Immobili promessi in vendita, successione, donazione, legittimari

La provenienza da successione o donazione induce a considerare la figura dei legittimari. Azioni di riduzione e restituzione.

 

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Legittimari

I legittimari sono persone che non possono essere private di una parte dei beni del defunto.
Il nostro ordinamento riserva a favore del coniuge, figli legittimi, figli legittimati e adottivi, figli naturali e ascendenti legittimi (se mancano figli) una quota di eredità.
I legittimari sono detti anche riservatari o eredi necessari.
La quota di riserva è determinata dall’insieme dei beni e diritti di cui il de cuius era titolare al momento dell’apertura della successione (relictum) e dei beni e diritti di cui abbia disposto in vita per donazione (donatum). Al netto delle passività del patrimonio ereditario.
I beni si riuniscono fittiziamente e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto non poteva disporne.
I soggetti c.d. “legittimari” non ne possono essere privati per effetto delle disposizioni testamentarie o di donazioni fatte in vita.
Salvo che essi dichiarino formalmente di rinunciarvi.
Nel caso di lesione anche in parte della quota loro riservata, i legittimari possono far valere il proprio diritto con le azioni di riduzione e restituzione.
il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato (Corte di Cass., Sez. II, Ord. n 19646 del 2017).

Azione di riduzione

Il ripristino dei diritti del legittimario si compie mediante l’azione di riduzione delle disposizioni che abbiano leso la quota di legittima.
Con l’azione di riduzione si accerta se sussiste e quale sia l’entità della lesione.
In caso di accoglimento le disposizioni lesive sono dichiarate inefficaci.
L’azione di riduzione ha natura patrimoniale e può essere proposta anche dagli eredi o aventi causa dei legittimari ( Cass. 30 ottobre 2008, n. 26254).
Successivamente, potrà essere radicata l’azione di restituzione nei confronti dei beneficiari delle disposizioni “ridotte” e dei loro aventi causa.

Azione di restituzione

L’azione di restituzione è diretta ad ottenere la condanna giudiziale alla restituzione dei beni oggetto della sentenza di riduzione.
Per agire in restituzione nei confronti del terzo, occorre il passaggio in giudicato della domanda di riduzione e l’improduttiva escussione, anche parziale, del patrimonio del beneficiario.
Ai sensi dell’art. 563 cod. civ., co. 3, il terzo acquirente tenuto alla restituzione potrà liberarsi pagando l’equivalente in denaro.
La legge 14 maggio 2005 n. 80, modificata dalla L. 28 dicembre 2005 n. 263, ha riformato la materia.
Prima della L. 14 maggio 2005 n. 80, il legittimario, dopo avere escusso i beni del donatario, poteva sempre chiedere la restituzione al terzo acquirente.
La L. 14 maggio 2005, n. 80 ha limitato la portata della disposizione, favorendo la circolazione dei beni donati. Trascorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario perde il diritto di agire in restituzione nei confronti dei terzi acquirenti del donatario.
La norma fa riferimento agli acquirenti dei donatari.
Il codice non disciplina l’ipotesi dell’alienazione, da parte dell’erede o del legatario, di beni che hanno formato oggetto di disposizioni testamentarie lesive la legittima.
Anche in questo caso, secondo la S. C. si deve ricorrere ai principi ed alle regole stabiliti dall’art. 563 c.c., sussistendo la medesima ratio (Cass. 22 marzo 2001, n. 4130).
Pertanto, se i beni sono stati trasferiti da eredi o legatari infruttuosamente escussi, l’azione di restituzione può proporsi nei confronti dei terzi acquirenti.

Trascrizione

Ai sensi dell’art. 2652 Cod. Civ. “ Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previste: […] 8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda…”;
Anche se non è decorso il termine di venti anni dalla trascrizione della donazione, l’azione di restituzione contro il terzo acquirente potrebbe essere preclusa.
L’art. 563 ultimo comma c.c. fa salvo il disposto dell’art. 2652 n. 8) c.c. Perciò, nel conflitto tra terzo acquirente e legittimario opponente, decorsi dieci anni dalla morte del donante, prevale chi ha proceduto ad una trascrizione anteriore.
La buona o mala fede del terzo è ininfluente.
I definitiva, il diritto del terzo acquirente di beni immobili prevale su quello del legittimario alla restituzione se l’atto di acquisto sia a titolo oneroso e se trascritto prima della trascrizione della domanda di riduzione eseguita dopo 10 anni dal decesso del donante o di colui della cui eredità si tratta.

Prescrizione, rinuncia

Il termine decennale di prescrizione dell’azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell’eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima (Sez. U, Sentenza n. 20644 del 25/10/2004).
Anche, in caso di lesione causata da un atto donativo, la decorrenza è legata alla data di apertura della successione.
Di conseguenza, il trasferimento è considerato definitivo se il donante o il de cuius è deceduto da oltre 10 anni e nel frattempo non sono state intraprese azioni da parte dei legittimari.
L’azione di riduzione si estingue anche per rinunzia del legittimario.
La rinunzia è un atto unilaterale con cui il legittimario abbandona il potere di far valere la lesione della legittima.
Il diritto del legittimario di agire per la riduzione è rinunciabile anche tacitamente per comportamento concludente. La condotta dovrà essere inequivocabile e incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto.