T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, Sez. Prima, Sentenza n. 530 del 2016, pubbl. il 25/11/2016

[…]

FATTO e DIRITTO

1. Agisce in giudizio la ditta ricorrente ex articolo 117 del codice del processo amministrativo perché venga accertata l’illegittimità del silenzio inadempimento della regione in ordine agli obblighi di verificare l’effettiva esecuzione dei lavori di cui alla riserva contenuta nel provvedimento di accreditamento definitivo numero […] del 2014 disposto nei confronti della cooperativa […] (cui è subentrata la […]) con riferimento alla struttura […].

2. Illustra la vicenda sfociata in due sentenze del Tar: la n. 27 del 2015 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1469 del 13 aprile 2016 e la sentenza n. 63 del 4 marzo 2016 oggetto di appello ancora pendente. La ditta ricorrente fa presente che con separato ricorso ha impugnato la delibera della giunta regionale n. […] del […] maggio 2016 modificativa della delibera della giunta regionale n. […] del 2013 con cui la regione aveva avviato il procedimento per l’accreditamento definitivo delle strutture RSA. Secondo la ricorrente la citata delibera n […] – impugnata con separato ricorso – implica il superamento dell’obbligo di provvedere agli adempimenti di cui al decreto n. […] del 2014.

3. Con il presente ricorso chiede che sia accertato l’inadempimento della Regione alle prescrizioni di cui ha detto decreto n. […] e in particolare l’inadempimento da parte della regione all’obbligo di verificare l’effettiva esecuzione dei lavori in riferimento ai quali sussisterebbe l’inadempimento del […], cui spetta l’obbligo di adeguare la struttura della […] alle prescrizioni di legge.

L’inerzia della regione potrebbe vanificare le prescrizioni di cui al decreto […] e quindi anche l’accreditamento definitivo; la nota della regione del […] agosto 2016 dimostrerebbe l’inerzia procedimentale della regione.

4. A comprova dell’inadempimento della regione illustra la vicenda in fatto sfociata nel decreto […] che poneva a carico della cooperativa […] (cui è subentrata la […] spa) una serie di interventi nella struttura denominata […] entro tre scadenze, il […]. Secondo la ditta ricorrente, la cooperativa sociale cui è subentrato il […] ha dimostrato che i lavori non sono stati eseguiti. La ricorrente […] ha segnalato alla regione il mancato rispetto dell’esecuzione dei primi lavori sulla struttura, per cui il trasferimento già avvenuto dei soggetti assistiti presso il […] diventerebbe definitivo e non già provvisorio.

5. Secondo la ditta ricorrente […], rischia di decorrere inutilmente anche il secondo termine del […] 2017 per i lavori di adeguamento, mentre la regione non ha ritenuto di avvalersi del gruppo di valutazione per verificare l’adempimento. In sostanza i locali sono vuoti da oltre un anno e abbandonati e quindi non è stato applicato quanto previsto dalla regione.

6. La regione poi ometteva le successive verifiche, nonostante le diffide a provvedere inviate dalla ricorrente il […] 2015 e […] 2015.

In data […] 2015 si teneva un incontro tra le parti cui è seguita un’ulteriore diffida della ricorrente inviata dalla regione in data […] dicembre 2015. Infine con una lettera dell'[…] gennaio 2016 la regione ribadiva che gli adempimenti erano in capo al […] in quanto soggetto titolare dell’autorizzazione – accreditamento.

7. Infine in data […] maggio 2016 la regione emanava la delibera […] che fissava in tre mesi dalla pubblicazione cioè entro il […] settembre 2016 la possibilità di presentare domande di integrazione e di accreditamento delle RSA; ciò potrebbe costituire, su domanda del […], la premessa per spostare definitivamente la sede della RSA presso il […] stesso.

Inoltre il […] con lettera del […] luglio 2016 comunicava alla ricorrente […] di voler recedere dal contratto di locazione con efficacia dal 14 gennaio 2017.

