Con il contratto di rete si dà vita ad una collaborazione inter-imprenditoriale. E’ necessario definire un programma di rete che possa rappresentarne l’oggetto e individuare le attività che dovranno essere svolte.
Con il contratto di rete piu’ imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita’ innovativa e la propria competitivita’ sul mercato. A tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune a:
a) collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese;
b) ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
c) ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu’ attività’ rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Il fine perseguito è di ottenere i risultati migliori con le risorse disponibili e realizzare strumenti operativi che permettano di competere per qualità ed innovazione.
Il programma comune è elemento essenziale e necessario per il raggiungimento degli scopi sopra richiamati. Il programma e la sua attuazione costituiscono l’elemento attorno al quale si struttura e sviluppa la collaborazione inter-imprenditoriale.
Esso deve precisare:
– i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante;
– le modalità specifiche che consentono l’esecuzione di tali obblighi in capo alle imprese retiste;
– la realizzazione dello scopo comune a tutti i contraenti.
Nel caso in cui sia costituito un fondo patrimoniale comune, diventano ulteriori elementi necessari del programma anche la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali,degli eventuali contributi successivi, nonchè le regole di gestione del fondo comune. Può essere modificato con il consenso unanime, salvo che il contratto preveda la possibilità di modifica a maggioranza. L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica delle reti di impresa comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti.
La forma più generalizzata di rete è verosimilmente quella basata sulla collaborazione tra imprese. La collaborazione può riguardare gli ambiti e le modalità più ampie. Le imprese possono decidere una collaborazione basata su attività di mero coordinamento delle rispettive attività. Possono altresi prestare collaborazione all’interno di specifiche fasi lavorative oppure cooperare per ottenere migliori condizioni nei rapporti con i terzi, sia a favore della singola retista che della rete in generale.
Possono costituire validi esempi in tal senso:
-coordinamento dei processi della sicurezza;
-esercizio di attivita di ricerca;
-attivita promozionali;
– partecipazione ad appalti;
-procedure per la selezione di materiali e servizi.
Lo scambio di informazioni può riguardare la condivisione di dati di natura tecnica, tecnologica, commerciale, etc… Lo scambio di prestazioni può avvenire tra le imprese aderenti al contratto che condividono conoscenze utili alla produzione o all’innovazione. Può riferirsi, inoltre, a mansioni di tipo commerciale quale contropartita alla partecipazione ad un processo produttivo, cosi come a prestazioni di tipo amministrativo in contropartita ad altre riguardanti servizi ausiliari. L’ultima modalità è quella dell’esercizio in comune di una o più delle attività rientranti nell’oggetto delle singole imprese. Alla collaborazione si accompagna il coordinamento tra le attività complementari dirette al risultato finale unitario. Esempi possono individuarsi nel caso in cui le imprese abbiano deciso di mettersi in rete per la produzione di un bene innovativo oppure nel caso di attività commerciali in paesi esteri ove si trattino tipologie di prodotti tra loro affini o peculiari settori di clientela.