Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. Prima, Sentenza n. 242 del 2020, pubbl. il 7/04/2020

[…]

FATTO

Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato il …, la signora […] ha impugnato il silenzio inadempimento serbato dal Comune […] sull’atto di diffida ad adottare i provvedimenti inibitori, interdittivi e sanzionatori in relazione alla Scia ed alla sanatoria presentate dai vicini per la ristrutturazione di un manufatto precario ed il rifacimento di scale esterne. La ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale di ordinare al Comune di provvedere, nominando un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza; ha altresì domandato la condanna dell’Amministrazione e dei controinteressati al risarcimento dei danni.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 1, 2 e 19 della legge n. 241/1990 in relazione alla violazione degli artt. 22 e ss. del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Il Comune avrebbe violato l’obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente entro il termine di trenta giorni.
II) Violazione degli artt. 22 e 23 del d.p.r. n. 380/2001 in relazione alla violazione degli artt. 1, 2 e 19 della legge n. 241/1990; eccesso di potere; violazione dell’art. 97 Cost. Il Comune non avrebbe accertato la mancanza dei presupposti della Scia, in quanto l’intervento comporterebbe modifiche della volumetria e dei prospetti, nonché la creazione di un posto auto.
III) Violazione degli artt. 22 e 23 del d.p.r. n. 380/2001 in relazione alla violazione degli artt. 1, 2 e 19 della legge n. 241/1990 sotto un ulteriore e diverso profilo; eccesso di potere; violazione dell’art. 97 Cost. Il Comune avrebbe omesso di rilevare che non è possibile, mediante Scia, trasformare un’opera precaria in un vero e proprio edificio.
IV) Violazione degli artt. 22 e 23 del d.p.r. n. 380/2001 in relazione alla violazione dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; eccesso di potere; violazione dell’art. 97 Cost. L’intervento si porrebbe in contrasto con la disciplina in materia di distanze inderogabili tra pareti finestrate.
V) Violazione degli artt. 22 e 23 del d.p.r. n. 380/2001 in relazione alla violazione dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e degli art. 1117 e ss. c.c.; eccesso di potere; violazione dell’art. 97 Cost. La ricorrente non avrebbe mai prestato il proprio assenso in relazione alla scala esterna, che sarebbe in comproprietà fra lei e i controinteressati.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
I controinteressati si sono invece costituiti, sostenendo l’inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, la legittimità dell’intervento edilizio.
Nel corso del processo, in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 949/2019 di questa Sezione, il Comune […] ha depositato relazione in ordine ai fatti di causa ed ulteriore documentazione.
Le parti hanno ribadito ed ampliato le rispettive argomentazioni con successive memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione nella camera di consiglio del … 2020.

