T.A.R. per le Marche, Sezione Prima, Sentenza n. 559 del 2017, pubbl. il 30/06/2017

[…]

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, le ricorrenti impugnano la sanzione di € 71.178,12 per la concessione in sanatoria per ampliamento di un edificio per mq. 40,83 nel 1969 (art. 34 d.p.r. 380/2001) che non può essere rimosso senza recare pregiudizio alla parte conforme.
La sanzione è contestata sotto i seguenti profili:
– il citato articolo 34, al comma 2, prevede, per gli edifici residenziali, una sanzione pari al doppio del costo di produzione in base alla legge 392/1978. La cifra è stata calcolata dal Comune con riferimento al momento dell’adozione della sanzione, utilizzando come parametri i costi di cui alla delibera consiliare […]/2015 (€/mq 1.120,9 che diventano € 871,64 in applicazione dei coefficienti ex articolo 15 legge 392/1978). Parte ricorrente lamenta che il costo di produzione doveva essere calcolato al momento dell’abuso, con l’applicazione del costo base per le costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1975, di cui all’articolo 14 della legge n. 392 del 1978 (£ 250.000) o, per lo meno, avrebbe dovuto essere applicata la più favorevole delibera di consiglio comunale del 19 luglio 2011 e non la delibera n. […] del 2015 (anche essa impugnata).
– inoltre, con riferimento ai coefficienti previsti dalla legge n. 392 del 1978, si sarebbe dovuto applicare quello di 0,60 (scadente invece che mediocre), più coerente con la qualità dell’immobile.
Si è costituito il Comune di […], resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 241 del 2016 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, alla luce della rilevanza della somma e ritenendo che le questioni dedotte in ricorso necessitassero di approfondimenti nella più opportuna sede di merito, considerato che l’art. 34, comma 2, del DPR n. 380 del 2001 commisura la sanzione al “costo di produzione”, cioè a un valore che parrebbe riconducibile alla data di realizzazione (produzione) dell’abuso come sostiene parte ricorrente, diversamente dal “valore venale” (per gli usi diversi da quello residenziale) che sembrerebbe invece riferito al momento attuale.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti di quanto segue.
1.1 Va premesso che è irrilevante la tardività, dedotta dal Comune, della memoria, priva di elementi nuovi, depositata dalle ricorrenti in data 28 dicembre 2016, dato che le questioni oggetto del ricorso sono formulate chiaramente nel ricorso medesimo e nella memoria di costituzione del Comune e sono sufficienti per la decisione.
1.2 Con riferimento alle opere realizzate in difformità dal permesso di costruire, per la determinazione del costo di produzione, il legislatore ha fatto riferimento all’art. 12 della legge n. 392 del 1978, sebbene tale disposizione, relativa alla determinazione dell’equo canone, fosse già stata abrogata per le locazioni abitative dall’art. 14 della legge n. 431 del 1998.
1.3 Come già chiarito dalla giurisprudenza, condivisa dal Collegio, “ne deriva che il rinvio disposto dall’art. 34 del testo unico alla normativa sull’equo canone deve essere inteso in senso materiale, quale riferimento ad una specifica metodologia di calcolo del costo di produzione degli immobili, da utilizzare anche dopo l’intervenuta modifica del regime delle locazioni abitative” (Cons. Stato, IV, 12 marzo 2007, n. 1203).
1.4 La metodologia in questione, così come disciplinata dalla legge n. 392 del 1978, prevedeva che il costo unitario di produzione fosse ottenuto moltiplicando il costo base per ciascuno dei sei coefficienti correttivi indicati specificamente negli artt. da 16 a 21, l’uno dopo l’altro, in modo che ogni fattore fosse moltiplicato per il risultato della moltiplicazione precedente; il costo unitario di produzione, moltiplicato a sua volta per la superficie convenzionale dell’immobile, consentiva di determinare il valore locativo del bene (Cons. Stato 1203/2007, cit.).
1.5 Come già osservato in sede cautelare, l’articolo 34, comma 2, del DPR n. 380 del 2001 prevede regimi diversi per gli immobili ad uso abitativo e per quelli ad uso commerciale. Seppure sia condivisibile la tesi del Comune per cui l’autore dell’abuso non debba godere di un lucro dalla realizzazione dell’intervento, a parere del Collegio l’utilizzo di parametri attualizzati quali il costo di costruzione per nuovi edifici, come calcolati dal Comune nella delibera di consiglio comunale n. […] del 2015, rischierebbe di comportare cifre superiori allo stesso valore venale, il che non sembra corrispondere allo spirito della norma. Il Collegio nota altresì come il costo di produzione attualizzato possa produrre storture decisamente superiori rispetto al valore venale, quando riferito ad abusi risalenti o in cattive condizioni di manutenzione. E’ vero tali incongruenze possono essere parzialmente corrette utilizzando i coefficienti correttivi previsti dagli artt. 16-21 della legge n. 392 del 1978, ma l’applicazione del costo di costruzione attualizzato non sembra comunque coerente con la lettera nella norma.
1.6 Di conseguenza il Collegio, pur prendendo atti delle argomentazioni espresse dall’orientamento giurisprudenziale cui il Comune fa riferimento (oltre Tar Veneto, 3 aprile 2013, n. 473, condivisa da Tar Lombardia – Milano, 30 marzo 2015, n. 857, citate nelle difese comunali, si veda anche Tar Campania – Napoli, 9 settembre 2014, n. 4807) ritiene di condividere l’opposto l’orientamento per cui il costo di produzione va determinato alla data dell’abuso (si veda Tar Emilia Romagna – Bologna, 22 ottobre 2015, n. 910, Tar Campania – Napoli, 26 gennaio 2012, n. 416).
1.7 Ciò non significa accogliere la tesi delle ricorrenti per cui l’abuso sarebbe anteriore al 1975 (e quindi coevo alla costruzione dell’immobile), con la conseguente applicazione del relativo costo di costruzione indicato dalla legge n. 392 del 1978 (art. 14). Difatti, la data di realizzazione dell’abuso, più o meno contemporanea rispetto a quella dell’edificio, non influenza la misura dell’impugnata sanzione. Il Comune ha calcolato il costo di costruzione alla data dell’irrogazione della sanzione, con conseguente irrilevanza, nel provvedimento impugnato, del momento di realizzazione dell’abuso.
1.8 Ne consegue che il Comune, in contraddittorio con parte ricorrente, dovrà determinare l’anno di realizzazione dell’abuso e quindi l’applicabilità del citato art. 14 o, al contrario, dei parametri previsti dell’articolo 22 della richiamata legge n. 392 del 1978.
2 Il Collegio ritiene che l’accoglimento del primo motivo di ricorso sia assorbente, dato che implica la totale rideterminazione del costo di costruzione, cui dovranno essere eventualmente applicati i coefficienti di cui agli artt. 15-21 della legge n. 392 del 1975. In ogni caso, in tutta evidenza, l’applicazione dei coefficienti relativi alla vetustà dell’unità abitativa e allo stato di conservazione viene effettuata sulla scorta di una valutazione di discrezionalità tecnica che appartiene al comune, sindacabile solo sotto il profilo dell’inattendibilità, in caso di evidente contraddittorietà, illogicità o travisamento dei fatti, trattandosi di parametri qualitativi.
2.1 Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento sanzionatorio, ai fini della determinazione della sanzione ex articolo 34, comma 2, del d.lgs. n. 380 del 2001 secondo i criteri di cui alla presente sentenza.
2.2 Le spese devono essere compensate, data l’esistenza di opposti orientamenti giurisprudenziale sulla questione […]