Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. Terza, Sent. n. 664 del 2018, pubbl. il 30/01/2018

[…]

FATTO

Con il ricorso ritualmente proposto è impugnata l’ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, delle opere eseguite in assenza di titolo e consistenti (come indicato nel richiamato P.V. n. […]) in:
<<- Sostituzione di una vecchia copertura in amianto con pannelli gregati coibendati, su di un locale di circa 170 mq. sostenuti da travi in ferro ancorate sui muri perimetrali. Sugli stessi muri erano stati istallati dei montanti in ferro di circa 1,50 mt. di altezza.
– All’interno del locale suddetto, era stato realizzato un nuovo solaio di copertura ancorato sui muri lato Mare e lato […], mentre per i restanti lati sui muri portanti in modo da creare un ulteriore locale con accesso indipendente dal […] in uso esclusivo alla […]. Mentre la parte sovrastante (calpestio del nuovo solaio) posto ad una quota di 0,75 mt. rispetto alla quota del locale deposito era ad uso esclusivo della ditta […]. Il solaio era stato realizzato con travi in ferro e tavelloni in laterizi il tutti gettato in opera per una superficie di circa 30 mq.>>.
1.1. Con quattro motivi è denunciata la violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 3 e 7 ss. della legge n. 241 del 1990, delle richiamate norme del D.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 2 della L.R. n. 19 del 2001 e dell’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché l’eccesso di potere sotto molteplici profili.
1.2. Il Comune non si è costituito in giudizio.
1.3. Con atto depositato il 27/4/2012 la ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla trattazione dell’istanza cautelare e la causa è stata cancellata dal ruolo all’udienza in camera di consiglio del 3/5/2012.
2. – Con l’avviso di fissazione dell’udienza è stata formulato l’avviso che, ai sensi dell’art. 82, secondo comma, c.p.a., il ricorso sarebbe stato deciso previa dichiarazione dell’interesse.
La ricorrente ha prodotto memoria il 13/10/2017, concludendo per l’accoglimento del ricorso e manifestando quindi di avere interesse alla decisione (come ribadito dal difensore all’udienza pubblica del 14/11/2017, nella quale la causa è stata rinviata d’ufficio).
All’udienza pubblica del 23 gennaio 2018 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1. – Con le censure articolate è dedotto che:
1) necessitava la previa comunicazione di avvio del procedimento;
2) mancano una dettagliata contestazione dell’illecito e la necessaria qualificazione dell’abuso (essendo ingiunta la demolizione di interventi realizzabili con s.c.i.a.), né è chiarito l’iter che ha condotto ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, anziché irrogare la sanzione pecuniaria;
3) la sostituzione della vecchia copertura in amianto è stata eseguita in ottemperanza all’ordinanza comunale n. […] del 15/12/2009 (con cui ne veniva ordinata la rimozione da parte di ditta autorizzata), per cui il provvedimento impugnato comporterebbe la conseguenza paradossale di dover ripristinare la tettoia in amianto;
4) in ogni caso, la stessa sostituzione della copertura costituisce un intervento di manutenzione straordinaria non sanzionabile con la demolizione, mentre la realizzazione di un nuovo solaio all’interno del locale configura l’esecuzione di opere interne, ammesse dal P.R.G. e liberamente realizzabili ex art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 (ovvero rientranti nel restauro e risanamento conservativo), che non comportano alcuna modifica dell’aspetto esteriore dell’edificio e non abbisognano di autorizzazione paesaggistica.
1.1. Il ricorso è infondato.
Va osservato che, con l’ordinanza n. […] del 15/12/2009, veniva ordinata la messa in sicurezza e rimozione del materiale formante la copertura del capannone commerciale (“costituita per lo più da ondulati di eternit in cemento amianto, risultata sfaldata e decrepita in più punti con affioramento delle fibre di materiale cementoso”).
L’ordinanza era revocata con atto n. […] del 21/11/2011, sulla scorta dell’attestato del 19/10/2011 con cui l’ASL […] accertava che i lavori erano stati eseguiti in conformità alle disposizioni in materia.
Con l’ordinanza impugnata sono stati ingiunti la demolizione delle opere abusive e il rispristino dello stato dei luoghi, relativamente ai lavori privi di titolo consistiti non unicamente nella sostituzione della copertura, bensì anche nella realizzazione all’interno del locale di un nuovo solaio di copertura con travi in ferro e tavelloni in laterizi per una superficie di circa 30 mq., con piano di calpestio posto a quota di mt. 0,75 (mentre di dà atto che erano stati rimossi i montanti in ferro di altezza di circa mt. 1,50 mt. sui muri perimetrali, accertati nel suddetto processo verbale).
1.1.1. Ciò posto, deve considerarsi che, come a più riprese affermato nella giurisprudenza di questa Sezione, non è prospettabile una valutazione atomistica degli interventi edilizi, allorché gli stessi facciano parte di un disegno sostanzialmente unitario di realizzazione di una determinata complessiva opera, risultante priva di titolo (cfr., da ultimo, la sentenza dell’11/1/2018 n. 194: “Ne consegue che non è ammissibile una loro considerazione astratta ed atomistica, ma deve necessariamente predicarsene una valutazione unitaria sintetica e complessiva, in quanto divenute parti di un più ampio quadro di illecito sostanzialmente unitario dal quale attingono il medesimo regime giuridico di illegittimità”).
