Dichiarazione degli estremi del titolo edilizio e nullità formale dell’atto concernente diritti reali

La nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art 1418 c.c. e deve qualificarsi come nullità «testuale». All’acquirente è accordata l’azione di ripetizione dell’indebito pagato

nullità

Sommario:
– Cass. Sent. n. 8230 del 2019;

– Ripetizione del prezzo
– Preliminare di vendita.

Cass. Sent. n. 8230 del 2019
La Corte di Cassazione, Sez. Un, con Sentenza n. 8230 del 2019 si è pronunciata sul contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura formale o sostanziale della nullità di un contratto di compravendita riguardante un fabbricato difforme rispetto al progetto assentito. Vale a dire sull’interpretazione della sanzione di nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 e 46 del TU n. 380 del 2001.

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