Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, Sentenza n. 8970 del 2018, pubbl. il 10/08/2018

[…]

Rilevato che
– con il ricorso in epigrafe il sig. […] ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, le determinazioni dirigenziali di […] n. rep. […]2018 e n. rep. […]2019 del 16.03.2018, aventi ad oggetto l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di € 15.000,00 e di € 5.000,00 e la demolizione degli interventi abusivi realizzati in via […], deducendo, in primo luogo, che esse derivavano dall’accertamento tecnico prot. […] del […] 2015, a suo dire mai avvenuto, e dall’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e di demolizione delle opere abusive n. […] del […]2016, atto che doveva ritenersi illegittimo in quanto l’Amministrazione Comunale “a seguito del provvedimento di sospensione lavori … notificato(gli)…in data […]2015, avrebbe dovuto adottare entro 45 gg. il provvedimento sanzionatorio …”;
– il ricorrente ha, altresì, censurato i provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria in rapporto agli accertamenti tecnici del […]2017 e del […].2017, anch’essi asseritamente mai effettuati, per assoluta sproporzione della sanzione pecuniaria in rapporto alla gravità della violazione e per difetto di motivazione;
– si è costituita in giudizio […], chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
– alla camera di consiglio del 1.08.2018, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a, sussistendone i presupposti;
Considerato che
– le censure del ricorrente non possono essere condivise;
– da un lato, per costante e condivisibile giurisprudenza (ex multis T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24-01-2017, n. 173) il termine di 45 giorni, fissato dall’art. 27, comma 3, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. Edilizia), per adottare l’ordinanza di demolizione dopo l’emanazione di quella di sospensione dei lavori, deve intendersi quale termine di efficacia di tale ultimo ordine e non già quale termine perentorio entro cui l’Amministrazione è tenuta a emettere l’ordine di demolizione;
– dall’altro lato, i provvedimenti de quibus risultano ragionevolmente fondati sul contenuto degli atti e dei documenti prodotti dall’Amministrazione Comunale, tra i quali proprio gli accertamenti tecnici prot. n. […] del […]2017 e n. […] del […]2017, che, a loro volta, richiamano gli accertamenti svolti nelle date del […]2015 e del […]2016, non oggetto, tra l’altro, di querela di falso;
– anche le doglianze svolte circa il difetto di motivazione e la sproporzione della sanzione pecuniaria e la mancanza di “coincidenza con i parametri di cui alla deliberazione dell’[…] n. […]2011”, oltre che generiche, appaiono infondate, poiché, nei provvedimenti in questione, la sanzione pecuniaria risulta essere stata applicata in base ai criteri dettati dalla delibera citata, che prevede una sanzione pari ad euro 15.000 per abusi classificati come ristrutturazione edilizia sottocategoria RE 2 relativi ad intere unità edilizie o parti di esse di dimensioni superiori a 400 mq e realizzati in immobili rientranti i zona omogenea A di cui all’art. 2 del DM 2.04.1968 n. 1444 (cfr. TAR Lazio Sez. II bis, 6.06.2018 n. 6333);
Ritenuto che il ricorso debba, quindi, essere, come detto, integralmente rigettato […]