Nel caso di specie, risulta avvenuta l’esecuzione di un intervento globale sul capannone, che per le sue caratteristiche è annoverabile tra le opere edilizie arrecanti una trasformazione dell’immobile, con incrementi di volume e superfici in zona vincolata paesaggisticamente, cosicché per le stesse occorreva il permesso di costruire (cfr., in analoga fattispecie, di recente la sentenza della Sezione del 2/1/2018 n. 5: “E’ a dir subito che il contestato intervento per le caratteristiche strutturali (“struttura in ferro e soprastante lamiera coibentata con sottostante controsoffittatura in cartongesso, creando un unico ambiente “e “presenza di un vuoto (apertura rettangolare nel solaio di copertura del 1° piano) finalizzato all’apposizione di una rampa scala di accesso al piano tetto-soppenno”, ma soprattutto per le dimensioni dell’intervento (mq. 33,00 circa; mc. 101,00 circa) possa ricondursi agli interventi eseguibili previa presentazione di una denuncia di inizio attività, mentre è vero piuttosto che, nella fattispecie si tratta di “interventi di “nuova costruzione” di cui all’art. 3, co. 1, lett. e) del d.P.R. n. 380 del 2001 che, in quanto tali da comportare, una trasformazione urbanistica ed edilizio del territorio mediante la creazione di nuovi volumi e superfici, sono soggetti a permesso di costruire e, in quanto realizzati in zona vincolata, di autorizzazione paesaggistico e come tale da assoggettare, in mancanza del titolo abilitativo edilizio richiesto, alla sanzione di tipo demolitorio”).
In altri termini, l’intervento non si è sostanziato nella mera sostituzione della copertura ordinata dal Comune e non può dirsi (nemmeno in parte) assentito dall’esecuzione del precedente ordine, poiché:
– da un canto, quest’ultimo riguardava la messa in sicurezza e rimozione del materiale, impregiudicata la necessità di titolo abilitativo o s.c.i.a. per l’apposizione di una nuova copertura;
– d’altro canto, l’intervento posto in essere non si è limitato a ciò ma ha riguardato la realizzazione anche di altre opere che, da quanto detto, non possono neppure isolatamente considerarsi opere interne e necessitavano di permesso di costruire.
Ne discende che legittimamente il Comune ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, facendo ricorso all’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, che configura l’esercizio doveroso del potere repressivo degli abusi edilizi in zona vincolata, anche a prescindere dal titolo occorrente (cfr., per tutte, la sentenza della Sezione del 24/10/2017 n. 4966: “Esse sono state eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica e, in tale ipotesi, la giurisprudenza ha elaborato un principio di indifferenza del titolo necessario all’esecuzione di interventi in zone vincolate, affermando la legittimità dell’esercizio del potere repressivo in ogni caso (cfr. la sentenza della Sez. VI di questo Tribunale del 26/3/2015 n. 1815: “a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio in zona vincolata (DIA o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 deve essere sanzionato. Detto articolo riconosce, infatti, all’amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l’adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica”; conf., la sentenza di questa Sezione dell’8/1/2016 n. 17, con ulteriori richiami)”).
Alla stregua di quanto osservato, vanno respinte le censure riferite alla natura dell’intervento e al titolo occorrente per la sua realizzazione (terzo e quarto motivo).
1.1.2. È altresì infondato il terzo motivo, dal momento che:
– il provvedimento reca un’adeguata descrizione dell’abuso e della sua necessaria considerazione unitaria, correttamente qualificandolo con riferimento all’assenza di titolo edilizio e ai vincoli esistenti;
– va esclusa la necessità di esternazione dell’iter e di motivazione sulla scelta della sanzione, attesa la natura rigidamente vincolata del provvedimento (cfr., per tutte, la citata sentenza della Sezione del 2/1/2018 n. 5: “Parte ricorrente asserisce che nel provvedimento impugnato manca proprio il nucleo della motivazione, essendosi l’Amministrazione limitata soltanto ad elencare gli atti preordinati e pregressi che hanno dato luogo al provvedimento stesso, ma avendo completamente tralasciato di esaminare e rendere chiare le argomentazioni ed i ragionamenti giuridici che hanno dato luogo all’atto finale, senza tener conto che a rendere legittimo l’ordine di demolizione è sufficiente la enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti ai fini della individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge …”).
1.1.3. Infine, è pacificamente escluso che i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi debbano essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, attesa la loro natura vincolata e la doverosità della sanzione di legge, per le opere realizzate in assenza di titolo (giurisprudenza pacifica, costantemente ribadita: cfr., tra le più recenti, la sentenza della Sezione del 25/10/2017 n. 5015 e, per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 12/10/2016 n. 4204).
Tanto più che è indimostrato che l’esito del procedimento avrebbe potuto essere in alcun modo diverso, dovendosi per ciò fare applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, che esclude in tal caso che il provvedimento conclusivo sia comunque annullabile per un vizio meramente formale.
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