L’imprenditore deve adottare particolari cautele in relazione alle macchine e agli strumenti di lavoro. Gli incaricati dell’uso dovranno disporre di ogni necessaria informazione e istruzione, ricevere una formazione e un addestramento adeguati per la loro sicurezza.
disposizioni legislative
Il datore di lavoro deve impiegare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo le caratteristiche del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per la tutela dei lavoratori.
Per ottenere questo, deve osservare un’ampia sequenza di precetti di natura prevenzionale, previsti da una serie di norme che hanno lo scopo di eliminare o ridurre i rischi in cui essi possono incorrere.
Particolari regole cautelari devono essere osservate in relazione alla scelta e all’uso delle macchine ed attrezzature di lavoro.
In materia, il d.lgs. n. 81/2008 contiene specifiche previsioni normative agli artt. 69. (definizioni); 70. (Requisiti di sicurezza); 71. (Obblighi del datore di lavoro) e 73. (Informazione, formazione e addestramento).
L’art. 71 elenca in modo particolareggiato una successione di adempimenti, cui è tenuto il datore che mette a disposizione delle attrezzature di lavoro.
Il dovere di attuare ogni misura, che nel concreto si rende necessaria per la salvaguardia del lavoratore, deriva anche da una previsione di carattere generale: l’art. 2087 cod. civ.
Questa disposizione è considerata norma di completamento per il sistema della legislazione antinfortunistica,
Essa impone di adottare sia le misure specifiche previste dalla legislazione antinfortunistica, sia quelle dettate dall’esperienza e dalla tecnica secondo la particolarità del lavoro. Vale a dire tutte quelle che sono concretamente necessarie a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro .
Obblighi del datore
Il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Ciò dovendolo desumere anche dalla “norma di chiusura” stabilita nell’art.2087 del codice civile, che integra tuttora la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi tout court garante dell’incolumità del lavoratore (Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 7897 del 2016).
Quando mette a disposizione attrezzature di lavoro (macchine, strumenti) ai propri dipendenti è tenuto anzitutto ad accertarne la corrispondenza ai requisiti di legge.
Per attrezzatura di lavoro deve intendersi qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro (art. 69 d. lgs. 81/2008).
Rientrano nella definizione tutti gli strumenti di lavoro, dal semplice utensile ai complessi dispositivi di alta tecnologia.
Prima di mettere a disposizione dei lavoratori delle attrezzature, il datore deve assicurarsi che siano conformi ai requisiti di sicurezza indicati dall’art. 70 d. lgs. 81/2008.
Egli dovrà sottoporli preventivamente a tutti i controlli finalizzati ad accertarne l’idoneità all’uso.
Ha l’obbligo di rimuovere le fonti di pericolo per gli addetti all’utilizzazione a meno che non si tratti di un vizio occulto (Cass Sez. 4, sent. N. 4549 del 29/01/2013).
Le macchine e le attrezzature devono essere adeguata ai più sofisticati presidi di sicurezza, suggeriti dal progresso tecnologico per renderle più sicure. (Corte Cass., Sez IV – Sent. n. 43443 del 13 novembre 2009).
Dunque, l’attività prevenzionistica deve essere ispirata da criteri di miglior scienza ed esperienza che siano conformi all’attualità..
Questo principio è richiamato dall’art. 15, comma 1, lett. c) che menziona la eliminazione dei rischi e, ove non ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
E’ ribadito dall’art. 18, comma 1, lett. z) sempre del D. Lgs. n. 81/2008.
Questa norma stabilisce espressamente che il datore di lavoro deve aggiornare le misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. Oltreché a seguito di mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.
L’imprenditore é tenuto altresì ad accertare la compatibilità dei dispositivi di sicurezza adottati, che, pur se sofisticati, potrebbero rilevarsi insufficienti in ragione delle modalità con cui le macchine sono in concreto utilizzate.(Cass. Sent. n. 44327/2016).
All’atto della scelta deve prendere in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Deve mettere in atto tutte le misure necessarie affinché:
a) siano:
1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’ uso;
2.oggetto di idonea manutenzione per assicurare nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza e siano corredate da istruzioni per l’uso e la manutenzione;
3.assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza;
b ) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controlli delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è tenuto.
Qualora le attrezzature richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, deve riservarne l’uso a lavoratori allo scopo incaricati. Essi devono aver ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, deve provvedere a ulteriori specifici adempimenti in determinati casi.
Essi riguardano in particolare le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione e quelle soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose.
Ha poi l’obbligo di analizzare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda tenendo conto anche delle mutate condizioni di lavoro per la loro presenza.
In questa verifica deve operare secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica,.(Corte di Cass., sez IV del 31/01/2017, n. 4706).
Informazione e formazione
Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dovranno disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevere una formazione e un addestramento (art. 73 d.lgs 81/2008).
Le informazioni dovranno essere estese ai rischi cui sono esposti i lavoratori durante l’uso delle attrezzature di lavoro, alle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Formazione e addestramento devono essere adeguati in rapporto alla sicurezza e riguardare: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.
La formazione deve avvenire in occasione dell’adozione delle attrezzature di lavoro.
Deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
Essa deve essere sufficiente ed adeguata. Deve avvenire durante l’orario di lavoro, in collaborazione con gli organismi paritetici. (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 18 maggio 2017 n.12561 ).
L’adempimento dell’obbligo formativo non deve essere parziale. Deve essere tale da consentire la responsabilizzazione del lavoratore nella conoscenza e nella gestione dei rischi.
Non sarebbe sufficiente dotare l’addetto di un libretto di istruzioni sull’uso delle macchine utensili e sulle cautele da adottare (Cass. Pen., aprile 2006, n. 14175).
