É considerato manifestamente irragionevole e incompatibile con la complessiva ratio del sistema, ritenere penalmente irrilevante la condotta di chi, pur munito di titolo illegittimamente rilasciato, ha violato la disciplina urbanistico-edilizia con condotta dolosa o gravemente colposa, realizzando interventi non consentiti dalle previsioni normative o contenute negli strumenti urbanistici
Caratteristiche dello stato di fatto. Inapplicabilità della cd. “soglia di tolleranza” in caso di difformità. Qualifica del tecnico redigente lo stato di fatto quale esercente un servizio di pubblica necessità. Applicabilità del reato previsto dall’art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Annullamento dell’atto.
Dalla verifica tra lo stato di fatto, che emerge durante il sopralluogo, con quello di progetto che è attestato dagli atti comunali, può risultare che un immobile sia stato modificato o realizzato senza conformità rispetto al titolo edilizio. Il T. U. DPR 380/2001 stabilisce delle tolleranze (articolo 34 bis) e in quali casi è possibile sanare l’intervento per conseguire un regolare titolo abilitativo
La nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art 1418 c.c. e deve qualificarsi come nullità «testuale». All’acquirente è accordata l’azione di ripetizione dell’indebito pagato
Sommario: – Cass. Sent. n. 8230 del 2019; – Ripetizione del prezzo – Preliminare di vendita.
Cass. Sent. n. 8230 del 2019 La Corte di Cassazione, Sez. Un, con Sentenza n. 8230 del 2019 si è pronunciata sul contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura formale o sostanziale della nullità di un contratto di compravendita riguardante un fabbricato difforme rispetto al progetto assentito. Vale a dire sull’interpretazione della sanzione di nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 e 46 del TU n. 380 del 2001.
La segnalazione di una violazione edilizia deve essere presa in considerazione dall’amministrazione, a prescindere dalla sua vincolatività, che deve verificare le condotte denunciate con avvio di uno specifico procedimento.
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