Nel sistema della legge n. 689 del 1981 è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell’illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione. L’obbligazione solidale della persona giuridica come della società o dell’ente privo di personalità giuridica prevista dall’art. 6 della I. n. 689 del 1981 è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale.