Secondo la S. C. sussiste la responsabilità del datore di lavoro per il mancato obbligo formativo anche se il lavoratore sia stato munito di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per il rischio connesso e che abbia un’esperienza pluriennale con le macchine utilizzate al lavoro (Cass. Pen. n. 21242 del 26 maggio 2014).
Ove si tratti di macchine complesse, l’attività di formazione non si esaurisce nell’informazione e nell’addestramento in merito ai rischi derivanti dall’utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi scaturenti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate.
L’onere di provare di aver adempiuto esattamente al debito di sicurezza, compreso quello formativo e informativo, cioè di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l’evento dannoso e di aver vigilato circa l’effettivo uso delle misure di sicurezza, grava sull’imprenditore (Corte Cass. n. 2209 del 2016).
Deve escludersi che la mancanza di “prudenza” da parte dell’utilizzatore possa essere causa interruttiva del nesso di causalità e della correlata responsabilità (Corte di Cass., Sez. 4, Sentenza n. 20347 del 2017).
Nella verifica del suo adempimento, non potrà esigersi la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio che siano del tutto imprevedibili. (Corte di Cass., Sez. L., Sent. n. 14468 del 2017).
Infatti, la diligenza richiesta è quella esigibile per essere l’infortunio ricollegabile ad un comportamento colpevole del datore di lavoro. Alla violazione di un obbligo di sicurezza, alla mancata predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per i propri dipendenti. La S. C. ha chiarito che, così come non può accollarsi al datore di lavoro l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro a “rischio zero” quando di per sè il rischio di una lavorazione o di una attrezzatura non sia eliminabile, egualmente non può pretendersi l’adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili. Diversamente vi sarebbe una responsabilità oggettiva in quanto attribuita quando la diligenza richiesta sia stata già soddisfatta (al pari del caso in cui una prestazione sia ineseguibile o la diligenza richiesta non sia più esigibile). (Corte di Cassazione, Sez. L, Sent. n. 1312 del 2014).
Dunque, secondo la giurisprudenza della S. C., l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c., che non deve configurare una ipotesi di responsabilità oggettiva, impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoratore in base all’esperienza e alla tecnica. Tuttavia, da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l’evento sia riferibile a sua colpa, dal momento che la colpa costituisce, comunque, elemento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro. (Corte di Cass. Sent. n. 6002 del 17 aprile 2012).
In particolare, allorché sia ravvisabile una condotta abnorme del lavoratore che si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso può venir meno il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo. Non perché tale comportamento sia eccezionale ma perché “eccentrico” rispetto al rischio lavorativo che il garante é chiamato a governare (Corte Cass.Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014).
Vizi occulti
L’inosservanza di cautele nella progettazione e fabbricazione delle macchine imputabili al costruttore non esclude la responsabilità del datore di lavoro.
Con D.lgs 17/2010 è entrata in vigore, a partire dal 6/03/2010, la nuova Direttiva macchine 2006/42/CE a garanzia della loro sicurezza.
La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto dal fabbricante e certifica la rispondenza o conformità del prodotto ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell’Unione Europea.
Anche la presenza della marcatura CE non esenta il datore dai propri obblighi e non lo esonera da responsabilità.(Corte Cass., Sez. 4, 21 dicembre 2016, n. 54480).
Su di esso grava comunque l’onere di eliminare le fonti di pericolo connesse all’uso delle macchine.
Eventuali profili colposi addebitabili al fabbricante o fornitore sono solo concorrenti e non elidono il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo . (Corte di Cass., Sez. 4, Sent. n. 1226 del 2011).
Perciò, la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto i
macchinari concorre con quella dell’imprenditore che li ha messi in funzione (Corte di Cass., Sez. U, Sentenza n. 1003 del 1991).
Non vale ad escludere la responsabilità del proprietario l’affidamento sull’osservanza, da parte del costruttore, delle regole della migliore tecnica (Corte Cass., Sez.4, Sent. n. 42288 del 2017).
Questa regola può venir meno solo quando vi sia un vizio occulto, non percepibile e non rilevabile in sede di Valutazione dei Rischi nè durante il funzionamento.
L’esistenza di un vizio occulto non può desumersi dalla semplice circostanza per la quale il pregresso utilizzo del macchinario non ha visto il verificarsi di infortuni.( Corte di Cassazione n. 11445/2013).
Deve trattarsi di una carenza legata ad aspetti progettuali o costruttivi non rilevabili da un diligente esame visivo o dall’uso quotidiano della macchina.
Si verificano queste condizioni nel caso in cui l’accertamento sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, che impediscano di verificarne la presenza con l’ordinaria diligenza (Cass. Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014).
In definitiva, l’art. 71 D.Lgs. 81/2008 fa obbligo al datore di lavoro di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto (Cass., Sez. 4, sent. N. 4549 del 29/01/2013 cit.). Né la responsabilità viene meno qualora le autorità competenti al controllo abbiano ritenuto un macchinario, cui sono addetti lavoratori, conforme alla legge, in quanto il proprietario/datore è autonomamente destinatario delle norme antinfortunistiche poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e ha l’obbligo di osservarle indipendentemente dalle prescrizioni delle autorità di vigilanza (Corte Cass., Sez. 4, n. 32128 del 2011). Inoltre, il fatto che la violazione non sia stata rilevata dagli organi preposti al controllo potrebbe eventualmente dar luogo ad una responsabilità anche di questi ma non potrebbe far escludere la responsabilità di chi ha commesso la violazione (Corte di Cass., Sez. Unite, Sentenza n. 1003 del 1991).