Con il contratto di rete viene disciplinata una nuova struttura giuridica diretta a favorire forme di collaborazione tra imprese per realizzare progetti comuni al fine di incrementare l’innovazione e accrescere la competitività.
Con il DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5, art. 3, comma 4-ter nel nostro ordinamento sono stati introdotti i contratti di rete.
Con il contratto di rete:
1) piu’ imprenditori (quindi almeno 2, e non sono ammessi studi professionali e/o professionisti);
2) perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita’ innovativa e la propria competitivita’ sul mercato;
3) e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete:
a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, anche utilizzando l’istituto della c.d. “codatorialità” ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu’ attivita’ rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Possono essere parte di un contratto di rete anche società tra loro collegate e controllate (art. 2359 c.c.).
Ha carattere di contratto aperto nel senso che, dopo il suo perfezionamento e la sua efficacia, è possibile che nuove imprese siano ammesse a farne parte.
Il contratto di rete deve essere iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.
L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni a carico di coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
L’iscrizione presso il Registro delle Imprese è rilevante quale pubblicità dichiarativa, ai fini dell’opponibilità ai terzi, e anche costitutiva degli effetti propri del contratto di rete.
Il contratto di rete puo’ prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, deve indicare, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione
del fondo.
Al fondo si applicano ― in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile disposte in materia di consorzi.
Per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo.
Anche se è costituito l’organo comune e il fondo patrimoniale, il contratto di rete non e’ dotato di soggettivita’ giuridica.
Se è stata convenuta la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale, può essere acquisita ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater ultima parte (c.d. rete-soggetto).
Pertanto, la soggettività giuridica si acquista se contestualmente:
1- è prevista la costituzione del fondo comune;
2- la rete si iscrive nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sua sede.
In questo caso viene creato un nuovo soggetto giuridico, autonomo e distinto rispetto alle imprese che hanno sottoscritto il contratto.
Un autonomo centro di imputazione giuridica che però non determina l’estinzione o la modificazione della individualità giuridica delle imprese aderenti.
In caso di rete soggetto, l’organo comune agirà in rappresentanza della rete e non più solamente dei singoli imprenditori aderenti al contratto.
Il contratto istitutivo della Rete è stipulato per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Deve contenere:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonche’ la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita’ competitiva dei partecipanti e le modalita’ concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalita’ di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonche’ le regole di gestione del fondo medesimo;
d) la durata del contratto, le modalita’ di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta,la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o piu’ parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche’ le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e’ stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche’, se il contratto prevede la modificabilita’ a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita’ di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
Una particolare forma di contratto di rete può essere stipulato da aziende, singole o associate, che rientrino nel categoria delle piccole e medie imprese agricole.
Infatti, l’art. 1-bis, comma 3, DL 91/2014 consente che, nei contratti di rete stipulati tra imprese agricole piccole e medie, la produzione agricola ottenuta dall’esercizio in comune delle attività possa essere divisa fra i contraenti in natura.
La peculiarità è rappresentata dalla possibilità dell’acquisto a titolo originario della produzione agricola da parte delle imprese partecipanti, in base alla quota da loro convenuta nel contratto.
Le imprese aderenti dovranno presentare un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro ovvero totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro e meno di 250 occupati. (Reg. CE 6 agosto 2008, n. 800/2008).
In questo caso, potrà essere attribuita a ciascuno dei partecipanti, a titolo originario, la quota di prodotto fissata dal contratto di rete.