

b) il nome o altro elemento di designazione del cliente;

c) il giorno di esecuzione;

d) l’orario di esecuzione;

e) la tipologia dell’ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);

f) l’identificativo della sede di esecuzione;

g) l’identificativo dello strumento;

h) l’indicatore acquisto/vendita;

i) la natura dell’ordine, in caso non si tratti di acquisto/vendita;

j) il quantitativo;

k) il prezzo unitario;

l) il corrispettivo totale;

m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora il cliente al dettaglio lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;

n) le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell’operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente;

o) se la controparte del cliente è lo stesso intermediario o un’altra impresa del suo gruppo o un altro cliente dell’intermediario, a meno che l’ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.

7. Ai fini di cui alla lettera k) del comma 6 quando l’ordine è eseguito in tranche, l’intermediario può fornire al cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio, l’intermediario informa il cliente al dettaglio, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche.

8. L’intermediario può fornire al cliente le informazioni di cui al comma 6 utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.

Art. 54
(Rendiconti nel servizio di gestione di portafogli)

1. Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli forniscono ai clienti rendiconti periodici, su supporto duraturo, del servizio svolto a meno che tale rendiconto sia fornito da un altro soggetto.

2. I rendiconti periodici di cui al comma 1 forniti ai clienti al dettaglio includono le informazioni seguenti, ove pertinenti:

a) il nome dell’intermediario;

b) il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente al dettaglio;

c) il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;

d) l’importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le competenze di gestione totali e i costi totali connessi all’esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;

e) un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra l’intermediario e il cliente;

f) l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente;

g) informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;

h) per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all’articolo 53, comma 6, lettere da c) a l), ove pertinenti, a meno che il cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite; in tal caso si applica il comma 5.

3. Nel caso di clienti al dettaglio, i rendiconti periodici di cui al comma 1 vengono forniti a cadenza semestrale, salvo nei seguenti casi:

a) se il cliente lo richiede, il rendiconto periodico è fornito ogni tre mesi;

b) nei casi in cui si applica il comma 5, il rendiconto periodico è comunque fornito almeno ogni 12 mesi;

c) quando il contratto tra l’intermediario e il cliente al dettaglio autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito almeno una volta al mese.

4. Gli intermediari informano i clienti al dettaglio che essi hanno il diritto di presentare richieste ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 3, lettera a). Il rendiconto periodico previsto dal comma 3, lettera b), è fornito con cadenza semestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera c) o di cui all’articolo 1, comma 3, del Testo Unico.

5. Qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, gli intermediari forniscono prontamente a tale cliente, all’atto dell’esecuzione di un’operazione, le informazioni essenziali su supporto duraturo.

6. Nel caso di cui al comma 5, qualora il cliente interessato sia un cliente al dettaglio, l’intermediario invia una comunicazione di conferma dell’operazione, contenente le informazioni di cui all’articolo 53, comma 6, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se l’intermediario riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.

7. Il comma 6 non si applica nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un altro soggetto.

Art. 55
(Obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali)

1. Gli intermediari che svolgono il servizio di gestione di portafogli per clienti al dettaglio o amministrano conti di clienti al dettaglio che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, comunicano al cliente eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta tra l’intermediario e il cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

Art. 56
(Rendiconti degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela)

1. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide di clienti inviano, quanto meno una volta all’anno, a ciascun cliente un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide, su supporto duraturo.

2. Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al comma 1 include le informazioni seguenti:

a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dall’impresa di investimento per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;

b) in che misura eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;

c) l’entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.

Nei casi di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.

3. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide del cliente e prestano al cliente il servizio di gestione di portafogli possono includere il rendiconto di cui al comma 1 nel rendiconto periodico che essi forniscono ai sensi dell’articolo 54, comma 1.

Art. 57
(Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)

1. Gli intermediari registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dai clienti, e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti.

TITOLO VII
RAPPORTI CON CONTROPARTI QUALIFICATE

Art. 58
(Rapporti con controparti qualificate)

1. Sono controparti qualificate i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del Testo Unico.

2. Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui all’Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) non già richiamate al comma 1, a cui sono prestati i servizi ivi menzionati, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva n. 2004/39/CE, dall’ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede. Gli intermediari ottengono da tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

3. Alla prestazione dei servizi di investimento, e dei servizi accessori ad essi connessi, a controparti qualificate, non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 49. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 35.

4. La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio. La richiesta è soggetta al consenso dell’intermediario.

5. Quando, ai sensi del comma 4, una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, si applicano le disposizioni relative alle richieste di trattamento quale cliente non professionale di cui agli ultimi tre capoversi dell’allegato n. 3, parte I.

[….]