T.A.R. Emilia Romagna, Sezioni Unite, Sentenza n. 784 del 2015, dep. il 26/08/2015

[…]

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente comproprietario di un immobile sito in […] aveva visto effettuare un sopralluogo da parte di agenti di polizia amministrativa del Comune per verificare la conformità dello stato dei luoghi rispetto alle normative edilizie.

Presentava una richiesta di accesso in data 30.3.2015 per conoscere il nome dell’autore dell’esposto-denuncia che era all’origine del sopralluogo effettuato ed il Comune non dava seguito all’istanza entro trenta giorni.

Con il primo motivo di ricorso affermava l’illegittimità del silenzio rifiuto poiché l’interesse all’esibizione dei documenti non è immediatamente preordinato a esigenze di tutela giurisdizionale di diritti, ma richiede un semplice interesse diretto che corrisponda ad una situazione giuridicamente tutelata.

Nel caso di specie la rivelazione dell’autore dell’esposto è necessaria perché dall’attività ispettiva della Polizia Municipale è sorta una denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Osservava, inoltre, che l’esistenza di un procedimento penale non giustifica l’opposizione del segreto investigativo di cui all’art. 329 c.p.p. poiché l’atto richiesto non è un atto di indagine, ma un semplice presupposto di successivi atti di indagine.

Nelle more tra la notifica ed il deposito del ricorso, veniva emesso un atto formale di diniego della richiesta di accesso che veniva impugnato con motivi aggiunti che ricalcavano nella sostanza quanto già affermato nel ricorso principale.

Il Comune […] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il provvedimento di diniego del Comune […] è fondato sull’art. 20, comma 2, del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull’art. 329 c.p.p. e nella parte conclusiva del provvedimento è evidenziato che l’attività ispettiva è scaturita da un esposto anonimo che il Comune sostiene essere stato inviato a molte autorità pubbliche compresa la Procura della Repubblica.

La conoscenza della fonte all’origine di un controllo di polizia non risponde a nessun interesse di colui che subisce l’attività ispettiva, poiché, qualunque sia stata la ragione che ha mosso gli agenti, le conseguenze dannose per l’interessato possono nascere solo dall’esito del controllo.

Pertanto nessun vantaggio ai fini della difesa dei propri interessi può scaturire dalla conoscenza dell’autore dell’esposto, circostanza peraltro impossibile nel caso di specie, poiché la denuncia è stata presentata in forma anonima.

L’amministrazione ha esercitato il suo dovere ispettivo e la denuncia anonima ha semmai svolto il ruolo – che non era certamente necessario – di sollecitarne l’esercizio. E’ pertanto evidente che l’accesso alla denuncia non risponde ad alcun interesse del ricorrente e in nessun modo incide sul suo diritto di difesa. (Consiglio di Stato numero 5779/2014).

Il ricorso principale è improcedibile e quello per motivi aggiunti infondato.
In considerazione del ritardo con cui l’amministrazione ha emesso il proprio provvedimento possono compensarsi le spese di giudizio. […]