DIRITTO

1. Deve essere innanzitutto scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Sostengono i controinteressati che la Scia in data …2019 è stata superata dalla sanatoria ex art. 48 L.R. n. …/2008 in data …2019 e dalla rettifica/integrazione alla Scia in data …2019. La diffida della ricorrente non avrebbe tenuto conto della sanatoria e dell’integrazione alla Scia, con la conseguenza che il ricorso sarebbe inammissibile, sia in quanto la sanatoria ex art. 48 cit. non sarebbe stata impugnata nei termini, sia perché mancherebbe l’interesse della ricorrente ad ottenere dal Comune una risposta su un’istanza riguardante la Scia originaria.
L’eccezione non può essere accolta.
Occorre premettere che l’art. 48 della L.R. n. 16/2008 contempla un meccanismo di regolarizzazione delle opere abusive basato sulla semplice presentazione di una comunicazione, munita dei requisiti indicati dal legislatore regionale (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 10 ottobre 2016, n. 1003). Si tratta, quindi, di un atto del privato che produce ex lege effetti abilitativi in sanatoria, senza alcuna intermediazione del potere amministrativo, secondo lo stesso schema norma-fatto-effetto previsto dalla legge per la Scia e per la Cila.
Ne discende che, non essendo un provvedimento tacito, il terzo che si assume leso non è legittimato ad impugnare direttamente la comunicazione ex art. 48 cit., ma può solamente sollecitare i poteri di verifica spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l’azione avverso il silenzio, analogamente a quanto previsto dall’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990 in relazione alla Scia e in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. (in argomento cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 16 luglio 2018, n. 1497, in materia di Cila).
Dalla relazione tecnica di accompagnamento alla documentazione integrativa alla Scia in data …2019 (doc. 13 controinteressati) risulta che la parziale rettifica si è resa necessaria per recepire la sanatoria ex art. 48 L.R. n. 16/2008 e per descrivere in modo dettagliato l’intervento sulla scala di accesso, mentre, per il resto, il progetto originario è stato confermato.
La ricorrente ha notificato al Comune l’atto di significazione e diffida in data … 2019, vale a dire quando i controinteressati avevano già presentato sia la comunicazione ex art. 48 cit. sia l’integrazione alla Scia. Dalla lettura dell’atto di diffida emerge che la ricorrente, tramite il proprio legale, ha espressamente contestato anche la sussistenza dei presupposti della sanatoria ex art. 48, seppur indicando erroneamente quale data di presentazione della stessa il … 2019 (data della relazione tecnica ex art. 48) anziché il … 2019 (data del protocollo comunale): “in data … i …. presentavano istanza di sanatoria ex art. 48 della L.R. 16/2008 e s.m.i.” (pag. 3); “la signora … significa…l’insussistenza dei presupposti per l’assentimento mediante SCIA n. … del … 2019 nonché per l’adozione della successiva SCIA in sanatoria in data … 2019” (pag. 8).
Risulta pertanto evidente che la ricorrente ha sollecitato il Comune ad esercitare i poteri di controllo in relazione all’attività avviata dai vicini sia sulla base della Scia originaria, sia in virtù della comunicazione ex art. 48 della L.R. n. 16/2008 e della conseguente integrazione alla Scia, che tale comunicazione ha recepito.
2. In secondo luogo, deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, basata sul fatto che la … ha avviato un procedimento di secondo grado e invitato il Comune […], con nota … del … 2020, a rivalutare l’intervento edilizio. L’eccezione è infondata.
Il potere della Regione o dell’ente delegato … di annullare d’ufficio i titoli edilizi illegittimi, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 380/2001, costituisce espressione di una potestà straordinaria ed avente carattere discrezionale (in tal senso, ex multis, Cons. St, sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7594; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 aprile 2012, n. 1604).
Di conseguenza, tale potestà è ben diversa dagli ordinari poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia spettanti al Comune nell’ambito del proprio territorio, nonché, a fortiori, dagli specifici poteri concernenti la Scia, ai quali, pertanto, si affianca senza sostituirli (in argomento cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 13 gennaio 2015, n. 79).
Pertanto, anche dopo la nota della …, la ricorrente conserva il proprio interesse ad ottenere una risposta dall’Amministrazione comunale in relazione al proprio atto di significazione e diffida.
3. Nel merito il ricorso è fondato, nei seguenti termini.
Con il I) motivo, la ricorrente censura la mancata attivazione del Comune in seguito alla propria diffida.
La doglianza merita condivisione.
Con l’atto di significazione e diffida del … 2019 la signora […] ha chiesto al Comune di accertare l’insussistenza dei presupposti di legge per la realizzazione dell’intervento edilizio intrapreso dai confinanti mediante la Scia e la sanatoria ex art. 48 della L.R. n. 16/2008 e, conseguentemente, di adottare i provvedimenti previsti dalla legge.
L’ente non ha fornito risposta all’istante, in violazione dell’obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990 (obbligo che sussiste in ogni caso, a prescindere dal contenuto dei poteri sollecitabili).
Per completezza, si osserva che l’attestazione rilasciata dal Comune in data … 2019 ai sensi dell’art. 48, comma 4, della L.R. n. 16/2008, oltre ad essere anteriore alla diffida e diretta ai controinteressati, non riveste natura provvedimentale, ma ha soltanto effetti certificativi dell’avvenuta presentazione della comunicazione di sanatoria (in termini cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 10 ottobre 2016, n. 1003, cit.).
Di conseguenza, risulta doverosa l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione, con la previsione che, in caso di ulteriore inerzia, provvederà un Commissario ad acta.
4. In relazione a quanto precede, il ricorso avverso il silenzio si appalesa fondato […]