L’assunzione congiunta puo’essere effettuata da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole. Ricorrere a questo tipo di assunzione può ampliare le possibilità di stabilizzazione dei rapporti di lavoro degli addetti all’agricoltura, spesso addetti a lavorazioni stagionali.
A favore delle Reti di impresa è previsto un altro istituto che desta particolare interesse e che attiene, come la codatorialità, alla organizzazione e gestione del personale.
Parliamo della possibilità dell’assunzione congiunta.
Nell’art. 31 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (relativo ai Gruppi di impresa), comma 3-bis, è previsto che le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa:
– facenti parte del gruppo di imprese, individuato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74;
– ovvero riconducibili allo stesso proprietario;
– o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinita’ entro il terzo grado,
possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
Il comma 3-ter (introdotto dall’art. 9, comma 11, legge n. 99 del 2013, poi modificato dall’art. 18 della legge n. 154 del 2016) aggiunge che l’assunzione congiunta puo’ essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole.
Tenuto ad effettuare tutti gli adempimenti è il cosiddetto “referente unico”, che il legislatore identifica nel soggetto individuato dal contratto di rete.
Per il comma 3-quater, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita’ con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
Infine, per il comma 3-quinquies, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita’ disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.
Se ne deduce che, come per la codatorialità, anche l’assunzione congiunta consente una condivisione nell’utilizzo delle prestazioni personale dipendente.
Tuttavia, mentre la codatorialità delinea una sorta di distacco a parte complessa, l’assunzione congiunta costituisce una vera e propria ipotesi di contitolarità del rapporto di lavoro.
Ne deriva la possibilità dell’utilizzo congiunto e promiscuo delle prestazioni lavorative del dipendente, che possono essere rese a favore di uno o più tra i retisti che, in questo caso, sono, tutti e ab origine, datori di lavoro.
Se nella codatorialità la qualifica di datore di lavoro compete alla sola impresa che in origine ha sottoscritto il contratto di lavoro, nell’assunzione congiunta sussiste da subito una pluralità di datori di lavoro. Essi, oltre ad esercitare il potere direttivo, devono farsi carico di una responsabilità solidale e congiunta verso le obbligazioni contrattuali, previdenziali, assicurative, di salute e sicurezza che sorgono per effetto del rapporto di lavoro del lavoratore coassunto (o assunto congiuntamente).
Pertanto, le assunzioni congiunte definiscono un nuovo rapporto di lavoro in cui i doveri fanno capo contestualmente a tanti soggetti imprenditori che, rappresentati congiuntamente ai fini amministrativi da un unico soggetto, rispondono solidalmente come datori di lavori dei coassunti.
Il Ministero del Lavoro, con Lettera Circolare n. 7671 del 6 maggio 2015, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative per il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione di tali rapporti di lavoro.
Per le imprese legate tra loro da un contratto di rete, gli adempimenti amministrativi connessi alle assunzioni saranno effettuati da un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso, con modalità che garantiscano la data certa di sottoscrizione.
Anche l’assunzione congiunta dovrebbe, come la codatorialità, essere di stimolo alla cooperazione tra le imprese, attratte dalla possibilità di utilizzare professionalità che, da sole, non potrebbero permettersi e/o comunque dai risparmi legati alla condivisione del prestatore di lavoro.
Questa facoltà è riconosciuta alle imprese agricole in primis.
Le motivazioni sono da ricercarsi principalmente nell’esigenza di “stabilizzare” e/o quantomeno intensificare i rapporti di lavoro degli addetti all’agricoltura, spesso addetti a lavorazioni stagionali.
La buona notizia è però quella contenuta nel comma 3-ter soprariportato, poiché la norma specifica che l’assunzione congiunta puo’ essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole.
Si capisce come una tale previsione, secondo un’interpretazione conforme alla ratio della norma, potrebbe ampliare notevolmente le possibilità di stabilizzazione (anche solo temporale) di eventuali rapporti con lavoratori (e non solo agricoli) che, assunti da imprese anche non agricole, potrebbero passare dall’effettuare lavorazioni tipiche dell’agricoltura ad altre di diverso carattere e in periodi dell’anno normalmente “scarichi” per il mondo agricolo ma magari “pieni” per altri settori.
Al fine di ottimizzare le possibilità offerte dalla normativa, appare necessaria una vera e propria strategia e pianificazione aziendale.