Per i contratti a termine, tutti i Datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che utilizzino gli ammortizzatori sociali, hanno la temporanea possibilità di proroga o rinnovo senza “causali”
La particolare disciplina introdotta dall’art. 19 bis del D.L. 17.3.2020, n. 18, inserito dalla legge di conversione 24.4.2020, n. 27, quale “Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine” è tutt’ora vigente.
In base a tale disposto i Datori di Lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono rinnovare o prorogare contratti a termine o di somministrazione (e senza rispetto del cosiddetto “stop and go”) di lavoratori con mansioni uguali a quelle dei lavoratori il cui orario di lavoro risulta sospeso o ridotto a causa dell’emergenza coronavirus (operazioni espressamente vietate rispettivamente dall’art. 20, co. 1, lettera c) e all’art. 21, comma 2 del D.Lgs. 81/2015).
La disposizione consente quindi di non interrompere il rapporto con il personale già utilmente impiegato.
Le regole del Decreto Rilancio (D.L.34/2020, art. 93), del Decreto Agosto (n. 104/2020 – v. testo dell’art. 8: ) e, per ultimo, le prescrizioni della Legge n. 178/2020 sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021 (v. comma comma 279 – in vigore dal 1° gennaio 2021-), invece, hanno previsto altre deroghe ed esteso il campo di applicazione a favore di tutti i Datori di Lavoro, indipendentemente dal fatto che utilizzino gli ammortizzatori sociali.
La disposizione, contenuta nell’ultima versione dell’art. 93, primo comma del D.L.34/2020, stabilisce infatti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e’ possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. “
Lo “slittamento” del termine della possibilità di proroga o rinnovo senza “causali” (prima della Legge n.178/2020 stabilito al 31 dicembre 2020) al 31 marzo 2021, implica, almeno ad avviso di chi scrive, che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia già prorogato o rinnovato il contratto a termine nel corso del 2020 non lo potrà più fare.
In tale situazione quindi il Datore di lavoro potrà rinnovare o prorogare il contratto a termine seguendo le regole ordinarie.
L’effetto della rinnovazione o della proroga può chiaramente protrarsi anche oltre il termine del 31 marzo 2021.
L’art. 93 inoltre, riconosce la facoltà di prorogare o rinnovare il contratto a termine senza l’indicazione della causale, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, all’interno del limite di durata massima di 24 mesi fissato dalla legge (D.lgs. n. 81/2015).
Qualora il contratto collettivo applicato dall’azienda preveda invece (possibilità ammessa dal D.L. 81/2015) un termine di durata massima di 36 mesi del contratto a termine, sarà necessario, al superamento dei 24 mesi previsti dall’art. 93 del Decreto Rilancio (D.L. 34 del 2020), apporre in ogni caso la causale.
Articolo a cura di:
Dott. C. G.