Con il contratto di rete le imprese hanno ampia possibilità di modulare la propria struttura di rappresentanza e organizzativa e di regolare i loro rapporti
Sommario:
– Relazioni tra i retisti;
– Relazioni coi terzi;
– Organo comune;
– La rappresentanza
Una volta costituita la rete tra imprese, gli aderenti potranno strutturare le relazioni tra di loro e con i soggetti terzi con i quali essa viene in contatto, secondo diversi modelli organizzativi. La scelta è affidata alla volontà delle imprese partecipanti, che potranno adattarne la disciplina alle peculiarità dell’oggetto del contratto. Ad esempio, la costituzione di reti per lo svolgimento di un’attività commerciale comune potrebbe comportare l’esigenza preminente di una rappresentanza per instaurare rapporti con i terzi. Invece, questa necessità potrebbe essere meno presente per reti finalizzate allo scambio di informazioni o prestazioni, o costituite per sostenere iniziative e ripartire costi troppo elevati per una singola azienda, o per sviluppare unitamente un’attività innovativa di cui siano incerti i profitti.
Relazioni tra retisti
Tenuto conto che le reti rappresentano una forma di organizzazione tra imprese essenzialmente di natura contrattuale, può essere stabilito che:
1- Ciascun retista agisca nei rapporti con gli altri partecipanti a livello individuale, rappresentando sé stesso e gestendo in proprio la parte del programma di rete di sua competenza.
2- Ogni retista incarica un medesimo soggetto o ente di rappresentarlo e gestire i rapporti con gli altri retisti secondo le regole del mandato(cd. Impresa capofila – la più attrezzata o quella che ha avuto l’iniziativa di formare la rete – e/o organo comune e/o comitato di gestione e/o consiglio di amministrazione).
3- la gestione sia collegiale con decisioni dei partecipanti assunte di volta in volta e con eventuale mandato generale o speciale a soggetti determinati per darne esecuzione.
Nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, quest’ultimo potrà svolgere il ruolo di mandatario.
Ove si tratti di rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica il potere di agire in rappresentanza della rete è riconosciuto all’organo comune.
Relazioni coi Terzi
Nell’ipotesi di rete contratto, si deve tener conto che non viene costituito un autonomo soggetto giuridico. Di conseguenza, gli atti posti in essere in funzione del programma di rete producono effetti direttamente nei confronti delle impresi partecipanti.
La proprietà dei beni acquisiti dalla rete, diritti e obblighi competeranno pro-quota alle singole imprese.
L’organo comune (se previsto) o l’impresa capofila ovvero l’apposita figura delegata può agire per conto della rete nei confronti dei terzi, ma le singole imprese rimangono titolari delle relative posizioni giuridiche.
Possiamo individuare in linea generale due possibilità:
1- le relazioni coi terzi possono essere mantenute da ciascuna Impresa della rete individualmente, ciascuna per la parte del programma di rete di sua competenza. In questo caso, per ogni affare, il terzo o i terzi dovranno avviare tante trattative autonome quanti sono i retisti interessati e stipulare con loro eventuali contratti.
2- La Rete procede alla nomina di una Impresa capofila o di un organo comune (comitato di gestione/direttivo/consiglio di amministrazione) che si occuperà dei rapporti con i terzi e della gestione del programma di rete, operando sulla base di un rapporto di mandato. Il mandatario dovrà poi comunicare i risultati della propria attività alle imprese per conto delle quali ha operato.
Con la rete soggetto, invece, viene costituito un autonomo centro di interessi e rapporti giuridici. Sorge così un soggetto distinto dalle singole imprese partecipanti che potranno preservare una totale autonomia dal punto di vista patrimoniale. Per ottenere questo è necessario che la rete sia dotata di un organo comune, oltreché di un fondo patrimoniale ed essere iscritta presso la sezione ordinaria del Registro delle imprese, nella circoscrizione territoriale in cui si trova la sede della rete.
In questo caso, è l’organo comune che agirà in rappresentanza direttamente della rete e non più dei singoli imprenditori partecipanti al contratto.
Organo Comune
Trattasi, con le prescritte eccezioni, di un elemento facoltativo che le imprese possono anche non considerare funzionale allo scopo che intendono perseguire.
Una rete che abbia rilievo eminentemente interno potrebbe non ravvisarne la necessità o la concreta utilità. Si pensi ad aggregazioni create al solo scopo di rafforzare e contrattualizzare rapporti di collaborazione già esistenti, o tra imprese con evidenti differenze di visibilità e potere di negoziazione, oppure finalizzate a coordinare nel loro complesso un insieme di aziende subfornitrici.
