Memoria di replica nel processo civile, assenza di vincoli con la conclusionale

Il deposito della comparsa conclusionale non rappresenta un presupposto per la redazione e deposito della memoria di replica alla conclusionale di controparte

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Assenza di vincoli.
Secondo la S.C., non sussiste alcun vincolo necessario tra deposito della conclusionale e deposito della successiva memoria di replica, diretta a controdedurre sulle allegazioni avversarie e precisare, alla luce delle stesse, le proprie deduzioni.
In tale prospettiva, è dunque ammissibile che la parte rinunci alla facoltà di depositare la comparsa conclusionale, o comunque non si avvalga di detta facoltà, senza peraltro perdere automaticamente la facoltà di replica sulle avverse deduzioni, ben potendo sorgere dalla conclusionale avversaria l’interesse a replicare alle argomentazioni della controparte ivi contenute (Cass., Sez. 2, Sent. n, 22911 del 2017). Perciò, il deposito della comparsa conclusionale non rappresenta un presupposto per la redazione e deposito della memoria di replica alla conclusionale di controparte e, di regola, nel giudizio civile, la memoria di replica deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dal fatto che la parte parte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale.
Infatti, non vi è alcuna norma di diritto processuale positivo che condizioni il diritto alla replica all’avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale (Cass. n. 2976 del 2020).
Il giudice di legittimità ha anche affermato, con la Sent. della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 6439 del 2009, che la memoria di replica di cui all’art. 190 c.p.c. deve essere valutata dal giudice alla sola condizione che la parte l’abbia tempestivamente comunicata all’avversario, non rilevando che la parte stessa non abbia altresì provveduto alla comunicazione di una propria comparsa conclusionale all’avversario (v. anche: Cass. 4211/2002; sul punto, come decisione di segno opposto si richiama in giurisprudenza amm.: Cons. Stato Sent. 22.3.2012, n. 1640).
Può accadere che una parte non depositi la comparsa conclusionale ma solo una memoria di replica con la quale però non si limita a contrastare le difese formulate dalla controparte con la comparsa conclusionale. Una replica così articolata può essere diretta a tener luogo della comparsa non depositata utilmente.
Depositando la comparsa di replica senza aver precedentemente depositato quella conclusionale, è possibile che di fatto sia impedito alle controparti di replicare a loro volta alle tesi difensive dell’avversario.
Allorché la memoria di replica non sia destinata a replicare alle difese svolte dalla controparte, ma tenda a surrogare la comparsa conclusionale non depositata nei termini, essa finisce per violare le garanzie di difesa e contraddittorio, impedendo alla controparte il proprio diritto di difesa.
In quest’ultimo caso il giudice non dovrebbe tener conto della replica.
Tuttavia, l’eventuale utilizzo improprio della memoria di replica a conclusionale non comporta automaticamente una lesione del diritto di difesa e non esonera la parte interessata dal censurare con apposito mezzo di impugnazione le statuizioni della sentenza per i loro vizi intrinseci, a prescindere dalla loro eventuale sintonia con le argomentazioni asseritamente irrituali della controparte (Cass. n. 2976 del 2020 cit.).

Processo amministrativo.
Anche nel processo amministrativo, la giurisprudenza ha affermato che la facoltà di replica discende in via diretta dall’esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva. Il Cons. di Stato, con Sent. n. 6534 del 2019, ha affermato che “[l]a giurisprudenza del giudice amministrativo ha chiarito che ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 (c.d. primo correttivo al Codice), le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la ratio legis si individua nell’impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la par condicio delle parti, nell’evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, nel contrastare l’espediente processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica con la conseguente impossibilità per l’avversario di controdedurre per iscritto”.

Impugnazione.
L’eventuale impugnazione della sentenza allo scopo di contestare che la parte avversa ha omesso di depositare nei termini la propria comparsa conclusionale, depositando invece tempestivamente la comparsa di replica alla comparsa conclusionale della controparte, così venendo meno la possibilità per quest’ultima di replicare a propria volta, richiede la prova di una effettiva lesione del diritto di difesa e di contraddittorio.
In particolare, ai fini della censura di violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità della pronuncia emessa, si pone come indispensabile che la irrituale conduzione del processo abbia prodotto nel concreto una lesione del suddetto diritto (tra le tante, Cass. n. 4020/2006, Cass. n. 12973/2018, Cass. n. 6555/2019).
Pertanto, ai fini di un accoglimento dell’impugnazione occorre dimostrare in modo specifico che il deposito, ad opera della parte appellata, di una memoria di replica, in assenza del deposito della previa comparsa conclusionale, abbia impedito di svolgere ulteriori e rilevanti difese di contrasto (Corte di Cass., Ordin. n. 27436 del 2019).