I limiti alla prova testimoniale, la ammissibilità delle richieste di prove per testi, la rilevabilità d’ufficio circa l’inammissibilità delle istanze istruttorie della controparte
La nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art 1418 c.c. e deve qualificarsi come nullità «testuale». All’acquirente è accordata l’azione di ripetizione dell’indebito pagato
Sommario: – Cass. Sent. n. 8230 del 2019; – Ripetizione del prezzo – Preliminare di vendita.
Cass. Sent. n. 8230 del 2019 La Corte di Cassazione, Sez. Un, con Sentenza n. 8230 del 2019 si è pronunciata sul contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura formale o sostanziale della nullità di un contratto di compravendita riguardante un fabbricato difforme rispetto al progetto assentito. Vale a dire sull’interpretazione della sanzione di nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 e 46 del TU n. 380 del 2001.
La segnalazione di una violazione edilizia deve essere presa in considerazione dall’amministrazione, a prescindere dalla sua vincolatività, che deve verificare le condotte denunciate con avvio di uno specifico procedimento.
L’ordine di demolizione disposto dal giudice ai sensi del d.p.r. 380 del 2001 è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, sebbene sia una sanzione amministrativa
L’abuso edilizio comporta responsabilità per le varie figure coinvolte nella sua realizzazione, dal punto di vista amministrativo e anche penale, nonché un preciso obbligo di attivarsi da parte dei soggetti deputati alla vigilanza sull’attività urbanistica
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