Se nominato, l’organo comune può fungere da unico interlocutore tanto nei rapporti tra i retisti che coi terzi. In questo modo si ottiene un indubbio vantaggio di semplificare rapporti e trattative.
Il compito dell’organo comune, conforme alla natura e allo scopo per cui è stato istituito, è di gestire e assicurare l’esecuzione del contratto e del programma di rete o di singole parti o fasi degli stessi verso i retisti e nei rapporti coi terzi.
I poteri di gestione sono variabili e suscettibili di modifiche, a seconda della volontà dei sottoscrittori, e possono avere come riferimento le regole sul mandato (art. 1703 c.c.)
Potrà svolgere solo attività per le quali è stato conferito il mandato e quelle necessarie per portarlo a compimento (art. 1708 c.c.). Potrà essergli riconosciuto il potere di adeguare il programma ad eventuali esigenze di natura contingente resesi necessarie per la sua attuazione.
Nel caso in cui non vi sia attribuzione del potere di rappresentanza, l’organo comune agisce in nome proprio anche se per conto delle imprese mandanti.
Il ruolo di organo comune può essere svolto sia da persone fisiche che giuridiche e da soggetti reperiti sia all’interno che all’esterno della rete.
L’organo comune può avere struttura monocratica o collegiale.
Se formato da una sola persona agirà in modo analogo all’amministratore unico di una società. Se riconosciuto, gli sarà attribuito anche il potere di rappresentanza dei retisti.
Per l’organo comune collegiale dovrà essere individuato un soggetto titolare della rappresentanza specificandone i relativi poteri. La rappresentanza nei confronti delle imprese partecipanti, individualmente o collettivamente intese, sarà esercitata nei limiti previsti dal contratto e al fine di dare esecuzione agli atti decisi dall’organo di gestione (art. 1704 c.c.).
La rappresentanza
In base all’art. 3, comma 4-ter, lett. e) del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, quando nominato, l’organo comune agisce:
1- in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica;
2- In rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto in assenza della soggettività, salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonche’ all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita’ o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita’ della provenienza;
La mera nomina dell’organo comune, tranne il caso della rete con soggettività giuridica, non implica l’esistenza automatica in capo al medesimo di un potere generale di rappresentanza dei retisti.
L’espressa riserva a favore del contratto fa si che siano i retisti a decidere se dotare l’organo comune della rappresentanza, come dei poteri gestori, stabilendone le regole di funzionamento.
Perciò:
– nelle reti soggetto, l’organo comune agisce nei confronti dei terzi spendendo il nome della rete che, come detto, è un ente distinto dalle singole imprese;
– nelle reti contratto l’organo comune agisce in rappresentanza, secondo le regole del mandato, degli imprenditori partecipanti alla rete.
Nel primo caso l’ organo di gestione assume la rappresentanza della rete e la responsabilità per le obbligazioni assunte, per le quali risponde soltanto il fondo patrimoniale comune.
Nel secondo, sempre che non sia diversamente disposto contrattualmente, l’organo comune svolge una funzione di rappresentanza attribuita ex lege secondo il disposto dell’art. 3, comma 4 ter, n. 3), lett. e) della L. n. 5/2009:
1- nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni;
2- nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento;
3- nelle procedure inerenti all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita’ o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita’ della provenienza.
Perciò la facoltà di definire il potere di rappresentanza da attribuire al soggetto esecutore esiste solo quando la rete non ha soggettività.
Infatti, quando essa acquista soggettività giuridica, è la precitata norma a stabilire che l’organo comune agisce in rappresentanza della rete.
In linea generale, i rapporti tra l’organo comune e imprese possono essere ricondotti alle regole del contratto di mandato, pur se la riforma della legge 134/2012 non lo prevede più come modello.
In presenza del potere di rappresentanza, se la rete è priva di soggettività giuridica, gli atti posti in essere dall’organo comune, entro i limiti delle facoltà conferite, producono effetti giuridici direttamente in capo alle singole imprese retiste. Ogni impresa retista risponderà delle obbligazioni contratte dall’organo comune.
In assenza di Rappresentanza, l’organo comune agirà per conto ma senza spendere il nome dei mandanti (art. 1705 c.c.), compiendo tutti gli atti necessari all’attuazione del contratto e del programma di rete, restando obbligato a trasferire ai retisti gli effetti giuridici degli atti compiuti.