Committente privato e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

 

Sommario
  • normativa;
  • definizione e adempimenti;
  • ausiliari per la prevenzione
Normativa

In materia di sicurezza e prevenzione, la figura del committente è stata introdotta dal d.lgs. 14.8.1996 n. 494 concernente le prescrizioni di sicurezza per i cantieri temporanei o mobili, le cui norme sono state trasferite nel Testo Unico per la sicurezza del lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008). In precedenza, la disciplina di settore – d.p.r. 547/55 (prevenzione degli infortuni sul lavoro), d.p.r. 164/56 (prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), d.p.r. 302/56 (norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative al d.p.r. 547/55), d.p.r. 303/56 (norme generali per l’igiene del lavoro) e il d.lgs. 626/1994 (misure per la tutela della salute e per la sicurezza – abrogato dall’art. 304 del D.Lgs. 81/2008) – non ne faceva menzione. Invece, con il d.lgs. n. 494 del 1996 la prospettiva del legislatore è completamente mutata. La figura del committente e i suoi obblighi hanno trovato un’espressa regolamentazione, poi confermata dal d.lgs. n. 81 del 9.4.2008 (in partic.: artt. 15, 90, 99, 101), ove è confluita (Corte di Cass. n. 56106 del 2017). Per diverso tempo, anche la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell’approntamento del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Tali violazioni erano poste a carico del datore di lavoro appaltatore. Una responsabilità concorrente del committente era ravvisata solo quando questi travalicava la propria funzione, assumendo di fatto una posizione direttiva: perché si ingeriva nell’esecuzione dei lavori; perché di fatto operava come datore di lavoro; quando i lavori erano stati eseguiti dall’appaltatore senza autonomia tecnica e con l’apprestamento da parte del committente delle apparecchiature di lavoro (Cass. n. 44131 del 2015).

Definizione e adempimenti

L’attuale art. 89, lett. b), D.Lgs. 81/2008, lo descrive come il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
In sostanza, assume la qualità di committente colui che conclude un contratto di appalto o d’opera con un’impresa, con poteri decisionali e sostenendo il costo dei lavori. Può essere anche un soggetto diverso da quello nel cui interesse l’opera viene eseguita.
Può configurarsi in una persona fisica (proprietario di un immobile, privato non imprenditore) o giuridica, così come nell’amministratore di un condominio che commissiona lavori nell’immobile amministrato (Cass. n. 43452 del 2017), e ancora nel semplice conduttore di un immobile o nel titolare di un diritto reale parziario.
Egli è direttamente chiamato a pianificare e finanziare l’intervento anche sotto il profilo della sicurezza, facendosi carico di una parte di responsabilità in materia di prevenzione antinfortunistica.
Con gli adempimenti regolati dal D.Lgs. 81/2008, riveste ora un ruolo primario nell’ambito della impostazione e organizzazione della sicurezza nel contesto dei cantieri temporanei o mobili.
La stessa scelta dell’impresa affidataria/esecutrice richiede oneri informativi e una decisione fatta con ponderazione; può essere di per sé motivo di responsabilità qualora sia ravvisabile un comportamento negligente nella fase di affidamento (Cass. n. 55180 del 2016).
Difatti, la verifica dell’idoneità tecnica e professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare è per il committente un preciso e specifico obbligo (Cass. 44131 del 2015 cit.).
Sul piano operativo, per quanto riguarda la programmazione e la realizzazione dell’opera, ai sensi degli artt. 90, comma 1, e 15 del D.Lgs. n. 81/2008, egli deve attenersi, fin dal momento delle fasi di progettazione dell’opera, ai principi e alle misure generali prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
Nel concreto, rientrano nel novero delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che lo coinvolgono immediatamente (art. 15):
– la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza ( e collegato onere di informazione);
– la programmazione della prevenzione che integri in modo coerente l’influenza dei fattori dell’ambiente;
– l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
– la riduzione dei rischi alla fonte;
– la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
– l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
– la regolare manutenzione di ambienti, di attrezzature, di impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
L’art. 90 pone a suo carico altri specifici obblighi:
– nella fase della progettazione dell’opera egli – sulla scorta del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori – deve assicurarsi che tutte le scelte progettuali ed organizzative dei lavori programmati siano conformi e non pregiudichino le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
– nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, deve designare il coordinatore per la progettazione;
– sempre nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell’affidamento dei lavori, ma anche nel caso in cui dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, provvede a designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
– comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
– svolge controlli sulla ditta incaricata, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, quali:
a) verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, con gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) prima dell’inizio dei lavori oggetto del titolo edilizio, fa pervenire all’amministrazione interessata copia della notifica preliminare all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti riguardanti i cantieri, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
Ai sensi dell’art. 99:
– prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare delle informazioni concernenti il cantiere (data, indirizzo del cantiere, committente, natura dell’opera. responsabile dei lavori, coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera, coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera, data presunta d’inizio dei lavori in cantiere, durata presunta dei lavori in cantiere, numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere, identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate, ammontare complessivo presunto dei lavori) nonché gli eventuali aggiornamenti.
In base all’art. 101 altresì:
– trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso di affidamento di lavori da svolgere all’interno di impianti o unità produttive, l’art. 26 prevede:
– l’ obbligo di informazione nei confronti del proprio appaltatore sui rischi interferenziali generati all’interno dei suoi ambienti (rischi che si verificano in conseguenza di un contatto potenzialmente pericoloso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o comunque tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti) (Cass. n. 31410 del 2017).
Alla luce di quanto sopra, appare comprensibile che la S.C. abbia avuto modo di affermare che il committente oramai costituisce il “perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri” (Cass. n. 23090 del 2008).
Considerato e come sopra precisato il contenuto dei compiti in relazione al cantiere, nell’ambito delle posizioni di garanzia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quella del committente può più precisamente definirsi, come ripetutamente chiarito in diverse pronunce della S.C, una funzione tecnica di “alta vigilanza” che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, ma non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezioni, quale il datore di lavoro, il preposto, il direttore di cantiere.
In particolare, non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori e, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, tenuto anche conto della sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché della agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo (Cass. n. 26855 del 2018).
In definitiva, nel quadro delle differenziate posizioni di garanzia previste dalla normativa al fine del consolidamento del sistema della prevenzione e sicurezza sul lavoro, attraverso l’azione combinata di diversi soggetti destinatari degli obblighi di protezione e sicurezza, il committente si affianca all’impresa esecutrice nella gestione di specifici obblighi di garanzia e protezione e, nell’ambito individuato, concorre a pieno titolo al rafforzamento della sicurezza del lavoro.

