Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 26 giugno 2013

Il TRIBUNALE

Sentite le parti,
visti gli atti,
rilevato che la domanda è stata introdotta con ricorso invece che con citazione e tuttavia, in assenza di eccezioni delle parti, il Collegio non intende necessaria la conversione del rito, essendo già liquida e dunque decidibile la questione della competenza;
rilevato che il convenuto ha residenza documentale in …, provincia di Monza, ricadente nel circondario del Tribunale di Monza e per tale motivo il … eccepisce la incompetenza territoriale;
ritenuto che l’eccezione sia fondata in quanto, in materia di azione ex art. 269 c.c., la competenza si radica nel luogo di residenza del convenuto (Cass. Civ. 1373/1992, Sez. Un.; Cass. Civ., 11021/1997: precedenti che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.), non rintracciandosi, peraltro, nel codice di rito, un foro del “concepimento” e nemmeno potendosi ritenere prevalente la tutela del minore, in quanto la causa ha ad oggetto la paternità biologica che, se accertata, legittima le domande nell’interesse della prole, per le quali, sì, opera il foro di residenza del minore (es. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.p.c.);
ritenuto, quanto alle spese, che la entrata in vigore recente, della legge 219/2012, legittimi incertezze interpretative negli operatori che giustifica la compensazione delle spese di lite,

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 269 c.c., 28, 38, 50 c.p.c.
DICHIARA la incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Monza.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, lì 26 giugno 2013