Studio Legale Berto

Decreto legge 87/2018. Tabella orientativa modifiche contratti a termine

Il Decreto Legge 87/2018 contiene nuove regole per i contratti a termine e stabilisce anche un periodo di transizione per la loro applicazione sui contratti già in corso

Il Decreto Legge 87/2018, c.d. decreto dignità, è stato convertito in legge con la Legge 9 agosto 2018, n. 96, pubblicata nella G.U. 11 agosto 2018, n. 186, e in vigore dal 12 agosto 2018. Il decreto dignità contiene nuove regole sui contratti a termine.
Nella legge di conversione è stato previsto un periodo transitorio fino al 31 ottobre per l’applicazione delle nuove norme sui contratti a termine già in corso.
In sostanza, con la modifica dell’articolo 1, comma 2, D.L. 87/2018, le novità introdotte dall’articolo 1, comma 1, si applicano ai contratti sottoscritti successivamente al 14 luglio 2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe successive al 31 ottobre 2018.
Sino a tale data, i contratti sottoscritti prima del 14 luglio 2018 saranno regolati dalle norme previgenti per quanto riguarda materia di proroghe e rinnovi, senza obbligo di motivazione, con 5 proroghe e il limite di 36 mesi nella successione dei contratti.
In questo modo, è stato previsto un periodo di tempo per consentire l’adeguamento alle nuove regole.
Secondo le nuove disposizioni, al contratto di lavoro subordinato può’ essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
In questo caso la stipulazione è libera e non sarà necessario indicare alcuna causale che giustifichi l’apposizione di un termine.
In ipotesi di durata superiore, sarà possibile il ricorso al contratto a tempo determinato solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività’, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività’ ordinaria.
In questi casi, il contratto potrà avere durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non superiore ai 24 mesi.
Se viene stipulato un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle precitate condizioni, il rapporto di lavoro sarà configurato come contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi;
L’apposizione del termine al contratto di lavoro e’ priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
E’ possibile prorogare la durata del contratto a termine nel corso del rapporto di lavoro senza riferimento ad alcuna causale solamente per i primi 12 mesi. Quando il termine complessivo eccede i dodici mesi, la proroga sarà ammissibile solo ricorrendo alla specifica indicazione delle condizioni/esigenze sopra indicate, fanno eccezione le attività stagionali che possono essere oggetto di proroga anche in loro assenza. La proroga potrà essere concordata solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore alla sua durata massima di 24 mesi; il numero delle proroghe non potrà essere superiore a quattro, diversamente vi sarà la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Il rinnovo del contratto è consentito solo a fronte delle causali stabilite per il superamento della durata di 12 mesi e l’atto deve specificare le condizioni/esigenze che lo giustificano. Solamente i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati anche in assenza delle menzionate causali.
Segue tabella – da ritenere solo orientativa – sui contratti a termine dopo la legge di conversione L. 9 agosto 2018, n. 96.

Possibili casistiche dei contratti a termine dopo il decreto dignità, tenuto conto del momento della sottoscrizione (per la durata e i casi di proroga, rinnovo e successione si rinvia ad altra tabella):

CASO 1

CASO 2

CASO 3

CASO 4

CASO 5

stipulato e già terminato prima del 14 luglio 2018

in corso alla data del 14 luglio 2018.

stipulato a partire dal 14 luglio 2018 e con scadenza entro il 31/10/2018

stipulato a partire dal 14 luglio 2018 e con scadenza successiva al 31/10/2018

stipulato a partire dal 1/11 2018 (piena operatività del decreto dignità)

DURATA

Durata iniziale di max. 12 mesi oppure fino a max. 24 mesi se con causale

Durata iniziale di max. 12 mesi oppure fino a max. 24 mesi se con causale

Vedi caso 4

PROROGA

Il contratto è già terminato. Nessuna proroga possibile

Se prorogato entro il 31/10/2018

max. n. 4 proroghe fino a 24 mesi di durata compreso il primo contratto (No indicazione delle causali anche se, per effetto della proroga, si superano i 12 mesi)

max. n. 4 proroghe fino a max. 24 mesi di durata compreso il primo contratto (proroghe libere nei primi 12 mesi e successivamente solo con causali se per effetto della proroga la durata del contratto supera i 12 mesi)

Vedi caso 4

Se prorogato nel periodo dal 14/07/2018 al 11/08/2018

max. n. 4 proroghe fino a 24 mesi di durata compreso il primo contratto (proroghe libere nei primi 12 mesi e successivamente solo con causali)

Se prorogato dal 1/11/2018

max. n. 4 proroghe fino a 24 mesi di durata compreso il primo contratto (proroghe libere nei primi 12 mesi e NO causali nei primi dodici mesi. Se per effetto della proroga si superano i 12 mesi allora SI causale)

Se prorogato dal 12/08/2018 al 31/10/2018

max. n. 5 proroghe fino a 36 mesi compreso il primo contratto e No causali

Se prorogato dal 1/11/2018

max. n. 4 proroghe fino a 24 mesi di durata compreso il primo contratto (proroghe libere nei primi 12 mesi e successivamente solo con causali)

RINNOVO

Se rinnovato tra il 14/07/2018 ed il 11/08/2018

n. indeterminato di rinnovi (comunque entro i 24 mesi compreso il primo contratto) e SI causale

Se rinnovato tra il 14/07/2018 ed il 11/08/2018

n. indeterminato di rinnovi (comunque entro i 24 mesi compreso il primo contratto) e SI causale

Se rinnovato entro il 31/10/2018

n. indeterminato di rinnovi (comunque entro i 24 mesi compreso il primo contratto) e NO causale

n. indeterminato di rinnovi (comunque entro i 24 mesi compreso il primo contratto) e SI causale

Vedi caso 4

Se rinnovato tra il 12/08/2018 ed il 31/10/2018

n. indeterminato di rinnovi (comunque entro i 36 mesi compreso il primo contratto) e NO causale

Se rinnovato tra il 12/08/2018 ed il 31/10/2018

n. indeterminato di rinnovi (comunque entro i 36 mesi compreso il primo contratto) e NO causale

Se rinnovato dal 1/11/2018

n. indeterminato di rinnovi (comunque entro i 24 mesi compreso il primo contratto) e SI causale

Se rinnovato dal 1/11/2018

n. indeterminato di rinnovi (comunque entro i 24 mesi compreso il primo contratto) e SI causale

Se rinnovato dal 1/11/2018

n. indeterminato di rinnovi (comunque entro i 24 mesi compreso il primo contratto) e SI causale

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