8. La ricorrente conclude rilevando come vi sia la prova documentale del silenzio inadempimento da parte della regione in merito al suo obbligo a provvedere, in particolare per non aver posto in essere i sopralluoghi di controllo senza preavviso sull’effettuazione dei lavori presso la struttura di […] da parte del […]. Insiste per l’accoglimento della sua istanza.

9. In data 6 ottobre 2016 si è costituito in giudizio il […].

10. Si è costituita in giudizio anche […] la quale, dopo aver ricostruito la vicenda, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per decorso del termine annuale, previsto dalla legge per il silenzio inadempimento ex articolo 31 del codice del processo amministrativo. La scadenza del procedimento era nel caso il 5 dicembre 2014 mentre il ricorso è stato proposto ben più tardi.

La […] eccepisce poi il difetto d’interesse ad agire in quanto i rilievi sul ritardo nell’esecuzione dei lavori riguardano la […] e il […] e non già la […]. Le prestazioni di assistenza attualmente sono garantite presso la struttura del […] sia pure in via provvisoria. Inoltre allo stato la …] ha perso l’accreditamento della struttura di assistenza a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1469 del 2016 per cui non ha diritto alla gestione dell’attività assistenziale, che attualmente è accreditata al […].

Infine, secondo la […], appare inammissibile un ricorso sul silenzio rispetto ai poteri che la […] deve esercitare. Contesta anche l’inammissibilità della richiesta di accertare l’inadempimento del […] quindi il comportamento di un privato. Conclude per il rigetto ovvero l’inammissibilità del ricorso.

11. In data 7 novembre 2016 parte ricorrente ribadisce le proprie tesi.

12. Sempre il 7 novembre 2016 la ditta controinteressata […] con apposita memoria contesta l’intero ricorso eccependo anche la sua inammissibilità per tardività e la carenza di interesse ad agire.

13. In data 12 novembre 2016 la ditta ricorrente presenta una memoria di replica alle tesi avversarie precisando che nel frattempo in data 24 ottobre 2016 aveva chiesto alla […] un accesso agli atti. Eccepisce poi la tardività della memoria della […] depositata il 10 novembre 2016.

14. Infine nella camera di consiglio del 23 novembre 2016, dopo ampia discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

15. Il presente ricorso risulta inammissibile in radice.

16. Sostiene la ditta ricorrente che sussisterebbe un obbligo della regione di rispetto dei tempi dalla stessa previsti per la vigilanza sui lavori da effettuarsi sulla struttura denominata […] a cura del […]. Orbene, il termine per i lavori da effettuare a cura del […] presso la struttura di […] è – come afferma la stessa ricorrente – il 5 giugno 2017.

17 Nella fase intermedia alla regione spetta ovviamente il potere di ispezione – anche a sorpresa – per verificare in concreto l’effettuazione dei lavori. Peraltro su tale obbligo – sulla base di principi pacifici sull’attività amministrativa – la regione gode della massima discrezionalità sia nell’an, sia nei tempi e sia infine nei modi.

18. In sostanza, non esiste in capo alla regione alcun obbligo giuridico di effettuare le ispezioni, per cui le relative tempistiche indicate negli atti regionali vanno considerate meramente indicative e comunque non cogenti per la regione stessa.

Mancando quindi nel caso alcun obbligo giuridico da parte della regione di rispettare alcun termine per la fase ispettiva, ma unicamente di verificare al termine finale l’adempimento da parte del […] dei suoi obblighi relativi ai lavori, non esiste di conseguenza alcuna possibilità di configurare, verificare o sanzionare un silenzio inadempimento da parte della regione stessa.

19. In altri termini, la stessa proposizione del ricorso risulta inammissibile in quanto non riferita a precisi obblighi temporalmente scanditi della regione, ma a generici obblighi di ispezione e verifica che la regione stessa può discrezionalmente scegliere come e quando effettuare.

20. Infine, l’interesse sostanziale della ditta odierna ricorrente più che alla regione è rivolto a presunti inadempimenti di altro privato cioè del […], e quindi esula dalla giurisdizione di questo Tar.

21. Per tutti i suindicati motivi il presente ricorso risulta inammissibile, laddove le spese di giudizio si possono compensare stante la complessità della vicenda […]