Per le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati secondo le regole stabilite attraverso il contratto di rete.
In materia di reti di impresa, l’art. 30, comma 4 ter del D.Lgs 276/2003 dispone che, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita’, ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita’ dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile.
La Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35/2013 ha confermato che qualora il distacco di personale avvenga tra imprese in rete, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.
Dunque, la sussistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario assicura per legge la presenza dell’interesse del primo. Di conseguenza, è superflua e non dovuta ogni ulteriore indagine.
Quasi come un passaggio graduale, l’art. 30, comma 4 ter del D.Lgs 276/2003 stabilisce anche che “per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
Molti profili del concetto di codatorialità non sono ancora completamente definiti.
Vi sono divergenze sulla configurazione dell’istituto come contitolarità/assunzione congiunta piuttosto che cogestione dei rapporti di lavoro.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto il principio che, in particolari organizzazioni produttive, le obbligazioni di lavoro possano essere riconducibili a più di un datore (Cass. 29 novembre 2011, n. 25270).
Esistono posizioni diverse in dottrina, il comune denominatore è dato dal principio che con la codatorialità si realizza una condivisione nell’utilizzo delle prestazioni del personale dipendente.
Chi scrive aderisce alla tesi per cui la titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo all’imprenditore che effettua l’assunzione del lavoratore.
Ciò che l’istituto introduce nel ns. ordinamento giuridico è essenzialmente la possibilità dell’utilizzo congiunto e promiscuo delle prestazioni lavorative del dipendente.
Le prestazioni possono essere rese a favore di uno o più tra i retisti, oltre che del datore di lavoro originario.
E questo dovrà avvenire in base alle regole stabilite attraverso il contratto di rete.
L’istituto può essere visto come una sorta di distacco “a parte complessa”.
Infatti, mentre nel distacco le parti sono due, il datore di lavoro distaccante ed il datore di lavoro distaccatario, nella codatorialità i “distaccatari” possono essere più di uno ed in modo simultaneo.
La prestazione del lavoratore viene resa a favore dei retisti in modo condiviso, in base alle regole che sono state dai medesimi stabilite.
La condivisione presuppone la messa in comune quantomeno del cd. potere direttivo.
Pertanto, in relazione al personale così impiegato, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.
Le regole sulla codatorialità stabilite nel contratto di rete sono valide esclusivamente nei “rapporti interni” tra retisti. Sono opponibili al lavoratore qualora siano state espressamente richiamate nel contratto individuale del lavoratore e, dal medesimo, espressamente accettate.
La codatorialità dovrebbe essere di stimolo alla cooperazione tra le imprese. E’ resa appetibile dalla possibilità di utilizzare professionalità che, da sole, le imprese non potrebbero permettersi e dalle economie legate alla condivisione del prestatore di lavoro.
Essa può consentire al lavoratore di ampliare il ventaglio delle sue possibilità di impiego e di formazione professionale, nonché di ridurre la possibilità di subire situazioni lavorative negative legate alle vicende aziendali/produttive.
Di norma, salvo diverse condizioni stabilite nel contratto di rete, le responsabilità fanno capo all’impresa che ha assunto il lavoratore, verso la quale egli è sempre legittimato ad agire per qualsiasi vicenda attinente il suo rapporto di lavoro. Anche per l’eventuale mansione resa in regime di codatorialità.
Nell’ipotesi delineata, di codatorialità intesa quale forma di distacco a parte complessa e non di piena contitolarità del rapporto di lavoro, un particolare rilievo assumono le regole interne stabilite dal contratto di rete.
Non configurandosi “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto, occorrerà essere accorti in tema di: condivisione dei costi retributivi, contributivi, assicurativi, risarcimento danni di qualunque genere che possano scaturire in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro. Particolare attenzione dovrà essere riservata agli adempimenti che riguardano la sicurezza del lavoratore.
Dal punto di vista del dipendente, un rapporto diretto del lavoratore “condiviso” verso il retista non datore di lavoro potrà essere ipotizzato in caso di prestazioni e/o mansioni comandate al di fuori e/o con modalità diverse rispetto a quelle previste dal contratto di rete o dal contratto individuale del lavoratore.