Ausiliari per la prevenzione

Per espletare tutti gli adempimenti connessi ad un ruolo così complesso, il committente ha la possibilità di ricorrere ad altre figure – in particolare al responsabile dei lavori – che assumono a loro svolta specifiche funzioni di garanti della sicurezza.
La normativa individua, come portatori di una specifica posizione di garanzia, anche altri soggetti che rappresentano una sua promanazione: il responsabile dei lavori, il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di realizzazione.
Il responsabile dei lavori è un coadiutore al quale il committente può ricorrere con la funzione di farne le veci su aspetti tecnici-professionali inerenti la sicurezza in cantiere e alla quale può delegare tutti o solo alcuni degli obblighi ad esso attribuiti.
La nomina può avvenire in qualsiasi momento e sin dalle fasi preliminari di progettazione dell’opera o dell’intervento.
Per essere esonerato dalle responsabilità connesse all’assolvimento dei propri obblighi è necessario che il conferimento di incarico, con cui si nomina il responsabile dei lavori, espliciti, in forma scritta, tutte le funzioni trasferite e assegnate (art. 93), analogamente a quanto stabilito dall’art. 16 per la delega di funzioni da parte del datore di lavoro (Cass. n. 28560 del 2016; Cass. 15174 del 2018 sulla inidoneità di una delega di fatto).
E’ imprescindibile un atto di delega, con il quale si attribuiscano al responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa e la determinazione della sfera di competenza attribuitagli (Cass. n. 23090 del 2008).
Dal momento in cui viene affidato l’incarico di responsabile dei lavori, allo stesso spettano tutti gli obblighi trasferiti dal committente (art. 90).
Pur delegando le mansioni, tuttavia egli rimane sempre obbligato alla verifica in concreto degli adempimenti trasferiti e/o assegnati (responsabilità in “vigilando”).
Il mancato rispetto degli obblighi posti a carico del committente, o trasferiti per delega al responsabile dei lavori comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 157 del D.lgs 81/2008, oltre a poter costituire motivo di specifica responsabilità nel caso di infortunio.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, il committente si avvale di figure tecniche e specializzate, distinte per la fase della progettazione e della realizzazione dei lavori, che sono il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).
Sia il committente che il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di legge (art. 90, co. 6 e art. 98), possono svolgere anche le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Si tratta di ruoli professionali che assolvono compiti particolarmente impegnativi, quali, per il coordinatore in fase di progettazione, redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi (art. 91).
Invece, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verifica l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro; verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento; adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il precitato fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori; verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza; verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; segnala al committente o al responsabile dei lavori, le inottemperanze e violazioni che è tenuto a riscontrare; propone le misure conseguenti; può sospendere le lavorazioni fino alla verifica degli adeguamenti (art. 92).
La designazione dei tecnici coordinatori per la sicurezza nelle due fasi della progettazione e dell’esecuzione può esonerare da responsabilità il committente o, per lui, il responsabile dei lavori, fatta salva anche in questo caso la verifica dell’adempimento degli obblighi ad essi facenti carico, fra i quali, in primis, la redazione del piano di coordinamento e di sicurezza e del documento di valutazione dei rischi per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l’azione di coordinamento e di controllo circa l’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la verifica del piano di sicurezza (Cass. n. 16 del 2016).
Con la nomina dei coordinatori per la sicurezza, il committente trasferisce la sua funzione di alta vigilanza nel cantiere a dette figure che assumono gli obblighi al medesimo facenti carico dimodoché egli rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che i tecnici nominati adempiano al loro obbligo (Cass. n. 37738 del 28.5.2013; Cass. n. 38820 del 2016,) e non alla integrale sostituzione nei loro adempimenti (Cass. n. 5477 del 2018).
Inoltre, dalla mera titolarità di questa posizione di garanzia così delimitata, in difetto di precisi elementi fattuali a suo carico, non potrà essere fatta discendere automaticamente alcuna affermazione di responsabilità nei suoi confronti (Cass. n. 10187 del 2016), dal momento che, secondo l’art. 93 D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori” (Cass. n. 40033 del 2016).
Ben si percepisce, dunque, tutta l’importanza che riveste per il committente non solo la nomina di adeguati ausiliari tecnici nel sistema di prevenzione dai rischi, ma anche la predisposizione di un apparato organizzativo che preveda comunicazioni, rapporti, scambi di informazioni e costanti relazioni con gli ausiliari.