Il deposito della comparsa conclusionale non rappresenta un presupposto per la redazione e deposito della memoria di replica alla conclusionale di controparte
L’obbligo di solidarietà che l’impresa designata, che ha risarcito il danno per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, assolve soccorrendo la vittima della circolazione, non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione al soggetto solidale ex lege dell’obbligo risarcitorio; tale fattispecie di solidarietà e l’azione di rivalsa si sottraggono alla regola della prescrizione breve, che è di stretta interpretazione
Azione di
regresso
L’azione di rivalsa promossa dall’impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei confronti del responsabile del sinistro, disciplinata dall’art. 292, I comma, D.Lgs. n. 209/2005, è pacificamente ritenuta un’azione di regresso, in quanto l’obbligo risarcitorio in capo all’impresa designata sorge non già dal fatto illecito in sé e per sé, bensì ex lege ed in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l’avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa.
Pertanto, si tratta di una obbligazione risarcitoria autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, che si trasforma in “obbligazione di valuta” a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva. Nel caso di giudizio, il momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta è quello in cui diventa incontestabile la sua liquidazione, e cioè diventa definitiva la sentenza che tale liquidazione effettua” (Cassazione Sent. n. 7697 del 2 aprile 2014).
La giurisprudenza della suprema corte ha affermato univocamente la natura risarcitoria di tale obbligazione gravante in capo al FGVS e ha precisato che la posizione dell’impresa va assimilata a quella del fideiussore, più che a quella di un assicuratore, proprio in forza della norma sopra richiamata che attribuisce alla stessa il diritto di agire in via di rivalsa nei confronti dell’obbligato principale al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato (Cass. civ. Sent. n. 18401 del 19.8.2009).
Termine di
prescrizione
Come precisato dalla suprema corte: “Il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato per recuperare l’indennità nella misura in cui avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestazione (…) sorge per effetto del pagamento dell’indennizzo al terzo danneggiato; prima di quel momento nessun credito ha l’assicuratore nei confronti del proprio assicurato e quindi nessun diritto da esercitare nei confronti di quest’ultimo. Ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Corollario della norma è che un diritto deve in primo luogo esistere con la conseguenza che se il diritto non esiste ancora non può iniziare a decorrere il termine prescrizionale. Pertanto in ipotesi di azione di rivalsa (…) deve affermarsi il principio che detto termine decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo in favore del terzo danneggiato (v. nello stesso senso in un’ipotesi di pagamento frazionato Cass. sez. III, 16 maggio 1997 n. 4363)” (Cass. Civ. Sent. n. 10351 del 7.8.2000).
Il termine prescrizionale entro il quale l’azione di rivalsa va esercitata nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero del risarcimento corrisposto al danneggiato, è decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ. Sez. III, n. 15303 del 19.6.2013).
Infatti, l’obbligo di solidarietà che l’impresa designata assolve, soccorrendo la vittima della circolazione, non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione ad un soggetto solidale “ex lege” dell’obbligo risarcitorio, e tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve, che è di stretta interpretazione (Cass. Civ. Sez. III, n. 10176 del 17.10.1997, secondo cui “(…) il diritto di regresso spettante all’impresa designata nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo corrisposto, non può identificarsi nel diritto al “risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli” a norma dell’art. 2947, secondo comma, cod. civ. ed è soggetto in assenza di qualsiasi disposizione in deroga, contenuta nell’art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ndr. vigente ratione tempore), alla prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 cod. civ., decorrente dalla data di esecuzione del pagamento”).
Il dies a quo va identificato con il giorno in cui l’impresa designata ha provveduto al pagamento del risarcimento a favore del terzo danneggiato (Cass. Civ. Sez. III, n. 10827 del 11.5.2007). Con la precisazione che, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall’ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il “globale depauperamento dell’assicuratore” (Cass. Sent. n. 6769/2001).
Perciò, il diritto di rivalsa “(…) decorre da quando tale diritto può essere fatto valere (…) da individuare – nello specifico – nel giorno in cui l’assicuratore abbia effettuato il pagamento” (Cass. Civ. Sez. III, n. 10351 del 7.8.2000 cit.; Ordin. Cass. Civ. n. 13600 del 21.5.2019).
Liquidazione
mediante assegno
La suprema corte ha affermato che “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salvo diversa volontà delle parti, pro solvendo (…)” (Cass.. Sent. n. 17749 del 30.7.2009).
E ancora la S.C. ha chiarito che “L’obbligazione pecuniaria, quando il pagamento è effettuato con assegno si considera estinta quando il creditore ha materialmente la disponibilità della somma (non nel momento in cui riceve l’assegno dal debitore) (…)” (Cass. Civ. Sent. n. 7761 del 16.4.2015).
Dunque, seppure l’adempimento dell’obbligato può ritenersi perfezionato, sotto il profilo delle modalità di pagamento, quando l’assegno passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, in quanto titolo pagabile a vista, per cui ai fini della prova del pagamento e nell’ambito di quel rapporto, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, in ipotesi di azione di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del danneggiante, vertendosi nell’ambito di un rapporto giuridico del tutto autonomo e distinto, incombe al soggetto obbligato la prova di aver effettuato in concreto il pagamento e dimostrare l’effettivo esborso.
L’incasso dell’assegno da parte del destinatario del risarcimento, di regola, va dimostrato mediante esibizione dell’estratto del corrispondente conto bancario o di documentazione equipollente, atta a comprovare validamente la “data valuta”, ovvero l’indicazione dell’addebito sul conto corrente bancario della somma liquidata.
Va considerato che la data dell’operazione bancaria rappresenta la prova idonea e necessaria a dimostrare il momento in cui sorge il diritto in capo dell’impresa designata di agire in via di rivalsa.
Di conseguenza, la mancanza di dati contabili e/o bancari sull’effettivo incasso dell’assegno da parte del beneficiario, e del conseguente addebito della valuta sul conto della società emittente, non consentirebbe di dimostrare l’esistenza di uno degli elementi costitutivi del diritto, nonché di individuare il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale.
I limiti alla prova testimoniale, la ammissibilità delle richieste di prove per testi, la rilevabilità d’ufficio circa l’inammissibilità delle istanze istruttorie della controparte
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